Banca delle ore. 1. Viene introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca ore, dove si dovranno accreditare: • Tutti i periodi eccedenti l’orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale; • Tutti i periodi di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili di intensificazione delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana; • Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità. Verranno addebitati invece: • Recuperi di permessi brevi: • Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione delle attività didattiche. • Recuperi di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale) Tale quantità di ore potrà dare luogo a: • A forme di recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • Particolari crediti formativi e/o di aggiornamento. • Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale 2. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura può: a) chiedere giorni di xxxxx; b) optare per forme di recupero che saranno addebitate nella banca ore; c) essere utilizzato in plessi non coinvolti nelle operazioni elettorali. Il diniego delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGA. In nessun caso al personale che non ha volontariamente deciso di avvalersi di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) del presente comma può essere modificato l’orario e essere costretto a recuperare ore in periodi successivi alla tornata elettorale. 3. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario di servizio 4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario di servizio, vengono stabilite 40 ore nell’arco di ogni anno scolastico. 5. Il saldo della Banca è stabilito perentoriamente al 31/08 di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve essere saldato al termine delle lezioni o al 30/06. In caso di impossibilità giustificata o documentata di recupero entro il 31/08, i dipendenti in servizio presso la medesima istituzione possono, su richiesta accolta dal D.S.G.A., recuperare entro il 30/11. Per coloro che non fossero in servizio nel successivo a.s. il credito è saldato.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo
Banca delle ore. 1. Viene introdotto un conto personale ) E' attribuita alla contrattazione aziendale di ogni dipendente personale ATAsecondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, denominato banca con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse.
2) In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, dove è facoltà del singolo lavoratore chiedere l'attivazione individuale della stessa per l'accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'azienda nel mese di novembre precedente l'anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore. L'attivazione ha la durata minima di un anno solare e si dovranno accreditare: • Tutti i periodi eccedenti l’orario intende confermata di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale; • Tutti i periodi anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l'anno di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili disattivazione. Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di intensificazione rinnovare la richiesta di utilizzazione della Banca delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre ore secondo le modalità di cui sopra.
3) L'azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
4) Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana; • Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianzalavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni.
5) in particolari situazioni di necessità. Verranno addebitati invece: • Recuperi di permessi brevi: • Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione L'accredito sul conto individuale delle attività didattiche. • Recuperi ore di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale2 è effettuato dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
6) Tale quantità di La fruizione delle ore potrà dare accreditate sul conto individuale ha luogo a: • A forme di recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • Particolari crediti formativi e/o di aggiornamento. • Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale
2. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura puòsecondo due modalità:
a) chiedere per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 3 giorni di xxxxxlavorativi;
b) optare per forme permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.
7) Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.
8) La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali.
9) Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Nel caso in cui l'applicazione della predetta percentuale determini una frazione inferiore all'unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata.
10) Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8 e 9.
11) Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell'anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall'azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero che saranno addebitate nella banca ore;
c) essere utilizzato né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in plessi non coinvolti nelle operazioni elettorali. Il diniego cui, nel complessivo periodo di due anni, il godimento delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGAore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In nessun quest'ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all'interessato nel mese di gennaio successivo al personale che non ha volontariamente deciso biennio, con corrispondenti quote di avvalersi retribuzione globale relativa al precedente mese di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) del dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma può essere modificato l’orario e essere costretto hanno la precedenza rispetto a recuperare ore in periodi successivi alla tornata elettoralequelle di cui al precedente comma 9.
3. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario di servizio, vengono stabilite 40 ore nell’arco di ogni anno scolastico.
5. Il saldo della Banca è stabilito perentoriamente al 31/08 di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve essere saldato al termine delle lezioni o al 30/06. 12) In caso di impossibilità giustificata o documentata cessazione del rapporto di recupero entro il 31/08lavoro, i dipendenti le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in servizio presso la medesima istituzione possonoatto. Analogo trattamento è dovuto, su richiesta accolta da parte dell'impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l'azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore in particolare, sull'attuazione di quanto stabilito dal D.S.G.A., recuperare entro il 30/11. Per coloro che non fossero in servizio nel successivo a.s. il credito è saldatocomma 11.
