Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al com- pimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al com- pimento compimento del biennio.
3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supple- menti supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione.
5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il dirittoLa disciplina di cui appresso abroga, sostituendola a decorrere dal compimento del primo biennio tutti gli effetti, la normativa sugli aumenti periodici di anzianità di serviziocui all'art. 19 punto A del C.C.N.L. 13.7.2005 per gli Impiegati e gli Operai dipendenti dai Teatri Stabili e dai Teatri gestiti dall’E.T.I. e all'art. 17 punto A del C.C.N.L. per gli Impiegati e gli Operai dipendenti dagli Esercizi teatrali del 17.10.2005. I lavoratori assunti a partire dal 31.3.1992 per l’anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso lo stesso teatro e nel medesimo livello di appartenenza hanno diritto, ad un indipendentemente da qualsiasi aumento biennale di merito, a 5 aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati nella tabella A1 (Inerente le aziende che alla data del 31.3.2018 applicavano il C.C.N.L. per ciascuna categoria gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'E.T.I. nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di inquadramento Rilevante Interesse Culturale) e A2 (inerente le aziende che alla data del 31.3.2018 applicavano il C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali) per ciascun livello di inquadramento. Per i lavoratori dipendenti da teatri ad attività saltuaria ai fini della maturazione del diritto agli aumenti biennali, si terrà conto, anziché dell'anzianità di servizio, dell’anzianità di appartenenza al teatro in dipendenza di un unico rapporto di lavoro. In tale ipotesi, peraltro, gli importi unitari degli aumenti biennali di anzianità in cifra fissa sono quelli di cui alla tabella B1 per le aziende che alla data del 31.3.2018 applicavano il C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'E.T.I. nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale e B2 per le aziende che alla data del 31.3.2018 applicavano il C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali. Gli aumenti biennali decorrono dal prima giorno del mese immediatamente successive a quello in calce riportata cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare. Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per un lo stesso titolo. In caso di passaggio di livello, l’importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di cinque aumenti.
2aumenti biennali, l’anzianità maturata dopo l’ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al com- pimento del biennio.
3. Dichiarazione a verbale Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso cui alle tabelle A1 e B1 - A2 e B2 saranno proporzionalmente ridotti per i lavoratori che effettuano un orario normale di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categorialavoro inferiore a quello contrattuale.
4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione.
5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura Tutti i lavoratori operai, impiegati, intermedi e quadri avranno il diritto, a decorrere dal compimento del primo diritto per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda, ad un alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento merito, di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2aumenti periodici di anzianità biennale deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria. Con decorrenza dall’1.1.2009 gli aumenti periodici matureranno sulla base dei seguenti nuovi valori Cat. AD3 15,00 Cat. AD2 14,00 Cat. AD1 13,00 Cat. AC4 12,00 Cat. AC3 10,00 Cat. AC2 10,00 Cat. AC1 9,50 Cat. AS3 11,00 Cat. AS2 9,50 Cat. AS1 9,50 Cat. AE3 9,00 Cat. AE2 8,50 Cat. AE1 8,00 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per la nuova categoria ivi compreso l’importo maturato nelle precedenti categorie. La frazione del mese biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo al com- pimento del biennioaumento periodico.
3. Gli importi di detti a) La disciplina dell’istituto degli aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso anzianità come sopra definita ha trovato applicazione con il CCNL 12/9/1979 oltre a quanto previsto dal presente C.C.N.L. Si richiamano integralmente le norme di successivo passaggio di categoriaattuazione previste dal C.C.N.L. del 1979.
4. Ai lavoratori, b) Gli impiegati e gli intermedi in servizio forza alla data di stipula stipulazione del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed 12/09/79 mantengono in cifra fissa non assorbibile, cifre gli importi percepiti degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il ed avranno diritto di maturare fino ad un massimo alla maturazione di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale secondo gli importi previsti dalla presente disciplina fino ad un massimo complessivo di 12.
c) Nel caso del passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato o a quadro che comporti novazione del rapporto di lavoro, il numero degli aumenti periodici di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale maturabili è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione5.
5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura il A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto, tutti i lavoratori operai, impiegati, intermedi e quadri avranno diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda, ad un alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento merito, di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
25 aumenti periodici di anzianità biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascuna categoria: Cat. AS - Lit. 26.000 Cat. A - Lit. 23.000 Cat. B - Lit. 19.000 Cat. C - Lit. 16.000 Cat. D - Lit. 15.000 Cat. E - Lit. 14.000 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria ivi compreso l'importo maturato nelle precedenti categorie. La frazione del biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. DICHIARAZIONE A VERBALE
a) La disciplina dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità come sopra definita ha trovato applicazione con il CCNL '79 oltre a quanto previsto dal primo giorno del mese successivo al com- pimento del bienniopresente C.C.N.L. Si richiamano integralmente le norme di attuazione previste dal C.C.N.L. 1979.
