IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Istituto Comprensivo Statale N. 6 “Xxxxx Xxxx”
Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx -🕿 0532.464544 – 0000000000;fax 0000000000 xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ - e-mail:xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 19 maggio 2016 alle ore 15.30 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’IC 6 “Xxxxx Xxxx” per l’a.s. 2015-16. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
la PARTE PUBBLICA
Il Dirigente scolastico XXX XXXXXXXXX
e per la PARTE SINDACALE
la RSU: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
i rappresentanti dei SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI:
FLC/CGIL ………………………………………………………………
CISL/SCUOLA ………………………………………………………………
UIL/SCUOLA ………………………………………………………………
SNALS/CONFSAL …………………………………………………………
XXXXX/UNAMS ……………………………………………………………
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II : RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
TITOLO III: DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO – CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
TITOLO IV: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
TITOLO V: CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
TITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è sottoscritto fra l’Istituto Comprensivo C. Tura di Pontelagoscuro – Ferrara, di seguito denominato anche “scuola”, la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce, sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola del 29novembre 2007
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori.
3. Il presente Xxxxxxxxx dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2014/2015 e qualora non sia disdetto da nessuna delle parti, resta temporaneamente in vigore per la parte normativa, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, di accreditamento all’Istituto di eventuali minori o maggiori risorse, o di richiesta motivata di una delle Parti firmatarie. Le integrazioni devono essere concertate tra le Parti firmatarie nei tempi utili per dare attuazione alle disposizioni/accreditamenti sopraggiunti.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dal CCNL Scuola del 29/11/07 e dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico, di seguito denominato anche “DS”, provvede all’affissione di copia integrale del presente CCIIS nelle Bacheche sindacali della scuola, di cui al successivo articolo 11 comma 4.
7. Si procederà in ogni caso a un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.
TITOLO II RELAZIONI e DIRITTI SINDACALI
Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica
1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente CCIIS, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro 5 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
4. La procedura si deve concludere entro 15 giorni dalla data del primo incontro. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale. Qualora non si giunga entro il 30 novembre alla sottoscrizione del Contratto d’Istituto, le parti trattanti sottoporranno le questioni controverse alla Commissione paritetica istituita presso l’U.S.R. ai sensi dell’art 4 comma 4 lettera d) del Contratto scuola siglato il 29 novembre 2007. La richiesta di assistenza e di supporto da parte della Commissione può essere avanzata indifferentemente da una o da entrambe le parti in causa.
5. Le procedure di raffreddamento in questione non sostituiscono quelle previste dal CCNQ in materia di procedure di conciliazione del 23/01/01 e del 18/10/01, nonché quelle di cui agli artt. 65e 66 del D. L.vo 165/2001.
6. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
Art. 3 – Contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica
1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio pubblico.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. I soggetti abilitati a intrattenere relazioni sindacali e detentori in esclusiva del potere di contrattare sono:
- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico;
- per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all’interno dell’Istituzione Scolastica e i Rappresentanti Territoriali delle XX.XX. di categoria firmatarie del CCNL, come previsto dall’Accordo Quadro del 07/08/1998 e dall’art. 7 del CCNL del 29/11/07.
4. Il D.S. e la R.S.U. non possono delegare il potere di contrattare. Il Capo d’Istituto può farsi assistere dal D.S.G.A. Prima dell’inizio di ogni seduta le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.
5. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
- informazione preventiva e successiva. Sono possibili appositi incontri nei quali la parte pubblica fornisce chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata;
- partecipazione, da realizzarsi attraverso le intese nelle quali rientra a pieno titolo la presenza della R.S.U. e delle XX.XX. firmatarie del CCNL del 29/11/07;
- contrattazione integrativa d’istituto, sulle materie di cui all’art.6 del CCNL del 29/11/07, su quelle demandate da leggi o da contratti integrativi nazionali e/o regionali, nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa vigente;
- conciliazione, attraverso clausole di raffreddamento e procedure di composizione delle controversie, con il supporto della commissione bilaterale regionale per le relazioni sindacali prevista dall’art.4 comma 4 lett. D del XXXX 0000-0000;
- interpretazione autentica, come da art. 57del presente contratto.
Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma o posta elettronica.
6. Le materie oggetto di contrattazione integrativa, di informazione preventiva e di informazione successiva, sono quelle stabilite dal CCNL 2006/2009 compatibili con le vigenti norme legislative.
7. Sulle materie di cui al comma precedente il D.S. deve formulare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi dall’inizio delle trattative; queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
8. La contrattazione Collettiva Economica Integrativa ha cadenza annuale, nel mese di settembre di ogni anno scolastico il D.S. concorda con la R.S.U. un calendario di incontri.
9. Entro e non oltre il mese di ottobre il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. il piano delle attività approvato dal Collegio dei Docenti e il piano delle attività del personale ATA proposto dal D.S.G.A.
Art. 4 – Informazione preventiva
1. Gli incontri per l’informazione preventiva devono svolgersi prima della predisposizione degli atti e comunque in via preventiva rispetto alle determinazioni sulle materie oggetto dell’informazione stessa. Il dirigente fornirà informazione circa l’organigramma dell’Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo, che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
2. La R.S.U. entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione può chiedere, anche congiuntamente alle XX.XX, l’attivazione di un tavolo di confronto. Questo verrà aperto dal
D.S. nel termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e dovrà necessariamente essere chiuso entro i sette giorni successivi all’apertura, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
3. Nel mese di settembre il D.S. concorda un calendario di incontri in cui fornire la predetta documentazione Al fine di consentire un efficace confronto, la documentazione scritta dovrà essere consegnata almeno 2 giorni lavorativi prima dell’incontro concordato per l’informazione. Detta documentazione potrà essere consegnata anche a mezzo posta, fax, posta elettronica o pubblicazione sul sito della scuola.
4. L’informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti da retribuire con il fondo d’istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità della scuola sarà fornita tramite copia del programma annuale relativo all’anno finanziario precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del programma annuale relativo all’a.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.
5. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
a. Criteri di formazione delle classi e classi attivate
b. Determinazione degli organici della scuola
c. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale
d. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
e. Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
f. Modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in relazione al POF; piano delle attività docenti; criteri di assegnazione delle classi e classi assegnate; criteri e formulazione dell’orario settimanale delle lezioni e orario delle lezioni; piano delle attività ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo
g. Tutte le materie oggetto di contrattazione.
Art. 5 – Variazioni della situazione e informazione successiva
1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’istituto finanziamenti inferiori o maggiori rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione alla R.S.U. e si procederà ad opportuna contrattazione; in sede di informazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.
2. Nell’eventualità in cui ad anno scolastico inoltrato sia assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto per gli ulteriori impegni, si procede alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione percentuale degli impegni di spesa già previsti ma relativi ad attività, mansioni o incarichi non ancora del tutto o in parte (per la frazione ancora da svolgere) attuati. La riduzione deve essere effettivamente praticabile, cioè non deve incidere negativamente sulla qualità del servizio offerto dalla scuola né ledere i diritti dei lavoratori.
3. Va comunque garantito il pagamento integrale delle attività aggiuntive d’insegnamento e delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento relative alla partecipazione alle attività collegiali funzionali all’insegnamento, di cui all’art.29 comma 3 lettera a) del CCNL/2006, che superino il limite delle 40 ore;
4. L’informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d’istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell’istituto sarà fornita, mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell’Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposizione copia del programma annuale relativo all’anno finanziario precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all’a.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.
5. La verifica del Consuntivo per l’attuazione della contrattazione collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse di cui all’art.6 comma 2 del CCNL 29/11/07, sarà effettuata entro il mese di settembre dell’anno scolastico successivo, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
Art. 6 – Programmazione degli incontri
1. Viene stabilito il seguente calendario, in applicazione dei commi 2, 4 e 5 dell’art.6 del CCNL: Materie di contrattazione
Inizio delle trattative (non oltre il 15 settembre, termine ordinatorio); proposta contrattuale da parte del DS (non oltre 10 giorni dall’inizio delle trattative); sottoscrizione del contratto (entro il 30 novembre);
Materie di informazione preventiva e successiva
In tempi congrui in relazione alle specifiche materie e in risposta alle richieste di parte sindacale e indicativamente secondo il seguente calendario:
a) mese di settembre:
- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali,
- criteri di organizzazione del lavoro del personale A.T.A,
- adeguamento degli organici del personale;
- assegnazione del personale alla sede, ai plessi e alla succursale;
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
- sicurezza nei luoghi di lavoro (incontro annuale con l’RSPP di informativa generale);
b) mese di ottobre/novembre:
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d’Istituto;
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni e accordi;
- criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento (articolo 12 comma 13 CCNI e art .64 CCNL 29/11/07 );
- utilizzazione dei servizi sociali;
c) mese di gennaio:
- verifica dell’organizzazione del lavoro del personale A.T.A.
d) mese di febbraio/marzo:
- proposte di formazione classi e determinazione degli organici di diritto
- informativa numero e tipologia classi
e) mese di maggio:
- piano ferie Personale A.T.A.
f) mese di giugno:
- verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse .
2. Le date, gli orari, gli ordini del giorno degli incontri saranno concordati tra le parti. Gli incontri sono convocati dal dirigente scolastico, anche su richiesta della RSU o delle XX.XX. firmatarie del CCNL/06. L’avviso di convocazione per le Organizzazioni Sindacali sarà consegnato anche al terminale associativo (delegato), ove presente, specificamente accreditato dalle OOSS.
3. Eventuali ulteriori incontri non previsti di cui al comma 1), possono essere richiesti da ambedue le parti: la convocazione degli incontri deve essere inviata entro cinque giorni dalla data della richiesta e, almeno 48 ore prima degli incontri stessi, il D.S. fornisce alle XX.XX. la documentazione relativa, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. La parte pubblica dopo la firma del contratto, oltre all’affissione all’albo d’Istituto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutto il personale scolastico.
5. Il Dirigente Scolastico deve rendere disponibili alla R.S.U. non appena gli atti saranno disponibili:
- La delibera del Consiglio d’Istituto sull’orario di apertura e chiusura degli edifici scolastici e degli uffici di segreteria;
- L’organigramma dell’Istituzione Scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate
- Il verbale dell’assemblea programmatica di inizio anno con accluso il piano delle attività;
- Il Piano dell’Offerta Formativa.
- Il prospetto delle disponibilità finanziarie del Fondo dell’Istituzione Scolastica (di seguito denominato F.I.S.).
- Le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti relative alla programmazione delle attività organizzative e didattiche.
6. L’amministrazione scolastica segnala alle RSU la normativa che perviene alla scuola di interesse per il personale scolastico. Inoltre le RSU accedono direttamente alle fonti di informazione in possesso della scuola (circolari, gazzetta ufficiale ed altre pubblicazioni in possesso della scuola) e ai verbali del Collegio Docenti, ai verbali delle assemblee che il Dirigente Scolastico tiene all’inizio di ogni anno scolastico con il personale ATA, ai verbali del Consiglio d’Istituto, nel rispetto delle disposizioni normative relative alla L. 241/90 sulla trasparenza. Le RSU utilizzano i mezzi informatici sia per accedere alle reti Internet, sia per accedere alle reti locali cui la scuola è collegata e alle relative informazioni.
Art. 7 – Assemblee sindacali
1. L’art. 8 del XXXX 0000-0000, per quanto riguarda i limiti di concessione dell’assemblea da parte del Dirigente Scolastico prevede: durata massima dell’assemblea 2 ore, massimo 10 ore annuali pro-capite, massimo 2 assemblee mensili per scuola e per categoria di personale. Tale limite ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali non si applica alle assemblee territoriali, fermo restando il numero massimo di ore pro capite. Le assemblee del personale docente dovranno tenersi o all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Inoltre viene richiesta la firma del personale interessato di adesione o non adesione obbligatoria ed irrevocabile ai fini del computo del monte ore di assemblee individuale annuale.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese, a norma dell’art. 15 del CCRI dell’Xxxxxx-Romagna del 09/12/08, il limite delle due assemblee mensili riguarda esclusivamente le assemblee effettuate all’interno della stessa Istituzione Scolastica. Le assemblee convocate territorialmente non sono utili al raggiungimento del sopraddetto limite
3. Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs.165/01 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.
4. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. Il limite di due assemblee al mese deve intendersi riferito da una parte alle assemblee rivolte alla generalità del personale o, dall’altra, disgiuntamente, a quelle che coinvolgono singoli gruppi di esso.
5. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di indizione delle assemblee a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.
6. Secondo quanto previsto dall’art.8 comma 9 lettera B del CCNL Scuola 29/11/07, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
7. In mancanza di un’Intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n 1
Assistente Amministrativo per l’intera scuola e di n 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso. Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi seguendo il criterio della rotazione. Al personale di cui al presente comma non devono essere sottratte le ore dell’assemblea dal monte ore annuale.
8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio e trasmessa alla segreteria, da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
9. Nel caso di assenza dal servizio manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del numero di ore programmate per l’assemblea per il calcolo del monte ore annuale.
10. Per le assemblee d’istituto tenute in istituzioni scolastiche divise in plessi, sedi staccate e succursali, il lavoratore ha diritto, qualora la R.S.U. o le OO. SS. ne facciano richiesta a fruire anche del tempo necessario per il raggiungimento della sede dell’assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, pertanto a tutto il personale dovrà essere concesso di uscire almeno ½ ora prima l’inizio comunicato dell’assemblea, o in alternativa di disporre almeno di ½ ora dopo il termine comunicato dell’assemblea per il rientro a scuola. Il tempo per il trasferimento, se richiesto dall’interessato, è computato nelle 10 ore annuali di cui al precedente comma 1.
11. Ai sensi dell’articolo 00 xxx XXXX Xxxxxx Xxxxxxx del 09/12/08 a tutto il personale che deve recarsi ad un’assemblea sindacale territoriale, in orario di servizio, dovrà essere concesso anche il tempo necessario per raggiungere la sede dell’assemblea qualora le OO. SS. ne facciano richiesta.
12. Le OO .SS abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche singolarmente, di svolgere un referendum tra i lavoratori tutti o solo iscritti alla medesima o medesime XX.XX., su tutte le materie inerenti l’attività sindacale d’istituto. La richiesta motivata sarà indirizzata al
D.S. (per conoscenza alle altre OO. SS.) che la recepirà con apposita circolare nella quale saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum. Il D.S. farà firmare tutto il personale per presa visione e farà affiggere la circolare all’albo sindacale e all’albo dell’unità scolastica. Il D.S. metterà a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato al referendum nella singola unità scolastica.
13. Le assemblee del personale A.T.A. possono svolgersi anche nelle ore intermedie del servizio e ove la partecipazione sia totale o comunque tale da pregiudicare il funzionamento di alcune sedi, il D.S. individuerà i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili. A tal fine il D.S. utilizzerà prioritariamente il personale, anche di altre sedi, che volontariamente rinuncia o non ha espresso la volontà di partecipare all’assemblea e in subordine, manterrà in servizio a rotazione un collaboratore scolastico per ogni sede e un unità di personale amministrativo al centralino.
Art. 8 - Permessi sindacali
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
2. I dirigenti sindacali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali (Delegati.) e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all’art.8 del CCNL Scuola 29/11/07, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni
Sindacali di cui al D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui agli art.6 e 8 c.13 del CCNL Scuola 29/11/07.
3. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali e regionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui ai precedenti commi 1 e 2 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui al D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 3, la fruibilità dei permessi di cui al comma 2, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
5. In applicazione dell’articolo 10 CCNQ del 07/08/98 non è consentita la concessione di permessi sindacali al personale docente impegnato in scrutini ed esami.
6. Alla R.S.U. spetta, per lo svolgimento delle proprie mansioni, il monte ore calcolato in base alle indicazioni fornite dal prot. 7441 del 12/12/04 e successive integrazioni. Il Dirigente scolastico, ad inizio di ogni anno scolastico, comunica il monte ore spettante alla RSU nel suo complesso. Ciascun membro della RSU comunica al Dirigente Scolastico la fruizione dei permessi di propria spettanza (articolo 12 del CCNQ 07/08/1998 ) nel rispetto di quanto previsto dall’art.16 del CCRI Xxxxxx-Romagna del 09/12/08, per ciò che attiene i tempi e le modalità. La concessione di tali permessi, da parte del DS, rappresenta atto dovuto.
7. La Contrattazione d’Istituto avviene di norma in orario di servizio; nei casi in cui non sia possibile individuare un momento comune tra i diversi componenti della R.S.U. o non sia possibile la sostituzione in classe con altro personale a disposizione o in compresenza, la contrattazione sarà svolta fuori dall’orario di servizio e ai membri della R.S.U. sarà concesso di recuperare le ore nei limiti del monte ore di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo.
8. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari di norma a otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. Ai sensi dell’articolo 13 del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali i permessi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del CCNQ 07/08/1998 sono cumulabili.
Art. 9 – Patrocinio e accesso agli atti
1. La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all’art.6 del CCNL Scuola 29/11/07.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 5 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa e comunque in tempi compatibili con l’urgenza degli atti.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione Scolastica.
5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l’espletamento
delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica.
6. Le XX.XX. firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività. L’ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza, deve essere garantito.
7. La R.S.U. e le XX.XX. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola. A tal fine, il dirigente scolastico darà comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni.
Art. 10 – Agibilità sindacale all’interno della scuola
1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di seguito denominati anche delegati, tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, posta elettronica, pubblicazione delle informazioni nella bacheca RSU del sito dell’istituto. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai delegati di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali è consentito comunicare con il Personale, per motivi di carattere sindacale, durante l’orario di servizio, purché non sia pregiudicata la normale attività didattica.
3. Al fine di garantire l’esercizio delle libertà sindacali, all’interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU e con i delegati, predispone adeguate misure organizzative, anche per quanto concerne l’uso di un locale idoneo a riunioni ed incontri, di mezzi (armadio, cassetta postale) e strumenti tecnici in dotazione. Per gli stessi motivi ai predetti soggetti è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer con l’ accesso a posta elettronica e a reti telematiche.
4. Nella sede centrale della scuola e nei plessi, succursali, scuole associate e/o coordinate, alla
R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs.165/901 e successive modificazioni, è garantito l’utilizzo di apposite Bacheche sindacali ai fini dell’esercizio del diritto di affissione di cui all’art.25 della L.300/70.
5. Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.
6. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 4 e 5, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure siglate e esposte dalla R.S.U.
8. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall’art.26 della L.300/70.
9. Le RSU possono, in caso di argomenti urgenti e di complessità della scuola composta da più sedi o plessi, chiedere che le loro comunicazioni vengano distribuite in visione a tutto il personale.
Art. 11– Contingenti minimi di personale docente e ATA e modalità in caso di sciopero
1. Ai sensi dell’art.6 del CCNL Scuola 29/11/07i contingenti minimi di Personale Educativo ed
A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di proclamazione dello sciopero a tutto il personale dell’Istituto con Circolare interna della scuola.
3. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000, dall’allegato al CCNL Scuola 26/05/99 attuativo della L. 146/90 e dall’Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del Personale docente ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
a) Per garantire le prestazione indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
• N. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa;
• N. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
b) Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali di licenza media, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
• N. 1 assistente amministrativo;
• N. 1 collaboratore scolastico per ciascuna sede scolastica, in cui si svolgono gli esami, per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
c) Per garantire il pagamento degli stipendi al personale, nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
• Il Direttore amministrativo;
• N. 1 assistente amministrativo;
• N. 1 collaboratore scolastico.
4. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto d’autorità potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/07.
5. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
6. I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 3, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
7. Il dirigente scolastico identificherà, a rotazione, i nominativi del personale ATA eventualmente da mantenere in servizio per lo svolgimento delle prestazioni previste ai punti a), b) e c), li comunicherà agli interessati e alle XX.XX. due giorni prima dello sciopero.
8. L’amministrazione scolastica può chiedere, mediante l’invio di una specifica circolare interna, al personale della scuola di dichiarare la propria volontà di aderire allo sciopero. Ricevuta la Circolare che informa della proclamazione dello sciopero, delle organizzazioni sindacali dalle quali è indetto e delle modalità di svolgimento (intera giornata, ultima ora di lezione, …) il personale:
8.1 Firma per presa visione (obbligatoria): rimane libero di aderire o meno alla protesta sindacale in oggetto senza dover fornire ulteriori informazioni all’amministrazione.
8.2 Firma per adesione (facoltativa): comunica all’amministrazione la propria volontà di aderire allo sciopero.
La circolare deve essere predisposta in modo da non dare adito ad ambiguità interpretative e da permettere al personale di esprimere chiaramente la propria volontà.
Art. 12 – Trasparenza
1. L’assegnazione di incarichi specifici, ore eccedenti, funzioni strumentali al P.O.F., prestazioni aggiuntive, e ogni altra attività resa dal personale docente e ATA di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, ove possibile, le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l’importo lordo dipendente spettante. Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alla RSU ed ai terminali organizzativi delle XX.XX.
2. Ogni attività retribuita dalla Scuola sarà sempre accompagnata da specifico documento esplicativo contenente le indicazione utili per informare correttamente il dipendente.
3. Al personale della scuola che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta, entro 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90.
4. La segreteria della Istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore, dal rappresentante della RSU e da quello delle organizzazioni sindacali.
TITOLO III
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
Art. 13 – Attuazione della normativa sulla sicurezza nel luogo del lavoro
1. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
a) La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. La funzione è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro art.58, dal CCNL SCUOLA e dal Dlgs. 81/2008.
b) Qualora all’interno della RSU nessun lavoratore sia disponibile ad assumere l’incarico di RLS sarà l’assemblea del personale, convocata dalla stessa RSU, che provvederà alla nomina.
c) Il RLS, dando preventiva comunicazione al DS, ha diritto di accesso ai locali dell’istituto, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando per quanto possibile le attività di docenza e scolastiche.
d) Il RLS ha diritto di essere consultato preventivamente per tutti gli aspetti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico salute e sicurezza”, in particolare per quanto attiene alla
valutazione dei rischi, alla programmazione e verifica della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’organizzazione della formazione.
e) Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
f) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
a) Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 anche tramite accordi o convenzioni con gli Enti Locali proprietari dell’edificio scolastico
b) L’ASPP è designato dal Dirigente qualora sussistano le condizioni di personale interno con competenze professionali e in subordine alla disponibilità individuale. L’ASPP potrà partecipare alla formazione prevista dal D. Lgs. 81
3. Le figure sensibili
a). Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto antincendio
b) Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
c) Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Formazione di base
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ATA dovrà periodicamente seguire corsi di formazione di base, formalmente riconosciuti attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione.
5. Vigilanza
a) Nel caso in cui gli alunni dovessero essere suddivisi in altre classi per assenza del docente e per la contestuale mancanza di personale per la vigilanza in attesa di provvedere con la sostituzione, devono comunque permanere le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (Capienza aula, cubatura aria, agibilità vie di fuga, ecc.);
b) La suddivisione degli alunni in classi diverse è possibile solo a fronte di una specifica disposizione del Dirigente Scolastico
c) Il personale ausiliario non può ad alcun titolo sostituire per supplenza il personale docente limitandosi ai doveri di sorveglianza.
TITOLO IV
DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO - CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Art. 14 - Premessa: criteri generali per l’utilizzazione del personale
1. Nel perseguire l’obiettivo di cui all’art. 3 del presente contratto, nell’adozione di atti di gestione delle risorse umane, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 165/01, nel rispetto del CCNL 27/11/2009 e
del titolo I della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, con le decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio Docenti, sentita l’assemblea del personale ATA, il Dirigente Scolastico, attuerà per l’utilizzo del personale i seguenti criteri generali:
a. garantire pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale., alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nonché garantire libertà d’insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica e di ricerca;
b. adottare un’equa distribuzione dei carichi di lavoro;
c. offrire pari opportunità di formazione e di riqualificazione del personale e valorizzare le competenze professionali;
d. tenere conto delle indicazioni dei monitoraggi in itinere e finali sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;
e. individuare criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, familiare e dei dipendenti impiegati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266;
f. assicurare integrale trasparenza delle decisioni assunte.
