Orario di lavoro settimanale Clausole campione

Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro effettiva per le aziende artigiane è fissata in 40 ore settimanali. Per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa l’orario di lavoro è fissato in 48 ore settimanali, ai sensi della normativa vigente. Le mansioni alle quali si può applicare le norme di cui al comma predente sono solo, ed inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori di attesa. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Orario di lavoro settimanale. 1. L’orario di lavoro è di 45 ore settimanali su un arco di 6 giornate.
Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su 5 (cinque) o su 6 ( sei ) giorni settimanali Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio dal personale inquadrato nel presente CCNL. La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003. La distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di due frazioni organizzate comunque in un arco temporale di 12 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda, le ferie e/o permessi individuali infrasettimanali comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23. Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 38 per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
Orario di lavoro settimanale. 1. L’orario di lavoro dei lavoratori di cui ai profili professionali D), dell’art. 17 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.
Orario di lavoro settimanale. 17.1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore, calcolato in programmazione come media settimanale e si intende realizzato come media mensile con il limite massimo di 44 ore e il limite minimo di 30 ore. In relazione alle specifiche esigenze aziendali, produttive e gestionali le Parti potranno concordare un periodo di riferimento superiore per il calcolo della media di lavoro.
Orario di lavoro settimanale. 1.- Ferma restando la disciplina legale in materia di orario di lavoro, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore settimanali per tutti i lavoratori, distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana.
Orario di lavoro settimanale. L’orario di lavoro normalmente previsto è di 37 ore e 30 minuti, ma è prevista una riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro settimanale, pari a 23 ore all'anno. Per i turnisti, l’orario di lavoro è di 36 ore oppure di 37 ore con 11 ore annue di riduzione d’orario. Ogni lavoratore sceglierà la collocazione della propria riduzione di orario tra le seguenti opzioni:  riduzione di 30 minuti in un'unica giornata della settimana  riduzione di 15 minuti in due giornate della settimana  accantonamento di 23 ore di riduzione annua nella Banca delle Ore (vedi paragrafo specifico). Per le prime due opzioni, il collega deve indicare subito il giorno o i 2 giorni scelti e la collocazione della riduzione di orario. L'Azienda dovrà confermare al singolo lavoratore l'accoglimento di queste opzioni, compatibilmente con le esigenze operative della filiale o dell’ufficio. Non c'è la possibilità di modificare in corso d'anno la scelta effettuata.
Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro per tutti i lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, con articolazione su 5 o 6 giorni lavorativi. Per il VI livello, la durata normale effettiva è fissata in 45 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi. Per il VII livello, la durata normale effettiva è fissata in 46 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi. Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 10 ore. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa. Per il personale in forza al 31/05/2017 permangono le condizioni stabilite al momento dell’assunzione. Il turno di lavoro giornaliero, all’interno di una fascia giornaliera di 12 ore, potrà essere organizzato con un massimo di due intervalli. Quando il lavoratore venga utilizzato su più postazioni di lavoro, a completamento dell’orario giornaliero, ha diritto a un indennizzo di € 0,30 per ogni kilometro, sul tragitto più breve commisurato, tra una postazione e la successiva, con un massimo di due spostamenti tra una prestazione e l’altra nella stessa giornata. Nessun altro indennizzo sarà riconosciuto al lavoratore per raggiungere il primo posto di lavoro, per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio dall’ultimo posto. Nel caso di lavoro su turnazione, il personale del turno cessante non potrà lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro un limite di due ore, con corresponsione della relativa retribuzione.
Orario di lavoro settimanale. Secondo il CNL modello, l’orario di lavoro settimanale contrattuale per un’assistenza 24 ore su 24 può ammontare al massimo a 44 ore. Nell’ambito del contributo per l’assistenza sono ammessi solo contratti di lavoro che fissano la durata massima della settimana lavorativa a 44 ore (per tutte le persone che lavorano al 100 %, non solo per dipendenti «live-in»). Il N. 3010 CCA sarà adeguato di conseguenza. In base al CNL modello, deve esser retribuito anche l’orario di presenza. Nel quadro del contributo per l’assistenza le ore di presenza non sono computabili nelle prestazioni rimborsate. Si raccomanda pertanto di derogare alle disposizioni dei CNL cantonali relative all’orario di presenza. Il CNL modello propone concrete aliquote di retribuzione. Attualmente si sta discutendo se e come adeguare a questa nuova regolamentazione le disposizioni concernenti il contributo per l’assistenza. Al momento vengono rimborsate le prestazioni di assistenza notturna (azioni e/o presenza) con un importo forfettario a notte. Si raccomanda pertanto di derogare alle relative disposizioni dei CNL cantonali.