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Banca delle ore. 1Con specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. Viene introdotto un conto personale 127 del vigente c.c.n.l., le parti convengono di ogni dipendente personale ATA, denominato banca ore, dove si dovranno accreditareadottare quanto segue: • Tutti il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell’eventuale riduzione d’orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora; • esclusivamente per i periodi eccedenti l’orario contratti a termine di durata inferiore all’anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente; • in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le eventuali ore rivenienti dalla riduzione d’orario (23 ore annuali) maturate e non recuperate sono da liquidare ed il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria ordinaria; invece, sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le ore di prestazioni aggiuntive effettuate e non recuperate sono sempre da liquidare ma il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario; • in banca delle ore confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Per prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25%, si darà seguito alla liquidazione di quanto spettante così come previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionalec.c.n.l. 27.9.2005, senza accantonamento in banca delle ore; • Tutti le Aziende provvederanno ad informare mensilmente i periodi di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili di intensificazione delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre lavoratori, con gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana; • Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità. Verranno addebitati invece: • Recuperi di permessi brevi: • Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione delle attività didattiche. • Recuperi di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale) Tale quantità quantitativo di ore potrà dare luogo a: • A forme complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di scadenza per il recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • Particolari crediti formativi e/o di aggiornamentostesse. • Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale
2Resta peraltro inteso che le parti si incontreranno per rendere coerente la sopra illustrata normativa con le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell’ambito del rinnovo del c.c.n.l. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura può:
a) chiedere giorni di xxxxx;
b) optare per forme di recupero che saranno addebitate nella banca ore;
c) essere utilizzato in plessi non coinvolti nelle operazioni elettorali. Il diniego delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGA. In nessun caso al personale che non ha volontariamente deciso di avvalersi di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) del presente comma può essere modificato l’orario e essere costretto a recuperare ore in periodi successivi alla tornata elettorale27.9.2005.
3. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario di servizio, vengono stabilite 40 ore nell’arco di ogni anno scolastico.
5. Il saldo della Banca è stabilito perentoriamente al 31/08 di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve essere saldato al termine delle lezioni o al 30/06. In caso di impossibilità giustificata o documentata di recupero entro il 31/08, i dipendenti in servizio presso la medesima istituzione possono, su richiesta accolta dal D.S.G.A., recuperare entro il 30/11. Per coloro che non fossero in servizio nel successivo a.s. il credito è saldato.
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Banca delle ore. 1. Viene introdotto un conto personale In caso di ogni dipendente personale ATAintensificazione dell'attività lavorativa, denominato banca orecon successivi prevedibili periodi di attività ridotta, dove si dovranno accreditare: • Tutti i periodi eccedenti l’orario l'Impresa potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro previsto prevista dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale; • Tutti i periodi di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili di intensificazione delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana; • Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità. Verranno addebitati invece: • Recuperi di permessi brevi: • Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione delle attività didattiche. • Recuperi di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale) Tale quantità di ore potrà dare luogo a: • A forme di recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • Particolari crediti formativi e/o di aggiornamento. • Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale
2. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura puòcontratto:
a) chiedere giorni intensificare l'orario ordinario di xxxxxlavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b) optare per forme di recupero che saranno addebitate nella banca orerecuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell'intensificazione;
c) essere utilizzato in plessi non coinvolti nelle operazioni elettoraliridurre l'orario ordinario di lavoro a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
2. Il diniego delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGA. In nessun caso al personale che non ha volontariamente deciso di avvalersi di quanto previsto alla lettera Pertanto, potranno verificarsi i seguenti casi:
a) e alla lettera superamento, in regime di lavoro ordinario, l'orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all'anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle ore;
b) nel caso di riduzione del presente comma può fabbisogno di ore, con previsione di successivo recupero l'Impresa potrà ridurre l'orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
1. Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto a) sarà riconosciuta la normale retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 5% per le ore eccedenti che dovranno essere modificato l’orario e essere costretto contabilizzate, a recuperare credito del Lavoratore, nella Banca delle Ore.
2. Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto b) spetterà l'intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore in periodi successivi alla tornata elettorale.settimanali con corrispondente iscrizione a debito delle ore non effettivamente lavorate, sul conto individuale della Banca delle Ore.
3. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario di servizioIl saldo massimo della Banca delle Ore non potrà essere superiore a n. 168 ore, a favore del Lavoratore o dell'Impresa.
4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario Il regime d'intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto, il saldo al 31 dicembre di servizio, vengono stabilite 40 ore nell’arco di ogni ciascun anno scolasticodovrà essere riportato al I gennaio dell'anno successivo.
5. Il saldo della Banca è stabilito perentoriamente al 31/08 di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve essere saldato al termine delle lezioni o al 30/06. In caso di impossibilità giustificata cessazione, il saldo della banca delle ore sarà addebitato o documentata accreditato con le competenze di recupero entro il 31/08, i dipendenti in servizio presso la medesima istituzione possono, chiusura del rapporto.
6. L'accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 10% (5% all'atto dell'intensificazione e 5% al momento di chiusura del rapporto).
7. Esclusivamente su richiesta accolta dal D.S.G.A.del Lavoratore, recuperare entro con il 30/11consenso dell'Impresa, ed al massimo per una volta all'anno, eventuali saldi d'intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 15%; pertanto, l'intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 20% (5% all'atto dell'intensificazione e 15% all'atto della liquidazione).
8. Per coloro Le ore d'intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell'orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all'eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
9. La comunicazione d'intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
10. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici di cui sopra saranno proporzionati pro-quota, salvo le percentuali di maggiorazioni.
11. Le maggiorazioni, di cui ai punti che precedono, non fossero concorrono a formare la base di calcolo del TFR ed a determinare le retribuzioni differite per festività e per ferie.
12. Si riportano le maggiorazioni della Banca delle ore:
a) intensificazione 5%;
b) accredito in servizio nel successivo a.s. il credito è saldatocaso di cessazione (5% all'atto dell'intensificazione e 5% all'atto della 10% cessazione);
c) retribuzione (5% all'atto dell'intensificazione e 15% alla liquidazione) 20%.
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Samples: CCNL
Banca delle ore. 1. Viene introdotto un conto personale E' istituita a livello aziendale la "Banca delle ore", nei cui conti individuali, con cadenza mensile, vengono accreditate le ore di straordinario feriale diurno di ogni dipendente personale ATAsingolo lavoratore prestate oltre le prime 120 ore dell'anno. E' facoltà del singolo lavoratore, denominato banca orecon richiesta scritta, dove si dovranno accreditare: • Tutti i periodi eccedenti l’orario di lavoro previsto far confluire in tale istituto anche le ore prestate prima del tetto fissato dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale; • Tutti i periodi di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili di intensificazione comma. L'azienda fornirà alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della banca predetta. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 1, spetta in ogni caso al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana; • Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessitàlavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni. Verranno addebitati invece: • Recuperi di permessi brevi: • Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione L'accredito sul conto individuale delle attività didattiche. • Recuperi ore di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale) Tale quantità di 1 è effettuato dall'azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile. La fruizione delle ore potrà dare accreditate sul conto individuale ha luogo a: • A forme di recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • Particolari crediti formativi e/o di aggiornamento. • Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale
2. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura puòsecondo due modalità:
a) chiedere per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 3 giorni di xxxxxlavorativi;
b) optare per forme permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all'azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati. Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Nel caso in cui l'applicazione della predetta percentuale determini una frazione, inferiore all'unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 7 e 8. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 1 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell'anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall'azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero che saranno addebitate nella banca ore;
c) essere utilizzato né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in plessi non coinvolti nelle operazioni elettorali. Il diniego cui, nel complessivo periodo di due anni, il godimento delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGAore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro. In nessun quest'ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all'interessato nel mese di gennaio successivo al personale che non ha volontariamente deciso biennio, con corrispondenti quote di avvalersi retribuzione globale relativa al precedente mese di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) del dicembre. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma può essere modificato l’orario e essere costretto hanno la precedenza rispetto a recuperare ore in periodi successivi alla tornata elettorale.
3. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario quelle di servizio
4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario di servizio, vengono stabilite 40 ore nell’arco di ogni anno scolastico.
