Common use of AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE Clause in Contracts

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell’art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. Nota a verbale: Con riferimento al comma 3 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’artdall'art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità l'indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell’artdell'art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. Nota a verbale: Con riferimento al comma 3 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 1, Sez. I, del CCNL Ricerca 21.02.2002, II biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell’art. 1, Sez. I, del CCNL Ricerca 21.02.2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. Nota a verbale: Con riferimento al comma 3 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.

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