2. In presenza di più richieste l’aver in precedenza già ricoperto l’incarico o svolto il progetto non può di per sé costituire, oltre il terzo anno, elemento di precedenza per gli anni successivi.
3. Per ogni attività e/o incarico assunto dal personale verrà quantificato il relativo impegno orario, quando possibile, in maniera forfetaria. La valutazione oraria delle attività e/o impegni sarà fatta anche nei casi in cui non ricorrano le condizioni per il loro pagamento (intensificazione, recupero) ovvero rientrino nei limiti orari previsti per lo svolgimento delle attività collegiali, come previsto dall’art.28, c.4 del CCNL 29/11/07 .
4. Per la realizzazione del POF e per garantire un miglior funzionamento dell’istituzione scolastica l’Istituto si dota delle seguenti figure particolari:
x. Xxxxxxxxxx responsabile di plesso, nominato dal Dirigente, su proposta dei docenti in servizio nel plesso stesso, tramite affidamento della materia specifica oggetto dell’incarico;
b. Coordinatore di commissione, individuato dai membri della Commissione stessa, e nominato dal Dirigente;
c. Coordinatore di dipartimento, individuato dai membri del dipartimento stesso e nominato dal Dirigente;
d. Coordinatore di consiglio di classe, interclasse, intersezione, individuato e nominato dal Dirigente;
e. Collaboratore del coordinatore del consiglio di classe, interclasse, intersezione, nominato dal dirigente su proposta del Consiglio di classe;
f. Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo;
g. figure sensibili sulla sicurezza dei lavoratori individuate dal DS.
Art. 15 – Risorse
1. Il Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.) è determinato in base a quanto previsto dall’articolo 85 del CCNL scuola e dalla sequenza contrattuale da questo prevista al comma 3.
Il presente contratto ha lo scopo di soddisfare e armonizzare diverse esigenze assicurando
a. una distribuzione equilibrata tra tutto il personale,
b. una ripartizione commisurata agli impegni e ai carichi di lavoro dei docenti e del personale ATA,
c. un impiego aderente e funzionale a quanto previsto nel POF,
d. un utilizzo delle risorse economiche del F.I.S. in grado di valorizzare le diverse competenze che operano nell’Istituzione scolastica
2. Nel Contratto Collettivo Economico Integrativo (CCEI) annuale sono stabiliti i criteri per suddividere il F.I.S. tra la componente docente e la componente ATA e per suddividere la quota spettante al personale ATA tra il personale amministrativo e i Collaboratori Scolastici. Le risorse del F.I.S. sono suddivise tra personale docente e personale ATA, dopo aver estrapolato la quota dei compensi del docente Collaboratore del Dirigente Scolastico e del DSGA.
3. In relazione ai contenuti organizzativi, didattici, formativi e progettuali presenti nel P.O.F. sono a carico del Fondo d’Istituto i compensi relativi:
a. al piano delle attività comprendente gli aspetti organizzativi e le attività necessarie al funzionamento per la componente docenti, (allegato CCEI annuale);
b. al Piano delle Attività del personale ATA, (allegato CCEI annuale);
c. agli incarichi pedagogico – didattici e alle attività progettuali contenute nel P.O.F. (allegato CCEI annuale);
d. alla flessibilità organizzativa e didattica (allegato CCEI annuale).
L’utilizzo delle economie degli anni precedenti è oggetto di specifica contrattazione tra la parte Pubblica e la RSU.
4. Per il personale ATA, qualora la quota spettante del FIS non sia sufficiente a retribuire tutte le attività aggiuntive previste dal Piano delle Attività, le ore in esubero possono essere compensate, a richiesta, con recuperi orari o giornalieri prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (giorni di chiusura prefestiva) o dopo il termine delle lezioni, compatibilmente con le esigenze di servizio.
5. Nel caso in cui in fase di previsione la quota assegnata ai docenti non sia sufficiente a retribuire tutte le attività programmate, si procederà ad una riduzione in percentuale sulle ore attribuite alle attività previste nella tabella riepilogativa B del contratto economico annuale. Sono esclusi dalle riduzioni i compensi percepiti per le Funzioni Strumentali e le somme percepite in qualità di Collaboratori del Dirigente Scolastico. Nell’eventualità che le riduzioni debbano riguardare anche i progetti, è competenza della contrattazione d’Istituto, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti,
a. individuare l’entità della somma eccedente le disponibilità economiche;
b. ridurre, in percentuale i costi dei progetti da realizzare.
L’eventuale decisione di distribuire la percentuale di riduzione in modo disomogeneo tra i diversi progetti, di eliminare interi progetti o di modificarli per diminuirne il carico di lavoro e conseguentemente decurtarne l’impegno di spesa, spetta al Collegio dei docenti.
6. Qualora dovessero rendersi necessarie integrazioni, rispetto a progetti già oggetto di trattativa e confronto con la RSU, che comportino ulteriori ore di lavoro aggiuntive da retribuire con il fondo d’Istituto, queste devono essere oggetto di contrattazione integrativa.
7. Tutte le ore aggiuntive dovranno essere preventivamente richieste, autorizzate e oggetto di incarico scritto del Dirigente Scolastico.
8. Le risorse residue e/o non utilizzate nel corso dell’anno scolastico, sono nel mese di giugno oggetto di specifica contrattazione per l’eventuale ridistribuzione al personale che abbia svolto ore non programmate o in eccedenza a quelle previste. I compensi possono essere erogati solo se
le attività risultano documentate, preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e non prevedibili al momento della programmazione.
9. Eventuali risorse non utilizzate possono essere nuovamente assegnate dal responsabile ad altro docente nell’ambito dello stesso progetto/attività.
10. Qualora all’istituto vengano assegnati finanziamenti ministeriali o privati con le medesime finalità di utilizzo previste dai progetti già finanziati con il Fondo dell’Istituzione Scolastica, gli impegni di spesa a carico del fondo vengono diminuiti di pari importo. La disponibilità economica così liberata viene nuovamente rinviata a contrattazione d’Istituto.
Art. 16 – Criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo d’Istituto, e per l’attribuzione dei compensi accessori,
ai sensi dell’art.45, comma1, del D. Lgs. n.165/2001
1. Entro il mese di settembre il D.S. invita con comunicazione scritta il personale docente e nell’assemblea programmatica il personale A.T.A., con particolare attenzione per coloro che sono appena stati trasferiti nell’istituto, ad esprimere la propria disponibilità in relazione ai commi 3 e 5 del presente articolo. A tutto il personale devono essere garantite pari opportunità di accesso a quanto previsto per il proprio profilo professionale.
2. Per una completa valorizzazione della professionalità di tutti i docenti e per una migliore diffusione delle competenze all’interno dell’istituto, gli incarichi di tipo pedagogico/didattico (funzione strumentale, titolarità di progetto, partecipazione a commissioni) possono essere ricoperti dallo stesso docenti per un periodo massimo di 3 anni, trascorsi i quali la continuità da primo criterio per l’assegnazione degli incarichi stessi, diviene criterio ostativo. Possibili deroghe sono previste solo nei casi in cui vi sia un’unica unità di personale in possesso delle competenze richieste, che offra la propria disponibilità ad assumere l’incarico.
3. Nell'ambito delle disponibilità dichiarate dai singoli docenti a seguito di specifica circolare emanata dal Dirigente Scolastico, per incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, si procederà ad una equilibrata distribuzione degli incarichi evitando, ogni volta che sia possibile, concentrazioni (ad es. responsabile di sede/funzione strumentale) e promuovendo la rotazione e l’avvicendamento del personale.
4. Il limite individuale di accesso alle risorse economiche assegnate all’istituto, salvo deroga prevista nel CCEI annuale, sarà di € 4100 lordo dipendente; nel calcolo rientrano anche le funzioni strumentali e, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 art. 43,l’incarico di collaboratore del dirigente scolastico. Non vengono invece presi in considerazione:
a. le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti,
b. i compensi percepiti per la flessibilità,
c. le somme derivanti dagli incarichi “obbligati”, cioè quelli per i quali, dopo una puntuale ricognizione nell’Istituto per mezzo di apposita circolare emanata dal D.S. un solo dipendente in possesso delle competenze richieste ha dato la propria disponibilità,
d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento relative alla partecipazione alle attività collegiali, di cui all’art.29 comma 3 lettera a) del CCNL/2006,che superino il limite delle 40 ore;
5. Per il personale ATA il DSGA promuoverà iniziative di formazione interna e di autoaggiornamento per agevolare l’avvicendamento e la rotazione interna del personale nei diversi incarichi in modo da rendere fungibili a tutto il personale le varie attività.
6. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell’istituto, per finanziamenti ex L.440/1997, per attività EdA, per progetti didattici finanziati da EE.LL territoriali o privati, per progetti nazionali o europei e per ogni altra motivazione, che prevedono la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, saranno, previa indicazione da parte del collegio dei docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarle, oggetto di contrattazione con la R.S.U.
7. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:
a. in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti. In caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-quota
I. per il personale docente in trecentesimi (dieci dodicesimi) in rapporto alle giornate di servizio effettivamente lavorate nel periodo di attività didattica (settembre – giugno).
II. per il personale A.T.A in trecentosessantacinquesimi (dodici dodicesimi) in rapporto alle giornate di servizio effettivamente lavorate nell’anno scolastico (settembre – agosto)
La riduzione dei compensi accessori forfetari riconosciuti al personale sarà proporzionale ai periodi di assenza (escludendo ferie, recupero ore,L.104 ai sensi dell’art.71 comma 5) verificatasi per periodi superiori ai 30 giorni anche non continuativi.
Le somme decurtate a seguito delle assenze sono ridistribuite tra il personale che ha effettivamente svolto la mansione a titolo di intensificazione del lavoro. Lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull’attività svolta da presentare al termine delle attività ;
b. in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dall’istituto e la cui compilazione saràeffettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.
8. Nel CCEI viene annualmente determinata la quota del Fondo d’Istituto da accantonare per impegni imprevisti.
Art. 17 – Aggiornamento e Formazione in Servizio
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Tutto il personale ha il diritto di partecipare alle attività di formazione indette dall’amministrazione o da enti accreditati e, previo consenso del D.S. di aderire a ulteriori diverse iniziative di aggiornamento.
2. Nel caso in cui le richieste di partecipazione alle attività di formazione siano superiori ai posti disponibili, si procederà a determinare le autorizzazioni di partecipazione applicando nell’ordine i seguenti criteri di precedenza:
a. personale di ruolo;
b. attinenza dell’argomento del corso alla materia insegnata o alle attività/mansioni svolte;
c. il più giovane anagraficamente.
Il D.S. procederà ad individuare il personale che parteciperà ai corsi tenendo comunque sempre in considerazione le esigenze di:
- garantire la partecipazione al maggior numero possibile di unità di personale, anche ricorrendo al meccanismo della sostituzione interna;
- garantire nel minor tempo possibile l’uniformità di trattamento e di opportunità offerte a tutto il personale per mezzo del meccanismo della rotazione.
Personale docente
3. Per il personale docente la formazione rimane un diritto del quale il singolo può liberamente decidere di avvalersi o non avvalersi. Per i corsi di formazione obbligatori (ad esempio quelli previsti dal Testo unico n° 81/2008, o la formazione in ingresso dei neoimmessi in ruolo), gli insegnanti possono usufruire, in luogo del recupero, dei 5 giorni di permesso di cui all'articolo 64 del CCNL 29/11/07. Nel caso i cui i corsi di formazione relativi alla sicurezza e al pronto soccorso siano svolti al di fuori dell’orario di lavoro (art. 37, c.12, X.Xxx. 81/08) il docente ha diritto al recupero delle ore o, nel caso in cui questo non fosse totalmente o parzialmente possibile, ad un compenso forfetario stabilito annualmente in sede di contrattazione d’Istituto in relazione alle risorse disponibili.
