Orario di lavoro settimanale Clausole campione

Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro effettiva per le aziende artigiane è fissata in 40 ore settimanali. Per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa l’orario di lavoro è fissato in 48 ore settimanali, ai sensi della normativa vigente. Le mansioni alle quali si può applicare le norme di cui al comma predente sono solo, ed inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori di attesa. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Orario di lavoro settimanale. 1. L’orario di lavoro è di 45 ore settimanali su un arco di 6 giornate.
Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su 5 (cinque) o su 6 ( sei ) giorni settimanali Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio dal personale inquadrato nel presente CCNL. La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003. La distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di due frazioni organizzate comunque in un arco temporale di 12 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda, le ferie e/o permessi individuali infrasettimanali comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23. Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 38 per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
Orario di lavoro settimanale. 1. L’orario di lavoro dei lavoratori di cui ai profili professionali D), dell’art. 17 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.
Orario di lavoro settimanale. La durata settimanale normale del lavoro è di 42 ore. Nel quadro delle prescrizioni della legge sul lavoro, la durata del lavoro è so­ litamente ripartita su cinque giorni settimanali con due giorni liberi fra loro immediatamente successivi. Il lavoro regolare di sabato può essere ordinato unicamente con il consenso scritto dell’impiegato.
Orario di lavoro settimanale. L’orario di lavoro normalmente previsto è di 37 ore e 30 minuti, ma è prevista una riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro settimanale, pari a 23 ore all'anno. Per i turnisti, l’orario di lavoro è di 36 ore oppure di 37 ore con 11 ore annue di riduzione d’orario. Ogni lavoratore sceglierà la collocazione della propria riduzione di orario tra le seguenti opzioni: • riduzione di 30 minuti in un'unica giornata della settimana • riduzione di 15 minuti in due giornate della settimana • accantonamento di 23 ore di riduzione annua nella Banca delle Ore (vedi paragrafo specifico). Per le prime due opzioni, il collega deve indicare subito il giorno o i 2 giorni scelti e la collocazione della riduzione di orario. L'Azienda dovrà confermare al singolo lavoratore l'accoglimento di queste opzioni, compatibilmente con le esigenze operative della filiale o dell’ufficio. Non c'è la possibilità di modificare in corso d'anno la scelta effettuata.
Orario di lavoro settimanale. Pertanto a far data dal 1° gennaio 2019 l’orario settimanale è fissato in 39 ore medie settimanali anziché le 38 ore settimanali e 30 minuti medie precedenti. Avvalendosi della facoltà loro concessa dalle norme di Legge in materia, le parti hanno definito che l’orario normale di lavoro può essere realizzato come media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all’anno.
Orario di lavoro settimanale. Secondo il CNL modello, l’orario di lavoro settimanale contrattuale per un’assistenza 24 ore su 24 può ammontare al massimo a 44 ore. Nell’ambito del contributo per l’assistenza sono ammessi solo contratti di lavoro che fissano la durata massima della settimana lavorativa a 44 ore (per tutte le persone che lavorano al 100 %, non solo per dipendenti «live-in»). Il N. 3010 CCA sarà adeguato di conseguenza. In base al CNL modello, deve esser retribuito anche l’orario di presenza. Nel quadro del contributo per l’assistenza le ore di presenza non sono computabili nelle prestazioni rimborsate. Si raccomanda pertanto di derogare alle disposizioni dei CNL cantonali relative all’orario di presenza. Il CNL modello propone concrete aliquote di retribuzione. Attualmente si sta discutendo se e come adeguare a questa nuova regolamentazione le disposizioni concernenti il contributo per l’assistenza. Al momento vengono rimborsate le prestazioni di assistenza notturna (azioni e/o presenza) con un importo forfettario a notte. Si raccomanda pertanto di derogare alle relative disposizioni dei CNL cantonali.
Orario di lavoro settimanale. Aree Professionali art. 118 (ex articolo 48)