3. b) Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati impiegati e gli intermedi in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. Ai lavoratori, in servizio forza alla data di stipula stipulazione del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed 12/09/79 mantengono in cifra fissa non assorbibile, cifre gli importi percepiti degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il ed avranno diritto di maturare fino ad un massimo alla maturazione di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale secondo gli importi previsti dalla presente disciplina fino ad un massimo complessivo di 12.
c) Nel caso del passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato o a quadro che comporti novazione del rapporto di lavoro, il numero degli aumenti periodici di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale maturabili è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione5.
5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
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Aumenti periodici di anzianità. I lavoratori di cui alla presente Parte seconda - ex impiegati assunti a partire dal 1° ottobre 1980 per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore. Il Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1993;
b) dal 1° gennaio 1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica. Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti cc.cc.nn.l. FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni. In caso di passaggio del lavoratore matura a categoria superiore il dirittovalore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza. Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal compimento del primo biennio 1° gennaio 1981 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sulla indennità di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui contingenza che si riferiscono alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2contingenza aumentata nel 1980. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di anzianità decorrono merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo al com- pimento del biennio.
3a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli importi di detti aumenti periodici biennali già maturati verranno esclusivamente conservati devono essere ricalcolati percentualmente sui nuovi minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili. I lavoratori di cui alla presente Parte seconda - ex impiegati in forza alla data del 1° ottobre 1980 proseguiranno nella maturazione dei 12 aumenti periodici di anzianità calcolati sul nuovo minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente Parte seconda - ex impiegati in forza alla data del 1° ottobre 1980 a categoria superiore la cifra fissa corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dell'importo del 50% degli scatti di cui alla prima parte del comma precedente. Il passaggio dal 5° al 4° livello della classificazione unica poiché avviene nell'ambito delle diverse categorie impiegatizie d'ordine, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente 15° comma, e gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d'ordine alla quale l'impiegato è stato assegnato. A decorrere dal 1° gennaio 1981 in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di euro 1,55 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1980 dai lavoratori di cui alla presente Parte terza in forza alla data del 2 luglio 1979. Detta somma costituirà apposito aumento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata passaggio del lavoratore a categoria superiore. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. In deroga a quanto previsto al 7° comma del presente articolo gli aumenti periodici dei lavoratori di cui alla presente Parte seconda - ex impiegati in forza alla data del 1° aprile 1980, maturati dopo il 1° gennaio 1980 continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 agosto 1980. Di conseguenza per i suddetti valori e gli aumenti periodici, non si farà luogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi e/o contrattuali di stipendio mensile previste dopo il 1° settembre 1980. Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in caso un'unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del meccanismo di successivo passaggio calcolo degli aumenti periodici di categoria.
4anzianità in vigore a tale data. Ai lavoratoriQualora, in servizio alla prima di tale data, intercorressero intese sindacali con altre Associazioni imprenditoriali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente c.c.n.l. per la determinazione dell'importo degli aumenti periodici di anzianità, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno entro 30 gg dalla data di stipula delle intese stesse. A partire dal 7 ottobre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito specificato. Ai fini del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo computo degli aumenti periodici di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad anzianità si considera un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali cinque bienni. Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a: 1ª 178,18 2ª 159,07 3ª 134,79 4ª 121,89 5ª 113,62 6ª 102,78 I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7 ottobre 1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa: 1ª 33,57 2ª 29,79 3ª 24,95 4ª 22,31 5ª 20,68 6ª 18,51 In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione.
5nuova categoria. La presente disciplina annulla normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti alla presente Parte seconda - ex impiegati. Per i lavoratori di cui alla presente Parte seconda - ex impiegati, in forza alla data del 1° aprile 1980, restano in vigore le condizioni del c.c.n.l. 3 maggio 1993. Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianitàche siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente c.c.n.l.