4. Il Piano di Formazione e di Aggiornamento elaborato periodicamente dal Collegio dei Docenti deve coniugare le esigenze di crescita professionale dei docenti con quanto previsto nel P.O.F. dell’Istituto, fermo restando il carattere non obbligatorio di partecipazione per coloro che al momento del voto si sono dichiarati contrari o si sono astenuti.
5. Ai sensi di quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 65 del CCNL scuola 2006 – 2009, il Contratto Collettivo Economico d’Istituto annuale può definire, se le disponibilità economiche lo consentono, le modalità di utilizzo e la quota delle risorse disponibili per la formazione, assegnate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo annuale relativo alla formazione, da impiegare per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente, di cui ai commi successivi del presente articolo.
6. Sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate quelle indicate dalla Direttiva annuale del MPI, quelle individuate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo annuale relativo alla formazione e quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa dell' Istituto.
7. Le iniziative rimborsabili per attività di autoaggiornamento sono riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie :
• iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000;
• corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc. ) riconducibili alla didattica generale o alla disciplina insegnata;
• acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
• acquisto di software didattici.
8. E’ ammesso solo il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata al Dirigente scolastico entro il 31 agosto di ogni anno. A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti i docenti tramite circolare interna.
9. Nel caso in cui le richieste di rimborso per l’autoaggiornamento siano superiori alle disponibilità economiche, è garantita comunque a ciascun docente una quota unitaria forfetaria.
Personale ATA
10. La formazione del personale A.T.A. è da ritenersi sempre svolta in orario di servizio. Le ore di formazione danno diritto al recupero con permessi o con accrediti nella banca ore.
11. Tutto il personale ha il diritto di partecipare alle attività di formazione, a prescindere dalla consistenza organica del plesso, della sede o della succursale di appartenenza ed è sostituito con le stesse modalità delle assenze per malattia.
12. Va incoraggiata e incentivata l’organizzazione di percorsi di autoformazione del personale
A.T.A. che è da considerarsi “servizio a tutti gli effetti”.
13. La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per il personale ATA, non deve determinare variazioni dell’orario di servizio se non in via straordinaria e con il consenso dell’interessato. In assenza di una specifica richiesta del lavoratore o di particolari esigenze che devono essere comunicate in forma scritta, non è consentito modificare il turno di lavoro al dipendente che partecipa ad iniziative di formazione al di fuori del proprio orario. Le ore saranno conteggiate a credito nella banca delle ore.
PERSONALE DOCENTE
Art. 18 - Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi
1. Il Dirigente Scolastico, assume i criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, in conformità al piano annuale delle attività, valutate le eventuali richieste scritte ed espletati gli incontri con la RSU previsti dal presente accordo, e assegna gli insegnanti alle classi in base ai seguenti criteri generali: “l’istituzione scolastica utilizza prioritariamente le risorse umane esistenti al proprio interno, assicurando la continuità didattica nella classe e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati”. Terrà inoltre conto dei seguenti criteri specifici:
a. Personale interno al plesso,
b. Personale interno all’istituzione scolastica,
c. Personale trasferito nell’Istituto,
d. Personale neo immesso in ruolo,
e. Personale in utilizzo o in assegnazione provvisoria.
2. La continuità didattica, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altra classe, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo a meno che esista documentato motivo di incompatibilità con la classe di destinazione. E’ considerata continuità il passaggio dalla quinta alla prima elementare, dalla terza alla prima media.
3. Il Dirigente Scolastico opererà in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico organizzativa elaborata dal Collegio e valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni delle esigenze manifestate dai singoli docenti. In caso di concorrenza o di assenza di richieste di assegnazione ad un determinato posto si procederà alla nomina d’ufficio del docente con minor punteggio
a) nella graduatoria interna stilata per determinare eventuali docenti perdenti posto per il personale dei punti a. b. del precedente comma 1;
b) nella graduatoria relativa alla mobilità per il personale dei punti c. e d. del precedente comma 1;
c) nella graduatoria delle utilizzazioni o delle assegnazioni provvisorie per il personale del punto e. del precedente comma 1.
4. Il Dirigente Scolastico informa, in apposita riunione convocata prima della formalizzazione definitiva e in ogni caso entro e non oltre l’inizio delle lezioni, la R.S.U. sull’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, e mette a loro disposizione le copie delle domande fatte pervenire dai singoli insegnanti.
5. Tali procedure operano anche nei confronti del personale a tempo determinato, successivamente al personale a tempo indeterminato. In caso di concorrenza si applicano i seguenti criteri:
a. Continuità didattica rispetto all’anno precedente
b. Ordine di graduatoria dalla quale il personale è stato nominato.
6. Sono fatte salve le tutele previste dalle disposizioni di legge (L. 104/ 92 art. 21 e 33, dlgs 151/01).
7. Il Dirigente scolastico entro il mese di marzo informa la RSU dell’ipotesi di organico e, di norma entro il mese di giugno:
a. informa il personale, con circolare interna, che è possibile la mobilità all'interno dell’Istituto;
b. fissa un termine di 30 giorni a partire dalla data di comunicazione, per la presentazione delle domande;
c. cura l’immediata pubblicazione della graduatoria predisposta dal Dsga;
d. esamina nell'arco di 10 giorni dalla pubblicazione gli eventuali reclami e fornisce agli interessati una motivazione scritta.
Art. 19 - Orario di lavoro
1. L’art.28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 precisa che l’orario obbligatorio di servizio per docenti della scuola secondaria è costituito di 18 ore settimanali di insegnamento e per i docenti della scuola primaria di 24 ore settimanali (22 di insegnamento e 2 di programmazione in tempi non coincidenti con le lezioni), da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana. I docenti in servizio possono altresì accettare ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino a 6 ore settimanali per un massimo di 24 ore complessive. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali di insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano della Attività, previste all’art. 29 del XXXX 0000-0000.
2. L’orario di servizio di ogni docente viene definito all’inizio dell’a.s. prima dell’inizio delle lezioni, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quelle funzionali all’insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall’attuale normativa. Il dirigente scolastico vigila che l’articolazione degli orari sia improntata ai principi della equità e della rotazione.
3. Il Dirigente Scolastico comunica, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, ad ogni insegnante l’orario individuale di lavoro che comprende l’orario di insegnamento, l’orario delle attività funzionali all’insegnamento obbligatorie (impegni collegiali, di consiglio e per scrutini ed esami) ed assegna gli incarichi valutabili in ore aggiuntive. L’orario individuale di lavoro dovrà contenere l’esatto impegno orario settimanale di ogni insegnante.
4. La somma massima delle ore di insegnamento e di attività funzionali all’insegnamento obbligatorie non può superare le 8 ore quotidiane, salvo imprevedibili prolungamenti del Collegio dei Docenti o dei Consigli di Classe. L’orario settimanale, su disponibilità del docente di scuola media, non può superare le 24h. (comprese eventuali supplenze in orario eccedente).
5. Il numero massimo di ore di insegnamento sopportabili da un singolo docente della scuola dell’infanzia e della primaria nell’arco della giornata è di ore 6. L’insegnamento in continuità nei due turni o nelle ore pomeridiane comporta per il docente un indubbio aggravio delle condizioni di lavoro, pertanto appare necessaria l’adozione di uno dei seguenti criteri:
- utilizzo di un orario flessibile su base plurisettimanale, per compensare nell’arco del mese le maggiori presenze pomeridiane richieste, in alcune settimane, dalla prestazione di servizio;
- individuazione di un meccanismo annuale di rotazione che permetta, nel tempo, un’equa ripartizione tra i docenti dei rientri pomeridiani.
6. Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni e dell’attività didattica il personale docente è tenuto a prestare servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi degli art.28, 29 e 30 del CCNL 2006 – 2009
7. I docenti con orario di servizio inferiore all’orario di cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all’insegnamento approvate nel Piano delle attività in misura proporzionale al proprio
orario settimanale. Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico il piano presenze.
8. L’articolazione dell’orario di servizio per il personale che usufruisce del diritto allo studio (150 ore) ai sensi del CCIR Xxxxxx-Romagna del 15 marzo 2013, valido per il quadriennio 2013-16 sui criteri e le modalità per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, e delle altre assenze per formazione di cui agli articoli 15 e 64 del CCNL 29/11/07, deve essere improntato alla facilitazione massima del personale stesso per quanto riguarda la frequenza della università/scuola.
9. Nella costruzione dell’orario settimanale dei docenti di scuola primaria si seguiranno di norma i seguenti criteri:
a. evitare la creazione di giorni “vuoti” (con meno di 2 ore) e giorni “pieni” (con più di 6 ore);
b. equa distribuzione dei rientri pomeridiani;
c. evitare più di due spezzati ad uno stesso docente.
10. La compresenza nella scuola primaria è parte integrante dell’attività didattica e come tale deve essere programmata dal Collegio dei Docenti. Soltanto nel caso di programmazione della compresenza che non utilizzi in tutto o in parte le ore a disposizione, il D.S. può utilizzare tali ore per la sostituzione degli insegnanti assenti nello stesso plesso, nel rispetto dei principi enunciati nel successivo articolo 24.
11. Nella scuola secondaria di primo grado di norma le ore di “buco” nell’orario dei singoli docenti sono al massimo 2, 1 ora ogni 9 ore di orario cattedra, ridotte proporzionalmente nei casi di part-time.
12. L’organizzazione dell’orario deve cercare di ridurre al minimo la presenza di “buchi” e di orari di insegnamento non in continuità (spezzato) tra il turno del mattino e il turno del pomeriggio.
13. Sono ammessi scambi, in misura contenuta purché non comportino significative alterazioni dell'orario complessivo delle classi interessate. La richiesta al Dirigente delle variazioni orarie, deve essere effettuata con almeno due giorni di anticipo e deve essere sottoscritta da tutti i docenti interessati al cambio. Con le stesse modalità possono essere richiesti cambi di giorno libero o di turno di servizio.
14. L’orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell’inizio delle lezionie l’assistenza all’uscita degli alunni medesimi (art 29 c.5 CCNL scuola).E’ altresì orario di servizio l’attività di vigilanza durante la ricreazione e durante il servizio di mensa (comma 10 art. 28 CCNL del 29/11/2007).
Art. 20 - Permessi brevi
1. Per esigenze personali il dipendente può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di lavoro e comunque, per il personale docente, sino ad un massimo di 2 ore giornaliere da recuperarsi, come previsto dall’art. 16 del CCNL 2006. I permessi in parola non debbono essere documentati nella richiesta e si intendono comunque concessi se il D.S., entro le 48 ore precedenti, non comunica il diniego motivato da particolari esigenze di servizio.
2. Il Dirigente scolastico nel caso di recupero di ore derivanti da permessi brevi, ritardi o altri istituti contrattuali, opererà con criteri improntati al minor disagio del dipendente. Per la sostituzione di insegnanti assenti, si utilizza la presenza sul posto di un docente non in servizio che deve recuperare.
3. Il docente al momento della richiesta può proporre, per motivate esigenze didattiche, una data per il recupero del permesso breve, ma per procedere ad esso deve attendere l’esplicito consenso del D.S.
4. La concessione dei permessi brevi avviene come previsto dall’art.16 del CCNL del 29/11/2007 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. A tale disposizione tuttavia il Dirigente Xxxxxxxxxx potrà derogare per specifiche problematiche legate alla salute e al controllo medico sanitario. I docenti sono tenuti al recupero delle ore derivanti da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal Dirigente Xxxxxxxxxx e/o dai suoi collaboratori con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero.
5. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all’insegnamento obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi brevi ma con l’obbligo del recupero come ore di insegnamento del 50% delle ore richieste (tenuto conto che si tratta di ore di attività funzionali all’ insegnamento).
Art. 21 – Concessione di periodi di ferie durante l'attività didattica
1. I sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica sono concessi dal DS a condizione che ciò non comporti, né oneri per l'Amministrazione, né riduzione del diritto allo studio per gli studenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2 del CCNL.