5. Il saldo della Banca è stabilito perentoriamente cui al 31/08 di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve essere saldato al termine delle lezioni o al 30/06precedente comma 8. In caso di impossibilità giustificata o documentata cessazione del rapporto di recupero entro il 31/08lavoro, i dipendenti le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in servizio presso la medesima istituzione possonoatto. Analogo trattamento è dovuto, su richiesta accolta da parte dell'impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l'azienda fornisce alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A. delle Organizzazioni sindacali stipulanti una informativa sullo stato di utilizzazione della banca delle ore e, in particolare, sull'attuazione di quanto stabilito dal D.S.G.A., recuperare entro il 30/11. Per coloro che non fossero in servizio nel successivo a.s. il credito è saldatocomma 10.
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Banca delle ore. 1. Viene introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca ore, dove si dovranno accreditare: • Tutti i periodi eccedenti l’orario Nel caso di lavoro previsto per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, l'Impresa potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale; • Tutti i periodi di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili di intensificazione delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana; • Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità. Verranno addebitati invece: • Recuperi di permessi brevi: • Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione delle attività didattiche. • Recuperi di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale) Tale quantità di ore potrà dare luogo a: • A forme di recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • Particolari crediti formativi e/o di aggiornamento. • Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale
2. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura puòcontratto:
a) chiedere giorni intensificare l'orario ordinario di xxxxxlavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b) optare per forme di recupero che saranno addebitate nella banca orerecuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell'intensificazione;
c) essere utilizzato in plessi non coinvolti nelle operazioni elettoraliridurre l'orario ordinario di lavoro a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
2. Il diniego delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGA. In nessun caso al personale che non ha volontariamente deciso di avvalersi di quanto previsto alla lettera Pertanto, potranno verificarsi i seguenti casi:
a) e alla lettera superamento, in regime di lavoro ordinario, l'orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all'anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore;
b) nel caso di riduzione del presente comma può essere modificato l’orario fabbisogno di ore, con previsione di successivo recupero l'Impresa potrà ridurre l'orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e essere costretto ponendo le ore anticipate al Lavoratore a recuperare ore in periodi successivi alla tornata elettorale.debito nel suo conto della Banca delle Ore.
3. Tutte Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1 sarà riconosciuta la normale retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 5% per le prestazioni ore eccedenti l’orario di servizioche dovranno essere contabilizzate, a credito del Lavoratore, nella Banca delle Ore.
4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario di servizio, vengono stabilite Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 spetterà l'intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore nell’arco di ogni anno scolastico.settimanali con corrispondente iscrizione a debito delle ore non effettivamente lavorate, sul conto individuale della Banca delle Ore.
5. Il saldo massimo della Banca delle Ore non potrà essere superiore a n. 168 ore, a favore del Lavoratore o dell'Impresa.
6. Il regime d'intensificazione e rarefazione è stabilito perentoriamente continuo, pertanto, il saldo al 31/08 31 dicembre di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve ciascun anno dovrà essere saldato riportato al termine delle lezioni o al 30/06I gennaio dell'anno successivo.
7. In caso di impossibilità giustificata cessazione, il saldo della banca delle ore sarà addebitato o documentata accreditato con le competenze di recupero entro il 31/08, i dipendenti in servizio presso la medesima istituzione possono, chiusura del rapporto.
8. L'accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 10% (5% all'atto dell'intensificazione e 5% al momento di chiusura del rapporto).
9. Esclusivamente su richiesta accolta dal D.S.G.A.del Lavoratore, recuperare entro con il 30/11consenso dell'Impresa, ed al massimo per una volta all'anno, eventuali saldi d'intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 15%; pertanto, l'intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 20% (5% all'atto dell'intensificazione e 15% all'atto della liquidazione).
10. Per coloro Le ore d'intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell'orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all'eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
11. La comunicazione d'intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
12. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici di cui sopra saranno proporzionati pro-quota, salvo le percentuali di maggiorazioni.
13. Le maggiorazioni, di cui ai punti che precedono, non fossero concorrono a formare la base di calcolo del TFR ed a determinare le retribuzioni differite per festività e per ferie.
14. Si riportano le maggiorazioni della Banca delle ore:
a) Intensificazione 5%;
b) Accredito in servizio nel successivo a.s. il credito è saldato.caso di cessazione (5% all'atto dell'intensificazione e 5% all'atto della 10% cessazione);
c) Retribuzione (5% all'atto dell'intensificazione e 15% alla liquidazione) 20%
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Samples: Collective Labor Agreement