Audit. 1. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio15, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16, nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate. 2. I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo. 3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea. 4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese. 5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein è informato degli audit svolti nel territorio del Liechtenstein. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit.
Appears in 1 contract
Samples: Agreement
Audit. 1. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio15, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il Consiglio1, modificato da ultimo dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16(UE, Euratom) n. 1081/20102, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/20074, nonché degli altri strumenti menzionati delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari i partecipanti al programma stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi in Svizzera possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e subappaltatori da agenti della Commissione europea o di da altre persone da queste incaricateessa debitamente autorizzate.
2. I funzionari dell’Agenzia e Gli agenti della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali auditportare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel indicati dal presente accordo.
3. La Corte dei conti europea gode dispone degli stessi diritti della Commissione europeaCommissione.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla essere effettuati dopo la scadenza del programma quadro Euratom 2012-2013 o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nell’osservanza delle disposizioni dei nei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni presein questione.
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 2 GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9. 3 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. 4 GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.
5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit svolti nel da effettuare sul territorio del Liechtensteinsvizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo Lo svolgimento degli auditaudit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Appears in 1 contract
Audit. 1. A norma del In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio151605/20021, del al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16europee2, nonché degli agli altri strumenti atti normativi menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di d'intesa con questi ultimi possono prevedere l’esecuzione l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitorisubcontraenti, ad opera di funzionari dell’Agenzia agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricatequesti debitamente autorizzate.
2. I funzionari dell’Agenzia Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarieinformazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per effettuare portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.
1 GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 2 GU CE L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell’osservanza nell'osservanza delle disposizioni dei all'uopo previste dai contratti o degli dagli accordi conclusi o delle dalle decisioni preseprese in materia.
5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit svolti nel da effettuare sul territorio del Liechtensteinsvizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli di detti audit.
Appears in 1 contract
Samples: Agreement on the Participation of Switzerland in the European Asylum Support Office
Audit. 1. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili In conformità al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio15Consiglio, del 25 giugno 200225, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio ge- nerale delle Comunità europee e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002200226, che reca regolamento finanziario fi- nanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, EuratomEura- tom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16europee, nonché degli agli altri strumenti menzionati nel nella presente accordodecisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione l’ese- cuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari agenti dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricatedebitamente autorizzate.
2. I funzionari Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato autoriz- zate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni informa- zioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare portare a termine effica- cemente tali audit. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi nelle convenzioni conclusi in applicazione virtù degli strumenti menzionati nel nella presente accordodeci- sione.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europeaCommissione.
4. Gli audit possono aver luogo fino a entro cinque anni dalla scadenza del della presente accordo deci- sione o nell’osservanza nel rispetto delle disposizioni dei all’uopo previste dai contratti o degli accordi conclusi dalle conven- zioni o delle dalle decisioni preseadottate. 25 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 26 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit svolti nel au- dit da effettuare in territorio del Liechtensteinsvizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo Lo svolgimento degli auditaudit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sul Trasporto Aereo
Audit. 1. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio15Consiglio10, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16europee11, nonché degli altri strumenti menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricate.
2. I funzionari dell’Agenzia e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali audit. Il diritto di accesso è esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni prese.
5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit svolti nel da effettuare sul territorio del Liechtensteinsvizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli audit. 10 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 11 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).
Appears in 1 contract
Samples: Agreement
Audit. 1. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio15, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il del 25 giugno 2002, modificato dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16(CE, Euratom) n. 1995/200620 del Consiglio, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione modi- ficato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/200621 del 7 agosto 2006 nonché degli altri strumenti menzionati con altre disposizioni indicate nel presente accordoAccordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari i partecipanti al programma stabiliti nel Liechtenstein e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi in Svizzera possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, sub-fornitori ad opera di funzionari dell’Agenzia e agenti della Commissione europea o di da altre persone da queste incaricateessa debitamente autoriz- zate.
2. I funzionari dell’Agenzia e Gli agenti della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per effettuare tali auditportare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel indicati dal presente accordoAccordo.
3. La Corte dei conti europea gode dispone degli stessi diritti della Commissione europeaCommissione.
4. Gli audit I controlli possono aver luogo fino a cinque anni dalla essere effettuati dopo la scadenza dei Settimi Programmi quadro CE e Euratom o del presente accordo Accordo e con le modalità indicate nelle con- venzioni di sovvenzione o nell’osservanza delle disposizioni dei nei contratti o degli accordi conclusi o delle decisioni presein questione.
5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit svolti nel da effettuare sul territorio del Liechtensteinsvizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo Lo svolgimento degli auditaudit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione. 20 GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1. 21 GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Sulla Cooperazione Scientifica E Tecnologica
Audit. 1. A norma del In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201220129, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio151605/2002, del al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002200210, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee16europee, nonché degli agli altri strumenti atti normativi menzionati nel presente accordoAccordo, i contratti o le convenzioni gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti nel Liechtenstein in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di d’intesa con questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitorisubcontraenti, ad opera di funzionari dell’Agenzia agenti dell’Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da queste incaricatequesti debitamente autorizzate.
2. I funzionari dell’Agenzia Gli agenti dell’Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone da queste incaricate hanno accesso adeguato per- sone autorizzate dall’Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarieinformazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per effettuare portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso è deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in applicazione virtù degli strumenti menzionati nel presente accordoAccordo.
3. La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea. 9 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 10 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008, GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo Accordo o nell’osservanza delle disposizioni dei all’uopo previste dai contratti o degli dagli accordi conclusi o delle dalle decisioni preseprese in materia.
5. L’Ufficio nazionale di audit del Liechtenstein Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit svolti nel da effettuare sul territorio del Liechtensteinsvizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento degli di detti audit.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Partecipazione