2. La sostituzione degli insegnanti assenti per ferie può essere effettuata solo utilizzando personale volontariamente disponibile e non personale normalmente a disposizione o in compresenza in quanto questo monte orario è destinato esclusivamente per la realizzazione dei progetti e per la sostituzione dei docenti assenti (supplenze). La sostituzione dei colleghi assenti per ferie non deve nemmeno determinare la suddivisione della classe perché ciò costituisce una ingiustificata riduzione del diritto allo studio.
3. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall’art.13, comma 9 del CCNL, presenta la richiesta al dirigente scolastico di norma almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. Le ferie, già concesse, possono essere revocate in forma scritta dal Dirigente Scolastico entro 3 giorni dal loro godimento per sopraggiunti motivi eccezionali e imprevedibili al momento della concessione, quali l’elevato numero di assenze di docenti per malattia nei giorni richiesti.
4. La mancata concessione determinata da aggravio di spesa o da esigenze di servizio è comunicata per iscritto dal Dirigente scolastico e consegnata, di norma tre giorni prima dell’inizio del periodo richiesto. Di norma non sono concesse ferie per i giorni in cui è stato proclamato uno sciopero.
5. In presenza di più richieste per lo stesso periodo, il Dirigente scolastico dà priorità:
1. ai docenti che avendone titolo non hanno ottenuto la concessione delle 150 ore;
2. ai docenti che non hanno usufruito di giorni di ferie nell’anno scolastico in corso;
3. ai docenti che hanno già usufruito di giorni di ferie nell’anno scolastico in corso, in riferimento al minor numero di giorni già richiesti e utilizzati;
4. alla precedenza nella richiesta verificabile dal protocollo.
Art. 22 - Criteri di utilizzazione dei Docenti per progetti e prestazioni aggiuntive
1. All’interno del piano delle attività approvato dal Collegio Docenti vengono individuati i docenti per le prestazioni aggiuntive relative ad attività e progetti previsti nel POF, secondo i criteri sotto indicati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 34 del CCNL.
2. Per la realizzazione dei progetti è indispensabile che il personale interessato esprima la propria disponibilità nel Collegio dei Docenti.
3. Nel caso di disponibilità in numero maggiore rispetto al personale da impegnare e in ogni caso di concorrenza di più docenti, l’utilizzo su progetti e attività specifiche previste dal P.O.F. avviene sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
- Continuità sul progetto, nei limiti previsti dal comma 2 del precedente articolo 16;
- Possesso delle competenze acquisite in esperienze precedenti e/o dei requisiti professionali documentabili indicati dal Collegio dei Docenti;
- Disponibilità all’impegno pluriennale eventualmente previsto dal progetto;
- Carichi di lavoro (prevale il docente con meno impegni a livello di progetti didattici).
4. Il referente viene individuato all’interno del gruppo del personale che realizza il progetto.
5. Previo accertamento dei requisiti professionali si concorda inoltre di utilizzare nei progetti e nelle attività prioritariamente i docenti disponibili interni all'Istituzione scolastica rispetto ad eventuali esperti esterni.
Art. 23 – Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
1. Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari.
2. I relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’Istituto previa indicazione, da parte del Collegio, dell’impegno, del carico di lavoro e del numero delle attività ricomprese in ciascuna funzione.
3. Nel caso in cui il Collegio dei Docenti non operi distinzioni quantitative sul lavoro da svolgere, la somma disponibile dovrà essere equamente divisa tra le funzioni individuate.
4. Ai docenti ai quali è stata assegnata una "Funzione Strumentale", possono essere attribuiti incarichi aggiuntivi al di fuori della funzione. Nell'ambito delle disponibilità dichiarate, si terrà conto dell'equità della distribuzione degli incarichi evitando, ove possibile, concentrazioni e cumuli.
5. L’incarico di primo Collaboratore del Dirigente Scolastico non è cumulabile con l’incarico di Funzione Strumentale.
Art. 24 – Sostituzione dei docenti assenti
1. La sostituzione dei docenti assenti con personale interno per supplenze brevi o in attesa dell’arrivo del supplente avviene:
- nell’ambito della sede o plesso di servizio;
- secondo un piano di utilizzo annuale che tiene conto delle preferenze espresse dagli interessati e dalle esigenze di avere docenti a disposizione in alcune ore di particolare necessità (prime ore, ultime ore, ecc.);
- nell’orario di servizio predeterminato a inizio anno per ciascun docente. Eventuali adattamenti dell’orario sono possibili solo in presenza di disponibilità scritta da parte degli interessati e con un preavviso minimo di 24 ore. L’obbligo del preavviso entro le 24 ore decade nel caso in cui il docente abbia dato la disponibilità. L’attribuzione dei benefici economici previsti dalla vigente normativa per la flessibilità di servizio sarà proporzionata al numero di sostituzioni effettivamente prestate
2. Nel caso in cui il numero di assenze lo renda necessario i docenti della scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzati per supplenze, a prescindere da dove prestano ordinariamente servizio, sia nella sede di Pontelagoscuro che nella succursale di Barco.
3. In caso di sospensione delle lezioni nel proprio plesso di appartenenza per elezioni, profilassi o eventi eccezionali i docenti possono:
a) chiedere giorni di xxxxx;
b) optare per forme di recupero di eventuali ore a credito;
c) rimanere a disposizione nelle modalità previste dall’apposita circolare emanata dal Dirigente Scolastico per:
i. nella scuola primaria, essere utilizzati solo per attività diverse dall’insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei docenti.
ii. nella scuola secondaria di primo grado sede e succursale, essere eventualmente utilizzati, nei plessi non interessati dalla sospensione, nella sostituzione di xxxxxxxx assenti. In caso di necessità gli insegnanti a disposizione saranno interpellati per la sostituzione dei colleghi assenti in base al seguente ordine:
1. Insegnanti a tempo determinato in riferimento alla durata del contratto:
i. Supplenza temporanea attribuita dal capo d’Istituto;
ii. Incarico annuale assegnato dal Dirigente Scolastico o dall’UST.
2. Insegnanti a tempo indeterminato graduati in relazione agli anni di servizio:
iii. Minor numero di anni di servizio.
Il diniego delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal Dirigente Scolastico. In nessun caso al personale che non ha volontariamente deciso di avvalersi di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) del presente comma può essere modificato l’orario e essere costretto a recuperare ore in periodi successivi.
4. Al fine dell'assegnazione delle supplenze brevi per le sostituzioni dei docenti assenti, si seguono i seguenti criteri in ordine di priorità:
a) docenti che devono recuperare un permesso orario;
b) docenti in compresenza salvo diversa programmazione da parte del Collegio o docenti a disposizione con cattedra inferiore all'orario d'obbligo o messi completamente a disposizione, con priorità ai docenti
i. della stessa classe;
ii. della stessa disciplina;
iii. di qualsiasi materia o classe;
c) docenti dei quali non siano presenti le classi nelle quali prestano ordinariamente servizio per gite, visite guidate o altro.
d) docenti che hanno dato la propria disponibilità scritta a modificare la distribuzione (anticipare o posticipare) delle ore di compresenza o a disposizione presenti nel proprio orario settimanale. Al docente non è richiesto altro adempimento che la comunicazione scritta della/e ora/e di compresenza o a disposizione sulle quali intende effettuare il recupero; l’assenza di colleghi non può essere addotta a motivo per giustificare il diniego;
e) docenti disponibili a prestare ore eccedenti d'insegnamento retribuite;
f) docente di sostegno, ma solo se assente da scuola l’allievo diversamente abile della classe a cui è assegnato.
5. Ai sensi dell’art.4 comma 2 lettera b) del D.P.R. 275/99 le frazioni orarie derivanti dalla definizione di unità d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione devono essere riutilizzate all’interno del curricolo obbligatorio, pertanto devono essere recuperate dai docenti nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’Istituzione Scolastica.
Art. 25 – Flessibilità organizzativa e didattica
1. Le forme di flessibilità che possono essere previste nell’ambito del P.O.F e che comportano i benefici economici previsti dall’articolo 88 del CCNL 06/09, sono quelle contemplate all’articolo 4 del D.P.R. 275/99, quelle richiamate dal presente articolo adottate dall’Istituzione scolastica e dai precedenti articoli 19 e 24:
a) Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti, retribuita in base al numero delle sostituzioni effettuate ascritta al Fondo d’Istituto nella parte destinata alla flessibilità fermo restando il pagamento delle ore effettivamente svolte secondo le modalità previste dal CCNL/95, in base ai seguenti criteri:
1. disponibilità alla prima ora con presenza a scuola;
2. disponibilità del giorno libero con reperibilità alla prima ora;
3. disponibilità nelle ore buche dell’orario fuori servizio;
4. disponibilità a modificare il proprio orario di servizio (anche scuola d’infanzia);
b) Orario d’insegnamento spezzato o con ritorni pomeridiani che comportano l’effettuazione dell’orario su più turni e un intervallo nella prestazione del lavoro;
c) Orario d’insegnamento articolato su più plessi interni all’istituto nel corso di una stessa giornata;
d) Xxxxxx dell’insegnante di lingua straniera articolato anche su classi diverse dalle proprie;
e) Modifica del proprio orario di servizio al fine di garantire il rapporto di un insegnante ogni quindici alunni in caso di uscite o visite guidate o per permetterne l’effettuazione quando queste ultime si protraggono oltre l’orario di lezione o di servizio. Per la scuola dell’infanzia il Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale può prevedere il pagamento delle ore utilizzate per garantire il rapporto di un insegnante ogni quindici alunni in caso di uscite o visite guidate.
2. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato sulla base della pianificazione annuale delle attività e, nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, di norma in misura non eccedente le quattro ore. Per la realizzazione di forme di flessibilità dell’orario di servizio, occorre l’assenso/disponibilità del docente interessato. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa, il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’attività didattica.
3. I criteri e i benefici economici da attribuire alle forme di flessibilità contemplate al comma 1 del presente articolo, sono annualmente individuati e quantificati in sede di contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU della scuola, in relazione alle disponibilità finanziarie del Fondo d’Istituto e indicati dettagliatamente nel Contratto Collettivo Economico Integrativo.
Art. 26 – Attività complementari di Educazione fisica
1. Per le attività complementari di Educazione Fisica, di cui l’art l’art.87 del CCNL 29/11/07 prevede il compenso delle ore eccedenti le 18 settimanali fino ad un massimo di 6 ore settimanali per il personale di educazione fisica, vanno erogate per attività di avviamento alla pratica sportiva, sulla base di specifici progetti ( anche di prevenzione di paramorfismi) contenuti nel P.O.F.
2. Il pagamento verrà corrisposto previa verifica (rendicontazione ore impiegate) e monitoraggio dell’attività svolta
PERSONALE ATA
Art. 27 – Criteri di assegnazione del Personale A.T.A. ai diversi plessi dell’istituzione scolastica
1. Per quanto riguarda l’orario del personale ATA si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 51 del CCNL del 29/11/07.
2. Il Dirigente scolastico, al fine di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio scolastico, prende in esame le preferenze espresse dal personale Collaboratore Scolastico alla DSGA.
3. L’assegnazione del personale ai plessi è un aspetto che pertiene all’organizzazione del servizio, deve pertanto tener conto delle esigenze dell’istituto. Per l’individuazione del personale si terrà conto dei seguenti criteri:
- continuità di servizio nel plesso;
- disponibilità del personale ad assumere gli incarichi specifici previsti nella sede prescelta;
- possesso di particolari titoli (antincendio, pronto soccorso ecc) per lo svolgimento di funzioni e mansioni previste nella sede prescelta;
- professionalità: aver svolto negli anni precedenti incarichi specifici e funzioni aggiuntive (es: piccola manutenzione) necessari nella sede di assegnazione.
Eventuali deroghe ai criteri summenzionati saranno concordate con la parte sindacale.
4. A parità di ogni altro criterio l’assegnazione viene disposta sulla base della graduatoria formulata per il personale a tempo indeterminato, già facente parte dell’istituto in base alla graduatoria interna e, successivamente per il personale a tempo indeterminato con trasferimento annuale in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI delle utilizzazione e delle assegnazioni provvisorie. Il personale a tempo determinato viene assegnato alle sedi staccate o ai plessi secondo gli stessi criteri utilizzati per il personale a tempo indeterminato.
