Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a con- cludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizza- to alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salva- taggio o di constatazione del Sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in proporzio- ne al valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti. L’Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato.
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Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’Assicurato L’assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a con- cludere concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro sinistro si è verificato o l’Assicurato l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore l’assicuratore o l’agente autorizza- to autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salva- taggio salvataggio o di constatazione del Sinistrosinistro. Nelle (…) 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in proporzio- ne al valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, infortuni sul lavoro e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’Assicuratore provi che contro le spese sono state fatte inconsideratamente. L’Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti. L’Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicuratodisgrazie accidentali.
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Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’Assicurato L’assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a con- cludere concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro sinistro si è verificato o l’Assicurato l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario necessa- rio l’avviso, se l’Assicuratore l’assicuratore o l’agente autorizza- to autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine ter- mine alle operazioni di salva- taggio salvataggio o di constatazione del Sinistrosinistro. Nelle (…) 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è cau- sato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui con- viventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro la mortalità gli infortuni sul la- voro e contro le disgrazie accidentali. AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del bestiame l’avvisotrattamento dei dati, salvo patto contrariorispetta le persone con le quali entra in con- tatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, deve cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indi- cati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere dato entro ventiquattro oreforniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a A conferma di questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in proporzio- ne al valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di segui- to le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti pre- visti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la loro conser- vazione non pregiudica i suoi dirittiresponsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. L’Assicuratore che interviene al salvataggio devepolizze collettive), se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicuratopresenti informazioni e le dichiara- zioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
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Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. L’Assicurato L’assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a con- cludere concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro sinistro si è verificato o l’Assicurato l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore l’assicuratore o l’agente autorizza- to autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salva- taggio salvataggio o di constatazione del Sinistrosinistro. Nelle (…) 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in proporzio- ne al valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, infortuni sul lavoro e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’Assicuratore provi che contro le spese sono state fatte inconsideratamente. L’Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti. L’Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicuratodisgrazie accidentali.
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