Common use of AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE Clause in Contracts

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall' art. 14 del DPR 13 gennaio 1990, n. 43, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del DL 17 settembre 1993, n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1993, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Qualifica I 91.000 Qualifica II 96.000 Qualifica III 101.000 Qualifica IV 107.000 Qualifica V 113.000 Qualifica VI 124.000 Qualifica VII 139.000 Qualifica VIII 161.000 Qualifica IX 182.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili: Qualifica I 70.000 Qualifica II 74.000 Qualifica III 78.000 Qualifica IV 82.000 Qualifica V 86.000 Qualifica VI 94.000 Qualifica VII 106.000 Qualifica VIII 123.000 Qualifica IX 140.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall' art. 14 dall’articolo 8, comma 1, del DPR 13 17 gennaio 1990, n. 4344, previo conglobamento dell'elemento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del DL 17 settembre D.L. n. 384/ 1993, convertito dalla legge n. 384 convertito con la legge 14 novembre 438 / 1993, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Qualifica I 91.000 Qualifica II 96.000 Qualifica III 101.000 102.000 Qualifica IV 107.000 Qualifica V 113.000 Qualifica VI 124.000 123.000 Qualifica VII 139.000 Qualifica VIII 161.000 Qualifica IX 182.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili: Qualifica I 70.000 Qualifica II 74.000 Qualifica III 78.000 Qualifica IV 82.000 Qualifica V 86.000 Qualifica VI 94.000 Qualifica VII 106.000 Qualifica VIII 123.000 Qualifica IX 140.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento dell’aumento successivo, ed assorbono l'indennità l’indennità di vacanza contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall' art. 14 articolo 43 del DPR 13 gennaio 1990, 3 agosto 1990 n. 43333, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del DL 17 settembre 1993, alla legge n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1993, n. 438438/92, sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Qualifica I 91.000 L. 94.000 Qualifica II 96.000 L. 98.000 Qualifica III 101.000 L.104.000 Qualifica IV 107.000 L.109.000 Qualifica V 113.000 L.115.000 Qualifica VI 124.000 L.125.000 Qualifica VII 139.000 L.132.000 Qualifica VIII 161.000 Qualifica IX 182.000L.156.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.. Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi stipendi tabellari annui sono rideterminati negli importi indicati nella tabella allegato A. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili: Qualifica I 70.000 L. 66.000 Qualifica II L. 69.000 Qualifica III L. 74.000 Qualifica III 78.000 IV L. 77.000 Qualifica IV V L. 82.000 Qualifica V 86.000 Qualifica VI 94.000 L. 87.000 Qualifica VII 106.000 L. 92.000 Qualifica VIII 123.000 Qualifica IX 140.000L.109.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali