Portatori di handicap Clausole campione

Portatori di handicap. Le Aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti. Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.
Portatori di handicap. 1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori portatori di handicap, il datore di lavoro individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella citata legge trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
Portatori di handicap. Con riferimento a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ferma restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, le parti interverranno sulle autorità competenti affinché, al fine di agevolare gli utenti portatori di handicap, pongano in essere concreti interventi atti ad eliminare o superare le barriere architettoniche e ogni fattore limitativo all’uso del mezzo pubblico.
Portatori di handicap. Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Portatori di handicap. 1. Gli Enti, nell’ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l’inserimento nell’attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi dipendenti siano presenti. 2. Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero d’ostacolo all’attività lavorativa di tali soggetti.
Portatori di handicap. Per quanto concerne i portatori di handicap si fa riferimento all'art. 33 della legge 5.2.92 n. 104, il cui contenuto si intende integralmente richiamato.
Portatori di handicap. Le Parti, nel ribadire l’impegno all’assolvimento di quanto già previsto dall’art. 87 del c.c.n.l., si impegnano ad attivare soluzioni idonee a rimuovere o ad ovviare gli impedimenti causati dalle barriere architettoniche site nelle strutture esistenti, al fine di agevolare, nel rispetto delle norme vigenti, l’accesso e la permanenza nei locali di lavoro del personale e/o degli utenti portatori di handicap.
Portatori di handicap. 1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori portatori di handicap, la società individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999 e s.m.i., anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 21, 24 e 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni.
Portatori di handicap. Le parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento di lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali ed operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione. Riconfermate le peculiarità dell'attività svolta nel settore che pone particolari condizioni all'accesso dei portatori di handicap, le aziende si attiveranno nel ricercare soluzioni idonee a facilitare l'inserimento degli interessati nelle strutture operative degli ambienti di lavoro. In applicazione della L n 104/1992 la lavoratrice madre, o in alternativa, previa presentazione di apposita documentazione, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap possono usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno, i soggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado e convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili in maniera continuativa o frazionata, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, e previa presentazione della relativa documentazione attestante lo stato di gravità suindicato, redatta dalle strutture pubbliche a ciò preposte. In applicazione dell'art 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, le suddette disposizioni si applicano anche a favore di familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap ancorché non convivente. Per quanto concerne i giorni di permesso mensile previsti dall'art 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parti convengono che essi siano considerati utili ai fini dell'anzianità di servizio e alla maturazione e computo delle ferie, della tredicesima mensilità e del tfr. Le parti riconoscono che le aziende hanno la facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori portatori di handicap o i loro familiari, che intendano usufruire delle aspettative o dei permessi di cui ai due commi precedenti.
Portatori di handicap. Le aziende considereranno con attenzione, nell’ambito delle possibilità tecnico- organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/99, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la R.S.U., e con la collaborazione della Commissione Provinciale. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all’art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.