Common use of AVVALIMENTO E SUBAPPALTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I. Avvalimento: L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il Accordo Qua- dro di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il Accordo Quadro di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il ter- mine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del Accordo Quadro, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta ese- cuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un Accordo Quadro di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal Accordo Quadro di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il Accordo Quadro di avvalimento si ri- solva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il Accordo Quadro di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del Accordo Quadro (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in danno del Accordo Quadro d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. A norma dell’art. 89, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento della/e seguente/i attestazione/i SOA: OG 11, OS 4.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I. Avvalimento: L’operatore economico, . Il concorrente singolo o in raggruppamento, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del tecnico, organizzativo richiesti dal presente bando di gara a norma avvalendosi dei requisiti di altro soggetto dimostrabili con la certificazione SOA o ARA dello stesso. A tal fine il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 1. certificazione SOA o ARA dell’Impresa ausiliaria, in corso di validità, per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal bando di gara; 2. dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Impresa concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 89 48 del D.lgsD. Lgs. 50/2016163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria; 3. Il soggetto ausiliario deve dichiarare dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Impresa ausiliaria, redatta in conformità alla scheda 1 allegata al presente bando, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicatecui all’art. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, 3 delle presenti norme integrative dal punto 7 al punto 27; 4. dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), Legale Rappresentante dell’Impresa ausiliaria con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso RFI Alla documentazione amministrativa la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto; 5. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con una delle altre Imprese che partecipano alla gara. Le dichiarazioni sopra indicate, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Qualora non risultasse veritiero quanto dichiarato dall’ausiliaria, l’impresa concorrente sarà esclusa dalla gara ed alla stessa saranno applicate le sanzioni previste, quali la comunicazione alle varie Autorità e l’escussione della cauzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 49, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, in relazione all’importo dell’appalto, l’Impresa avvalente deve possedere, indipendentemente dall’importo a base di gara, la qualificazione SOA o ARA nella categoria prevalente per un importo non inferiore al 50% di quello a base di gara, potendosi avvalere della qualificazione SOA o ARA delle ausiliarie per un importo non superiore al 50%. Ai sensi del comma 6 dell’art. 49, ogni impresa concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, e comunque non è ammesso il cumulo tra le attestazioni di qualificazione relative alla stessa categoria. Xxxx l’esclusione dalla gara, l’Impresa concorrente allega altresì dovrà allegare alla sopra indicata documentazione, in originale o copia autentica, il Accordo Qua- dro di avvalimento in virtù del contratto con il quale l’impresa l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente della medesima a fornire i requisiti e ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il Accordo Quadro di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il ter- mine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del Accordo Quadro, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta ese- cuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un Accordo Quadro di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui Qualora l’Impresa concorrente si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal Accordo Quadro di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il Accordo Quadro di avvalimento si ri- solva nel prestito avvalga di un valore puramente cartolare impresa ausiliaria appartenente al medesimo gruppo, in luogo del contratto, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, datata e astrattosottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà Xxxx l’esclusione dalla procedura di gara. Il Accordo Quadro di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del Accordo Quadro (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessanon è consentita la partecipazione alla medesima gara dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in danno del Accordo Quadro d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa dell’Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero . Resta inteso che partecipino sia l’impresa concorrente e l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. A norma dell’art. 89, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento della/e seguente/i attestazione/i SOA: OG 11, OS 4sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

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Samples: Bando Di Gara d'Appalto

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I. Avvalimento: L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 D.II.c) e III.1.3 D.II.d) del bando di gara presente Disciplinare a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il Accordo Qua- dro contratto di avvalimento av- valimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente concor- rente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il Accordo Quadro contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il ter- mine termine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del Accordo Quadrocontratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse ri- sorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta ese- cuzione esecuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un Accordo Quadro contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal Accordo Quadro contratto di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il Accordo Quadro contratto di avvalimento si ri- solva risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il Accordo Quadro contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del Accordo Quadro contratto (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento. Tutte le spese di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione in danno del Accordo Quadro d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. A norma dell’art. 89, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento della/e seguente/i attestazione/i SOA: OG 11, OS 4.

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Samples: Accordo Quadro Per La Realizzazione Del Sistema Centrale Di Diagnostica Ertms “Mistral”

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I. Avvalimento: L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei E’ ammesso il ricorso all’avvalimento limitatamente ai soli requisiti di carattere economico, economico finanziario, tecnico che dovrà essere dichiarato e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 provato con le modalità prescritte dalla vigente normativa (art. 49 D. Lgs. 163/2006 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’arts.m.i.). 89 del D.lgs. 50/2016E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il soggetto ausiliario subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Inpdap di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) l’Impresa, all’atto dell’offerta, deve dichiarare indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; b) durante l’esecuzione del contratto l’Impresa può richiedere di subappaltare parte dei servizi oggetto di fornitura, a patto che essi rientrino nei limiti previsti dalla normativa vigente; in tal caso comunque il subappalto deve essere approvato dall’Inpdap. L’impresa deve depositare presso Inpdap copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività c) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve allegare, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione e/o certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente gara e verso RFI Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il Accordo Qua- dro di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il Accordo Quadro di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il ter- mine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del Accordo Quadro, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta ese- cuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un Accordo Quadro di avvalimento stipulato tra le partidalla normativa vigente, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;lo svolgimento delle attività a lui affidate. d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei requisiti in favore del soggetto ausiliariodivieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/65, ovvero l’interesse – e s.m.i. ; e) l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal Accordo Quadro di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il Accordo Quadro di avvalimento si ri- solva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il Accordo Quadro di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell’avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione ap- paltante in quanto assumerà rilevanza nell’ambito dell’eventuale giudizio di con- gruità dell’offerta, specialmente nel caso in cui l’impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del Accordo Quadro (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell’eventuale giudizio sulla congruità dell’offerta presentata, ovvero, in ulteriore subappalto. f) In caso di aggiudicazione della garasubappalto, insieme alle fatture presentate all’INPDAP, l’impresa deve presentare prova dell’avvenuto pagamento ai fini della comunicazione subappaltatori di efficacia della stessa, RFI verificherà - a norma dell’art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse quanto loro spettante in avvalimento. Tutte le spese base al contratto di viaggio e logistica del personale RFI addetto alle verifiche dei sud- detti processi produttivi dovranno essere rimborsate dal Fornitore medesimo, pena la risoluzione subappalto in danno del Accordo Quadro d’appalto. Anche di tale costi si terrà conto nell’ambito dell’eventuale giudizio di anomalia. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al con- corrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. A norma dell’art. 89, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento della/e seguente/i attestazione/i SOA: OG 11, OS 4relazione alla precedente fattura liquidatale dall’INPDAP.

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Samples: Servizio Di Manutenzione