5. Il Collaboratore scolastico assegnato ad una sede può, entro 1 settimana dall’inizio delle lezioni, e per gravi motivi, inoltrare richiesta scritta e motivata di assegnazione ad una diversa sede plesso.
6. Il personale beneficiario dell’ art 33 della L. 104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi disponibili, quella più vicina al proprio domicilio. Fatte salve l’efficacia e l’efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Se vi sono nello stesso plesso due collaboratori che beneficiano della L.104/92 o con ridotta capacità lavorativa, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione qualora le necessità di servizio lo richiedessero.
7. Quanto previsto dal precedente comma 5 può eventualmente essere applicato anche a singoli dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e documentabili.
8. Per motivi eccezionali il Dirigente Scolastico può assegnare il personale integrando, limitatamente ai plessi coinvolti, i criteri descritti nei precedenti commi con i seguenti:
a) traslochi o effettuazione di interventi di ristrutturazione di particolare rilevanza: possesso di specifiche competenze e capacità avendo svolto negli anni precedenti incarichi e attività aggiuntive giudicati necessari, nel plesso in cui si intende procedere all’assegnazione;
b) trasferimento di classi da un plesso all’altro: possesso di diffuse conoscenze del quadro globale in grado di garantire la necessaria continuità delle condizioni di funzionamento;
c) altre situazioni: criteri da contrattare con la R.S.U.
9. Una volta proceduto all’assegnazione di sede con atto formale, il D.S. può procedere a spostamenti solo per gravi necessità di servizio.
10. Il Dirigente Scolastico informerà, prima della formalizzazione definitiva, la R.S.U dell’assegnazione dei collaboratori ai plessi entro l’inizio delle lezioni.
Art. 28 – Assemblea Programmatica d’inizio anno scolastico
1. Contestualmente alla definizione del P.O.F da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con le organizzazioni sindacali, il D. S., sentito il DSGA, convoca l’Assemblea Programmatica di inizio anno scolastico per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del Personale A.T.A. in merito a:
- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
- criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro, comprese le prestazioni di servizio a tempo parziale ed eventuale part-time;
- articolazione dell’orario del Personale A.T.A.;
- disponibilità per articolazioni del lavoro su turni;
- utilizzazione del Personale A.T.A.;
- attività aggiuntive da retribuire con il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa;
- disponibilità ad accettare incarichi specifici o a svolgere attività da retribuire con il Fondo d’Istituto;
- chiusure prefestive della scuola nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.
2. Nel corso dell’assemblea programmatica al personale ATA sarà richiesto di fornire in forma scritta la propria disponibilità a svolgere attività aggiuntive e incarichi specifici.
3. Dell’assemblea va redatto un verbale nel quale devono essere riportati le osservazioni, le proposte, le disponibilità ed ogni altro intervento del personale. Il DSGA cura che il verbale sia portato a conoscenza e sottoscritto da tutti i lavoratori del comparto ATA.
4. Il periodo di svolgimento dell’Assemblea Programmatica è considerato a tutti gli effetti come orario di servizio.
5. Il DSGA a seguito dell’ Assemblea Programmatica, formula al Dirigente Scolastico una proposta del Piano delle Attività relativo all’organizzazione dei servizi del personale A.T.A; la proposta viene presentata alla R.S.U.
Art. 29 – Orario di lavoro
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 53 del CCNL/06, all’inizio di ogni anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di seguito denominato anche DSGA, il Dirigente Scolastico, conclusi positivamente gli incontri di contrattazione con la
R.S.U. sulle materie previste adotta il piano concernente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro:
a. Gli incontri dovranno svolgersi, di norma, entro il mese di settembre.
b. Gli incarichi e le mansioni rispetteranno l’organico funzionale previsto per l’Istituto.
c. Per ogni incarico o mansione particolare, potrà essere previsto un monte ore di formazione/aggiornamento.
d. Per ogni incarico o mansione, dovrà essere prevista una chiara definizione degli ambiti di responsabilità e di autonomia. I criteri per l’assegnazione degli incarichi dovranno:
− Garantire pari opportunità di formazione.
− Garantire pari opportunità di sviluppo professionale.
− Garantire, tenuto conto delle specifiche competenze, il principio di rotazione delle
mansioni e degli incarichi all’interno di ogni singolo profilo professionale.
− Garantire una distribuzione delle risorse equa e aderente alle competenze di ognuno;
− Garantire una distribuzione dei carichi di lavoro equilibrata e commisurata alle richieste scritte del personale stesso, nel rispetto dei criteri sopra descritti.
e. L’ orario del personale di segreteria potrà essere articolato in modo flessibile, tenendo prioritariamente conto delle esigenze della scuola.
f. L’orario del personale collaboratore scolastico è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’ utenza. Viene stabilito un orario che rispetti oltre le esigenze della scuola anche le possibili richieste del personale stesso.
g. Rispetto alla flessibilità oraria, potranno essere autorizzate ulteriori forme di flessibilità, per motivate esigenze personali o familiari, ma dovranno essere preventivamente concordate con il DSGA e primariamente dovrà essere rispettato l’obbligo della prestazione delle 36 ore settimanali di servizio.
2. Una volta definito il piano concernente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro, diviene parte integrante del CCEI.
3. L’orario di lavoro del Personale A.T.A. si articola, in 36 h. settimanali distribuite su 6 giorni; non deve essere normalmente inferiore alle 4 h. di lavoro giornaliere, né superiore alle 9.
4. Nel caso l’orario giornaliero continuativo superi le 7h e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.
5. Salvo motivate esigenze di servizio, l’articolazione dell’orario di lavoro del Personale A.T.A. ha durata annuale.
6. Va tenuto conto specificatamente dei settori di servizio e delle unità di personale da ripartire, usando un’equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro; quando non sia possibile assegnare i compiti in maniera omogenea si deve ricorrere alla rotazione.
7. Le eventuali graduatorie riguardanti il personale A.T.A., a qualsiasi titolo elaborate, dovranno essere portate a conoscenza delle R.S.U.
8. Ogni ulteriore o diverso adempimento previsto sia dalla contrattazione nazionale/regionale che dalle norme dovrà essere oggetto di valutazione congiunta tra il Dirigente scolastico e R.S.U.
9. Nel caso di necessità il DSGA può organizzare il servizio con intensificazione del lavoro a rotazione, concordandolo con il personale.
10. Le ore eccedenti per l’intensificazione del lavoro, le attività aggiuntive e le ore di straordinario, verranno conteggiate nella BANCA ORE secondo le modalità previste dal successivo articolo
35. Il DSGA provvederà a monitorare l’utilizzo e le disponibilità delle risorse assegnate alla banca delle ore e provvederà ad informare tempestivamente il personale A.T.A. delle rispettive posizioni. Venuta meno la copertura economica i tempi accumulati a credito dal personale nella banca delle ore potranno andare esclusivamente a recupero.
11. Per garantire il miglioramento dell’efficienza e la produttività dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del dipendente è possibile, se ne ricorrono le condizioni, articolare il monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri:
- orario distribuito in 5 giorni;
- flessibilità di orario;
- turnazione;
- orario plurisettimanale
- riduzione dell’orario di lavoro a 35 h settimanali
Art. 30 – Orario distribuito in 5 giorni
1. Allo scopo di migliorare l’efficienza e la produttività del servizio e sulla base delle esigenze didattiche e organizzative dell’Istituzione scolastica, l’orario di lavoro può essere articolato su base settimanale in modo flessibile anche su 5 giorni lavorativi o su base plurisettimanale su 11 giorni lavorativi.
2. Nel Contratto Collettivo Economico Integrativo sono annualmente definite, contemperando le richieste del personale con le esigenze di ampliamento dell’offerta formativa e dei servizi all’utenza, le forme di flessibilità dell’orario adottate dalla scuola.
3. Tale articolazione deve essere adottata a seguito di richiesta o di esplicita disponibilità scritta da parte del personale interessato.
4. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio.
5. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con orario di servizio da svolgere in 5 giorni mantiene comunque l’orario prefissato. Allo stesso modo il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di malattia del dipendente, di sciopero, di chiusura dell’Istituzione Scolastica o perché coincidente con una festività infrasettimanale.
6. Le festività soppresse vanno interamente attribuite anche al personale con orario di servizio da svolgere in 5 giorni.
7. Se l’orario è articolato su 5 giorni il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
8. in casi particolari, preventivamente concordati con il DSGA, le ore prestate in eccedenza possono essere, anziché recuperate secondo quanto previsto nel comma precedente, trasferite a credito nella banca ore. E’ consentito iscrivere a debito nella banca ore fino ad un massimo di ore tre di rientro pomeridiano non prestate a causa di forza maggiore, al fine di poter ugualmente usufruire della giornata libera. La compensazione delle ore a debito dovrà essere preventivamente concordata con il DSGA.
9. Qualora venissero presentate richieste di articolazione su 5 giorni da parte di più unità di personale e nel caso le stesse non potessero venire accolte nella totalità, si procederà a favorire le situazioni previste dalle leggi n.1204/71 “ Tutela delle lavoratrici madri”, n. 903/ 77 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro“, n. 104/ 92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e DLGS 26/03/2001
n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 ,n 53”.
Art. 31 – Orario flessibile
1. La flessibilità dell’orario è permessa, su richiesta dei dipendenti, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio.
2. L’orario flessibile consiste nel posticipare l’orario di inizio del lavoro o anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà.
3. L’eventuale periodo non lavorato deve essere recuperato dal personale mediante rientri pomeridiani.
4. Le aliquote del personale da ammettere alla fruizione dell’orario flessibile vengono determinate dal DSGA, sulla base delle direttive del D.S. e sentita la RSU.
5. Qualora le unità di personale richiedente siano numericamente superiori alle necessità dell’Istituto, si farà ricorso ad una rotazione almeno mensile fra il personale richiedente.
6. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77,
n. 104/92 e che ne facciano richiesta vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione Scolastica.
7. Le forme di orario flessibile sono adottate limitatamente ai periodi di attività didattica, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica il personale osserva l’orario ordinario (6 ore articolate nei 6 giorni della settimana)
8. Le assenze per qualsiasi causa del personale non danno luogo a nessun addebito in banca ore. Allo stesso modo il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di malattia del dipendente, di sciopero, di chiusura dell’Istituzione Scolastica o perché coincidente con una festività infrasettimanale.
9. Le parti concordano di:
1. non riconoscere al personale che effettua un orario di servizio articolato su 5 o 11 giorni ore di straordinario per giornate festive coincidenti con la giornata di recupero;
2. considerare le settimane miste (attività didattica svolta non tutti i giorni della settimana) come settimane di attività didattica. Non è necessario pertanto, in queste settimane, chiedere il giorno abitualmente non lavorato come assenza per ferie o recupero ore e le giornate di ferie vengono calcolate come 1,2 giorni a meno che non coprano l’intera settimana, nel cui caso sono calcolate come 1 giorno. Nel calcolo dei giorni di ferie, in caso di frazioni orarie (es. 35,6) si computano i giorni interi (35) e l’eventuale frazione (0,6, corrispondente a 3 h 36’) viene accreditata in banca ore;
3. non addebitare al personale che svolge un orario di servizio articolato su 5 giorni che si assenta per periodi inferiori alla settimana per motivi diversi dalle ferie (malattia,lutto ecc.) il tempo eccedente l’orario di servizio giornaliero (6ore) e di conseguenza non accreditare nella banca ore le ore eccedenti l’orario di servizio giornaliero previste nella settimana di 5 giornate lavorative.
10. Il Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale può prevedere particolari forme di flessibilità per motivate esigenze personali o familiari del personale, fermo restando il rispetto dell’obbligo della prestazione delle 36 ore settimanali di servizio.
Art. 32 – Turnazione
1. Il personale ATA turnerà per garantire le attività pomeridiane e l’accesso al pubblico, sulla base delle esigenze del POF e di funzionamento; per turnazione s’intende l’alternarsi del personale sugli orari ordinari: Orario mattutino normale con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 14.00 e pomeridiano dalle 12.30 alle 18.30
2. I turni hanno durata settimanale secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale.
3. La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che la disponibilità del personale volontario consenta soluzioni diverse.
