Attribuzione beneficiaria. La persona assicurata può, per iscritto nei confronti della fondazione, • modificare l’ordine delle persone aventi diritto in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o • determinare che la ripartizione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra varie persone beneficiarie. L’ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.
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