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Aumenti periodici di anzianità. 1. Il lavoratore matura Fermo restando che per quanto concerne il dirittopassaggio dal regime in vigore anteriormente al 1.4.1992 a quello di cui al presente articolo si fa riferimento al C.C.N.L. 9.2.1996 (testo riportato nell’allegato 3 di tale C.C.N.L.), a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio maturato presso la stessa azienda (con esclusione dei contratti di apprendistato stipulati prima dell’effettiva applicabilità del D. Lgs. n. 276/2003), tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti assunti in applicazione del D. Lgs. n. 276/2003 e nei limiti di quanto previsto dall’art. 14 del presente C.C.N.L., maturano, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, un massimo di 5 aumenti periodici di anzianità biennali, in cifra fissa secondo la seguente tabella : (*) Importi in vigore dal 1.3.1999. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio di livello l’importo già maturato sarà riconosciuto nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti.
2per ogni dipendente. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione normale di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al com- pimento del biennio.
3fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti delle altre forme di retribuzione ad incentivo . Gli importi Per effetto della nuova normativa di detti aumenti periodici biennali cui sopra non si effettuerà più alcun ricalcolo degli scatti maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 presente accordo sui nuovi minimi e sull’ex indennità di contingenza, ferma restando la revisione degli importi unitari di cui al 1° comma del presente articolo. Il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati fino al 31.12.1995 è considerato utile ai fini del rag- giungimento del numero massimo degli aumenti periodici previsti dal primo comma del presente articolo. Per i contratti di formazione e lavoro stipulati dopo il 1° aprile 1992, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio decorre dal momento dell’assunzione. A decorrere dal 1° gennaio 1983 per ogni biennio di effettivo servizio prestato nella stessa azienda, gli operai e gli impiegati, hanno diritto a maturare cinque aumenti biennali di anzianità fissati nella misura del 5% da calcolarsi sul solo minimo tabellare del livello di appartenenza. Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito nè questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare. Gli scatti di anzianità continueranno a maturare ed a rivalutarsi secondo l’attuale sistema normativo fino alla scadenza del prossimo biennio economico del contratto fissata al 31 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed 1997. A quella data gli importi maturati verranno congelati in cifra pari ognuno al 5 per cento dei minimi tabellari del livello di appartenenza. Con effetto dal 1° agosto 1997 tali scatti verranno corrisposti in cifra fissa non assorbibilesecondo la seguente tabella: LIVELLO IMPORTI DAL 1.8.1997 £ € 1° 66.370 34,28 2° 61.315 31,67 3° A 56.640 29,25 3° B 52.750 27,24 4° 44.365 22,91 5° 39.250 20,27 6° 33.185 17,14 Gli scatti di anzianità già acquisiti e corrisposti in busta paga alla data del 31.7.1997 verranno congelati in cifra fissa e dovranno essere erogati senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”fermo restando il numero massimo indicato al primo comma del presente articolo. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data Nel caso in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovveroa livello territoriale, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennalealla data del 31 luglio 1997, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infinedovessero risultare minimi tabellari diversi, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzionecalcolo degli scatti in cifra fissa dovrà essere su questi effettuato con i criteri indicati dal presente articolo.
5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.
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Aumenti periodici di anzianità. A partire dal 1. Il ° gennaio 1985 il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo per ogni biennio di anzianità di servizioservizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento biennale secondo gli importi una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per ciascuna categoria i lavoratori con meno di inquadramento 20 anni di cui età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1993;
b) dal 1° gennaio 1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla tabella stessa data, non abbiano compiuto il 20° anno di età. Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in calce riportata qualifica. Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20° anno di età contenuta nei precedenti cc.cc.nn.l. FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di cinque aumenti.
25 bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza. Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al com- pimento del biennio.
31° gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in cifra fissa e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o passaggio del lavoratore a categoria superiore. Lo scatto di anzianità in caso corso di successivo passaggio maturazione al 31 dicembre 1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di categoria.
4questo. A partire dal 4 dicembre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito specificato. Ai lavoratori, in servizio alla data fini del computo degli aumenti periodici di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad anzianità si considera un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali cinque bienni. Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a: 1ªS 195,22 1ª 165,27 2ª 149,26 3ª 122,92 4ª 111,04 5ª 103,80 6ª 94,00 I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 4 dicembre 1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa: 1ªS 35,43 1ª 29,95 2ª 27,04 3ª 22,27 4ª 19,84 5ª 18,14 6ª 16,70 In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione.
5nuova categoria. La presente disciplina annulla normativa si applica a tutti i lavoratori della presente Parte seconda (impiegati) Per i lavoratori di cui alla presente Parte seconda (impiegati) in forza alla data del 31 dicembre 1984 restano in vigore le condizioni del c.c.n.l. 26 luglio 1993. Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianitàche siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente c.c.n.l.
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