4. Qualora la disponibilità di personale sia superiore alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione tra il personale dichiaratosi disponibile.
5. Qualora la disponibilità di personale sia inferiore alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione coinvolgendo tutto il profilo interessato.
6. Entro l’inizio delle lezioni e comunque entro il mese di ottobre, il DSGA, sulla base delle direttive ricevute dal D.S., predispone per ogni profilo professionale un piano annuale nel quale dispone lo svolgimento della turnazione attribuendo nominativamente il personale addetto ai singoli turni e fissando il periodo della turnazione.
7. I turni di lavoro stabiliti non possono essere modificati se non per esigenze inderogabili o dopo nuovo accordo con la RSU Il cambio di turno viene concesso solo per motivi personali documentati che devono essere comunicati per iscritto al DSGA almeno 24 ore prima.
8. L’istituzione di un turno serale, a partire dalle ore 20, o di un turno notturno, a partire dalle ore 22, può attuarsi soltanto in presenza di casi specifici connessi alle attività didattiche o al funzionamento dell’Istituzione Scolastica.
9. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 possono, a richiesta, essere esclusi dall’effettuazione di turni serali e notturni; Sono comunque escluse dalla turnazione le donne in stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
10. L’adozione dell’organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all’istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell’erogazione del servizio.
Art. 33 – Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
1. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile, previa disponibilità del personale interessato, una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42:
2. l’adozione dell’orario plurisettimanale deve essere preceduta da specifica contrattazione con la RSU e le XX.XX
3. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell’ a. s. per il personale a T.I.
4. In caso di assenza del dipendente nei giorni di durata superiore alle 6 ore, le ore eccedenti il normale orario di lavoro sono conteggiate a debito nella banca delle ore.
5. Nel Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale possono essere previste ulteriori forme di organizzazione dell’orario su più settimane.
Art. 34 – Orario di lavoro ridotto a 35 h. settimanali
1. Considerato che l’Istituto Scolastico ha la necessità di effettuare per almeno 4 volte alla settimana un orario di servizio giornaliero superiore alle 10 h., viene autorizzata la riduzione di orario a 35 h. settimanali a tutto il personale ATA coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità.
2. Il dipendente non può fruire della riduzione dell’orario a 35 ore settimanali durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, in quanto non previste turnazioni per tali periodi.
3. Il personale supplente dovrà, per la natura a tempo determinato del proprio incarico, recuperare tali ore prima del termine del servizio e senza oneri per l’Amministrazione Scolastica.
4. Tutte le assenze incidono sul calcolo delle 35 ore a recupero nella seguente misura: 10 minuti per ogni giorno, analogamente il personale part-time o a scavalco che si trovi nelle condizioni di
lavorare in un plesso in cui opera su un orario che prevede le 35 ore, ha diritto a 10 min. al giorno
5. Il personale ad orario ridotto potrà effettuare un orario di 36 ore effettive di lavoro, usufruendo della trentaseiesima ora quale accumulo per le chiusure prefestive, fino al massimo di giorni determinato annualmente nel CCEI.
Art. 35 – Banca delle ore
1. Viene introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca ore, dove si dovranno accreditare:
• Tutti i periodi eccedenti l’orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale;
• Tutti i periodi di almeno 30 minuti non programmati e non programmabili di intensificazione delle prestazioni i periodi inferiori svolti oltre al normale orario di servizio, sono da recuperare nella settimana;
• Tutti i periodi concessi dall’amministrazione per garantire l’effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità.
Verranno addebitati invece:
• Recuperi di permessi brevi:
• Recuperi chiusura nei prefestivi dei periodi di sospensione delle attività didattiche.
• Recuperi di cui al comma 3 dell’articolo 33 (orario plurisettimanale) Tale quantità di ore potrà dare luogo a:
• A forme di recupero (ferie aggiuntive) nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
• Particolari crediti formativi e/o di aggiornamento.
• Retribuzione di ore eccedenti e di straordinario nei limiti delle risorse economiche definite nel Contratto Economico annuale
2. Il personale in servizio in plessi utilizzati per consultazioni elettorali, nei giorni di chiusura può:
a) chiedere giorni di xxxxx;
b) optare per forme di recupero che saranno addebitate nella banca ore;
c) essere utilizzato in plessi non coinvolti nelle operazioni elettorali.
Il diniego delle ferie o delle forme di recupero deve essere motivato in forma scritta dal DSGA. In nessun caso al personale che non ha volontariamente deciso di avvalersi di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) del presente comma può essere modificato l’orario e essere costretto a recuperare ore in periodi successivi alla tornata elettorale.
3. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
•Devono essere preventivamente autorizzate;
•Devono essere retribuite secondo la tabella oraria inserita nel CCNL
•Possono essere convertite in riposi compensativi, previa valutazione delle esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.
Nel Contratto Collettivo Economico Integrativo viene annualmente determinata la quantità di ore complessivamente recuperabile in ferie aggiuntive. Il monte ore a recupero accumulato e giacente nella banca ore non può mai essere nel corso dell’anno superiore a 30.
4. Per aggiornamento da svolgersi all’interno dell’orario di servizio, vengono stabilite 40 ore nell’arco di ogni anno scolastico.
5. Il saldo della Banca è stabilito perentoriamente al 31/08 di ogni a.s.. Per il personale a tempo determinato deve essere saldato al termine delle lezioni o al 30/06. In caso di impossibilità giustificata o documentata di recupero entro il 31/08, i dipendenti in servizio presso la medesima istituzione possono, su richiesta accolta dal D.S.G.A., recuperare entro il 30/11. Per coloro che non fossero in servizio nel successivo a.s. il credito è saldato.
Art. 36 – Chiusura prefestiva
1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’Istituzione Scolastica nelle giornate prefestive.
2. La chiusura è disposta dal D. S., quando lo richiede il 50% + 1 del personale A.T.A. in servizio, entro il 31 ottobre .
3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola e comunicato alla R.S.U..
4. La programmazione delle attività di recupero da concordare con il personale interessato, deve tener conto delle esigenze del servizio e deve essere contestuale alla delibera di chiusura ed esposta all’albo. Ogni forma di diniego delle richieste di recupero avanzate dal personale deve essere comunicata in forma scritta e contenere motivazioni non generiche.
5. Nell’eventualità che non venga raggiunto il predetto quorum, il personale favorevole alla chiusura prefestiva potrà fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, del/dei giorno/i anzidetto/i con recupero delle ore. In caso di richiesta di ferie per tali giorni deve essere data la precedenza al personale che si è espresso favorevolmente alla chiusura prefestiva, rispetto a chi ha manifestato parere contrario.
6. Il personale che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate con un orario di servizio settimanale articolato su 7 ore e 12 minuti, può chiedere di conteggiare a compensazione:
- giorni di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ore per la partecipazione a corsi d’aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio;
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
7. Xxx non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze, e non si configurino né un danno economico allo Stato, né l’interruzione di un pubblico servizio, il servizio stesso va organizzato in modo da garantire che l’effettuazione del calendario scolastico, approvato dal Consiglio d’Istituto con particolare riferimento all’eventuale delibera di chiusura dell’Istituto Comprensivo nei giorni prefestivi in cui risultano sospese le attività didattiche, abbia una ricaduta uniforme su tutto il personale A.T.A..
Art. 37 – Permessi brevi e Ritardi
1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA. I permessi verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta per salvaguardare il numero minimo di personale presente stabilito al successivo articolo 39 dal presente accordo.
2. L’interessato deve presentare la relativa richiesta scritta, salvo casi eccezionali da motivare ed eventualmente giustificare, almeno 2 giorni prima.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico.
4. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
5. Si intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore ai 30 minuti.
6. Il ritardo deve comunque essere giustificato e recuperato, possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il DSGA, e comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.
Art. 38 – Diritto alla mensa
1. Ferme restando eventuali ulteriori modalità attuative definite in sede di contrattazione integrativa regionale ai sensi del comma 6 dell’articolo 21 del CCNL scuola del 29/11/08, ha diritto alla mensa il personale Collaboratore Scolastico che:
a) collabora con i docenti all’assistenza e alla vigilanza degli alunni durante la refezione;
b) è addetto alla vigilanza o all’assistenza di alunni diversamente abili durante il pasto;
c) è incaricato di svolgere compiti connessi al funzionamento del servizio mensa come lo sporzionamento o la sorveglianza e l’aiuto prestato agli alunni presso lo scaldavivande, ancorché questo sia posizionato al di fuori dei locali nei quali si consuma il pasto.
Art. 39 – Ferie
1. Sulla base delle richieste avanzate per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno il Dirigente Scolastico valuta il piano annuale delle ferie e lo sottopone alle R.S.U.;
2. Il DSGA provvede all’elaborazione del Piano Ferie e entro il 30 maggio viene data comunicazione ad ogni dipendente ATA del piano complessivo delle ferie della scuola.
3. Deve essere assicurato ad ogni dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
4. Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso al criterio della rotazione annuale o, se non è possibile, al sorteggio.
5. L’eventuale diniego deve essere ampiamente motivato in forma analitica. E’ fatto divieto di utilizzare formule generiche quali “per esigenze di servizio”.
6. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio. Le ferie, già concesse, possono essere revocate in forma scritta dal Dirigente Scolastico entro 3 giorni dal loro godimento per sopraggiunti motivi eccezionali e imprevedibili al momento della concessione, quali l’elevato numero di assenze di personale per malattia nei giorni richiesti.
7. Il numero di presenze in servizio per garantire i servizi minimi dal 1 luglio al 31 agosto e durante gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica è di n. 3 collaboratori scolastici e di n.2 assistenti amministrativi.
Art. 40 – Attività aggiuntive
a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica
1. Le attività aggiuntive del personale A.T.A. consistono in prestazioni di lavoro, tra quelle previste dal profilo professionale d’appartenenza oltre l’orario d’obbligo ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro richiedenti maggior impegno professionale, connesse all’attuazione dell’autonomia. Tali attività consistono in:
a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi e alla partecipazione, secondo le mansioni previste dal profilo di appartenenza a progetti previsti dal P.O.F;
c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (numero rientri pomeridiani);
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa dell’eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
2. Il Contratto Collettivo Economico Integrativo definisce annualmente le attività aggiuntive da svolgersi nell’istituto e prevedere l’accantonamento delle seguenti quote destinate:
a. al lavoro straordinario preventivamente autorizzato e non convertito in riposi compensativi;
b. al compenso della disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti che determini un’intensificazione della prestazione lavorativa. Nel CCEI annuale può essere prevista una quota percentuale della somma accantonata da riservare al personale eventualmente individuato per la sostituzione dei colleghi assenti in sedi diverse da quella di servizio (jolly);
c. all’integrazione con il Fondo d’Istituto del numero degli incarichi specifici di assistenza agli alunni disabili, nei casi in cui un insufficiente assegnazione all’Istituto di questi ultimi, determini che prestazioni lavorative uguali diano luogo a retribuzioni diverse e di conseguenza a disparità di trattamento tra i lavoratori. Dove ne ricorrano le condizioni l’incarico specifico deve essere assegnato prioritariamente al personale con contratto a tempo indeterminato, mentre l’attività aggiuntiva di assistenza alla persona va attribuita al personale supplente;
d. al maggior impegno per assistenza alla persona ai collaboratori assegnati alla scuola materna;
e. alla banca delle ore;
f. all’intensificazione del lavoro.
3. La partecipazione alle prestazioni aggiuntive e agli incarichi specifici è regolamentata attraverso il piano di lavoro predisposto dal DSGA allegato al Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale.
4. L’ammontare della retribuzione e l’entità dei singoli compensi, forfetari o orari nelle misure stabilite nella Tabella 6 allegata al CCNL scuola 2006 – 2009, vengono annualmente contrattati fra le parti firmatarie del presente accordo e inseriti nelle tabelle allegate al Contratto Collettivo Economico Integrativo annuale.
