AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall’art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 del comparto Scuola sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 2, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero. 4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 3. Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall’artdall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 del comparto Scuola sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata nell'allegata Tabella 2, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’esteroall'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 3. Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all’estero all'estero cui non spetta l’indennità l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.
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AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè nonché di una anticipazione anticipazio- ne del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall’artdall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 del comparto Scuola sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici tredi- ci mensilità, indicate nell’allegata nell'allegata Tabella 2, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale persona- le in servizio all’esteroall'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze decorren- ze stabilite nella Tabella 3. Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all’estero all'estero cui non spetta l’indennità l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente pre- sente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente corrispon- dente alla misura dell’indennità dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.
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