5. L’attribuzione di incarico relativa alla prestazione di Attività Aggiuntive deve essere notificata per iscritto all’interessato con ragionevole anticipo rispetto al servizio da effettuare.
6. L’effettiva prestazione di attività aggiuntive deve essere riscontrabile da registri, fogli-firma o da altro sistema di rilevazione delle presenze. Mensilmente vengono predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte.
7. Per tutto il personale A.T.A. l’assegnazione delle prestazioni aggiuntive retribuite con il fondo dell’Istituzione è destinata in via prioritaria a chi non ha avuto gli incarichi specifici.
Art. 40 – Incarichi specifici al personale A.T.A.
1. Considerato che nell’Istituto comprensivo sono inseriti numerosi alunni diversamente abili ed è presente una scuola dell’Infanzia, ai Collaboratori Scolastici saranno prioritariamente assegnati Incarichi Specifici di assistenza alla persona e di assistenza agli alunni disabili. Gli incarichi specifici saranno retribuiti in modo proporzionale ai carichi di lavoro:
a. Numero di alunni disabili presenti nel plesso;
b. Gravità degli alunni portatori di handicap;
c. Effettivo numero di ore di svolgimento dell’incarico.
2. Gli incarichi Specifici al Personale A.T.A., ai sensi dell’articolo 47 comma 1 lettera b. del CCNI/06, saranno assegnati dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA e in base alle domande presentate dagli interessati, tenendo conto:
a. delle esperienze, professionalità e competenze possedute;
b. della continuità/complementarietà rispetto ai precedenti anni e alle mansioni svolte;
c. del peso dei carichi di lavoro, prevale il dipendente con meno incarichi;
d. dell’equa distribuzione delle risorse;
3. La retribuzione degli Incarichi Specifici assegnati al personale ATA per assistenza agli alunni diversamente abili sarà commisurata ai compensi percepiti ai sensi dell’ Accordo nazionale tra le XX.XX. e il MPI concernente l’attuazione dell’art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 – 2005, firmato il 10/05/2006.
Art. 42 – Sostituzione colleghi assenti
1. In caso di assenze inferiori alla settimana, se l’efficienza del servizio lo consente, la sostituzione verrà fatta in prima istanza dai colleghi dello stesso profilo:
a. per assenza di un collega un collaboratore che presta servizio antimeridiano varia il proprio orario effettuando un orario da ricoprire la fascia oraria 16,00-18,30.
b. per assenza di più’ colleghi oltre alla variazione di cui sopra vengono reclutati collaboratori da altri plessi ,facendo ricorso se necessario a supplenze brevi.
c. Il personale in servizio presso la scuola d’infanzia è escluso dalla sostituzione colleghi assenti.
d. Il plesso di riferimento per la dotazione organica di collaboratori scolastici cui far ricorso per eventuali assenze è quello dove risulta più agevole sottrarre risorse lavorative in quanto è migliore il rapporto ore di apertura plesso/ore di lavoro assegnate al plesso (numero collaboratori scolastici).
2. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o ai recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo; potrà dar luogo ad un prolungamento di orario (massimo 1 ora al giorno), da accreditare nella banca ore.
3. Nel caso di assenze plurime o di particolari esigenze del servizio scolastico (visite guidate, manifestazioni, ecc) la chiamata di un supplente temporaneo viene disposta fin dal primo giorno
4. Nel CCEI annuale possono essere definiti ulteriori criteri per la sostituzione del personale ATA.
TITOLO V - CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 43 – Determinazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica e criteri generali per la suddivisione tra personale Docente e ATA
1. Le risorse finanziarie riferite al fondo dell’istituzione scolastica per il 2015-16 sono costituite:
a) dalle economie dei precedenti esercizi finanziari, pari a €. 889,17;
b) dalle risorse di €. 43406,74 assegnate per il corrente anno scolastico, calcolate in base all’intesa del 13 agosto 2015.
Le risorse complessive di € 34539,75, dopo aver estrapolato la quota dei compensi per Indennità di Direzione al DSGA e per Indennità di Direzione al sostituto del DSGA (€ 4856,16) e per il compenso del docente Primo Collaboratore del Dirigente (€ 4900,00) sono suddivise tra personale docente e personale ATA in servizio. Per il presente anno scolastico 2015-16 si è stabilito di suddividere il fondo assegnando al personale ATA una percentuale del 22% (a fronte di una
consistenza numerica percentuale attorno al 18,5% del personale in servizio) e al personale docente il 78% (a fronte di una percentuale dell’81,5%), come riassunto nella successiva tabella:
Budget a.s. 2015-16 applicazione intesa | 44.295,91 |
Economie a. precedente | 889,17 |
Altre economie | 0 |
TOTALE | 44.295,91 |
Accantonamento Xxx.Xxx.xx DSGA + sostituto | 4.856,16 |
Accantonamento compensi Primo Collaboratore | 4.900,00 |
Totale accantonamenti | 9.756,16 |
TOTALE al netto degli accantonamenti | 34.539,75 |
Budget ATA (21%) | 7598,75 |
Budget docenti (79%) | 26.941,01 |
2. Per l’anno scolastico 2015-16 i compensi per il personale designato dal Dirigente Scolastico a collaborare in modo continuativo sono così definiti:
COLLABORATORI | DELEGHE | COMPENSO |
Primo Collaboratore: Dott. Xxxxxx Xxxxxx | Organizzazione, collaborazione con il Dirigente Scolastico e il personale docente e ATA, sostituzione D.S. nel periodo delle ferie | 280 |
Secondo Collaboratore: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx | Organizzazione, collaborazione con il Dirigente Scolastico | 11 |
3. Nelle tabelle Allegato A1 e A2 sono visualizzati il calcolo delle risorse, degli accantonamenti e dei budget per personale ATA e personale docente.
Art. 44 – Criteri per l’impiego delle risorse destinate al personale docente
1. Per una completa valorizzazione della professionalità di tutti i docenti e per una migliore diffusione delle competenze all’interno dell’istituto, gli incarichi di tipo pedagogico/didattico (funzione strumentale, titolarità di progetto, partecipazione a commissioni) saranno ricoperti dallo stesso docente per un periodo massimo di 3 anni, trascorsi i quali la continuità, da primo criterio per l’assegnazione degli incarichi stessi, diviene criterio ostativo. Tali criteri valgono anche per le risorse destinate ai progetti dal programma annuale. Possibili deroghe sono previste solo nei casi in cui vi sia un’unica unità di personale in possesso delle competenze richieste, che offra la propria disponibilità ad assumere l’incarico.
2. Il limite individuale di accesso alle risorse economiche assegnate all’istituto è di € 4.100,00 lordo dipendente; nel calcolo rientrano anche le Funzioni Strumentali. Non vengono invece presi in considerazione le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti, i compensi percepiti per la flessibilità, le somme derivanti dagli incarichi “obbligati”, cioè quelli per i quali, dopo una puntuale ricognizione nell’istituto, un solo dipendente in possesso delle competenze richieste ha dato la propria disponibilità, i compensi dei responsabili di sede e dei collaboratori del Dirigente Scolastico.
Art. 45 – Attività aggiuntive dei docenti e misure dei compensi
1. Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni aggiuntive del personale docente per la realizzazione del POF e le prestazioni funzionali all’insegnamento approvate nel Collegio dei Docenti o finalizzate all’organizzazione dell’attività didattica. Per compensare le prestazioni aggiuntive relative alla realizzazione dei progetti si farà ricorso inoltre a risorse derivate dal programma annuale. In particolare saranno retribuite:
a) ore aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento prestate dal personale docente, a fronte di incarichi pedagogico-didattici e dei progetti deliberati nel POF e nel Piano delle Attività;
b) compensi forfetari per incarichi necessari al funzionamento o di natura organizzativa del personale docente.
2. Per ogni attività o progetto previsti dal piano dell’offerta formativa in cui viene impiegato il personale docente vengono determinati compensi orari calcolati ai sensi della tab. 5 allegata al CCNL 29/11/07 .
3. I compensi forfetari sono previsti per retribuire i collaboratori del Dirigente, i coordinatori di plesso, i referenti dei progetti, la flessibilità del personale docente, incarichi particolari e attività di funzionamento.
4. Per i viaggi di istruzione si assegna un budget che sarà suddiviso tra i docenti coinvolti in relazione al numero di giorni di impegno.
In allegato la tabella di valorizzazione di quanto sopra stabilito elaborata dal DSGA (allegato B).
Art. 46. Funzioni Strumentali P.O.F.
1. Le risorse finanziarie disponibili per la liquidazione dei compensi riconosciuti ai docenti per attività riconducibili all’espletamento delle Funzioni Strumentali previste dall’Art. 33 del CCNL 29/11/07 per l’anno scolastico 2015-16 sono costituite dalle risorse calcolate in base alle indicazioni contenute nell’intesa MIUR, Dipartimento per la programmazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio.
2. Le attribuzioni delle risorse sono sintetizzate nella tabella allegata elaborata dal DSGA (Allegato E).
In riferimento alle figure elette dal Collegio Docenti in data 11 settembre 2015, vengono stabiliti i compensi differenziati relativi all’espletamento di ogni singola funzione e la suddivisione delle quote individuali tra i docenti che sostengono l’impegno di ogni singola funzione, secondo la tabella di valorizzazione di quanto stabilito, elaborata dal DSGA.
Art. 47 – Flessibilità organizzativa e didattica
1. Per l’anno scolastico 2015-16 sono assegnati 953,51 € alla flessibilità. Sono adottate due forme di flessibilità:
I. Punto a) Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti, retribuita con quota forfetaria ascritta al Fondo d’Istituto nella parte destinata alla flessibilità fermo restando il pagamento delle ore effettivamente svolte secondo le modalità previste dal CCNL/95, in base ai seguenti criteri:
i) disponibilità alla prima ora con presenza a scuola;
ii) disponibilità del giorno libero con preavviso telefonico di 24 ore;
iii) disponibilità nelle ore buche dell’orario fuori servizio;
iv) disponibilità a modificare il proprio orario di servizio (anche scuola d’infanzia); Eventuali ore eccedenti sono da retribuire come previsto dalla normativa. È possibile altresì prevederne il recupero secondo modalità concordate.
II. Punti da b) a e)
a) Orario d’insegnamento spezzato o con ritorni pomeridiani che comportano l’effettuazione del servizio su più turni e un intervallo nella prestazione del lavoro;
b) Orario d’insegnamento articolato su più plessi dell’istituto nel corso di una stessa giornata;
c) Orario dell’insegnante specializzato di lingua straniera articolato anche su classi diverse dalle proprie;
d) Effettiva modifica del proprio orario di servizio al fine di garantire il rapporto di un insegnante ogni quindici alunni in caso di uscite o visite guidate o per permetterne
l’effettuazione quando queste ultime si protraggono oltre l’orario di lezione o di servizio.
Art. 48 – Criteri per l’impiego delle risorse destinate al personale ATA
1. La quota del F.I.S destinata al personale A.T.A. (5 Assistenti Amministrativi inorganico di diritto e 19 Collaboratori Scolastici) è suddivisa calcolando il numero medio di ore svolte dal personale e assegnando circa il 27% agli Assistenti Amministrativi e il 73% ai Collaboratori Scolastici, come evidenziato nella seguente tabella:
Calcolo Budget fis Ata 2015-2016 | |
Tabella allegata alla contrattazione 2015-2016 | |
Quota Complessiva ATA | 7.598,75 |
Assistenti Amministrativi | 2.044,50 |
Collaboratori Scolastici | 5.550,00 |
residuo | 4,25 |
2. Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo e le prestazioni caratterizzate da intensificazione del lavoro. Esse sono individuate dal piano delle attività predisposto dal DSGA, ai sensi dell’art. 53, comma 1 del CCNL 29/11/07 .
3. Per ogni attività o incarico previsti dal Piano delle Attività in cui viene utilizzato il personale ATA vengono determinati compensi orari calcolati ai sensi della Tab. 6 allegata al CCNL 29/11/07.
4. Per ogni incarico o attività si prevede l’accettazione scritta da parte del personale interessato, i compensi sono corrisposti in base all’effettivo svolgimento della mansione.
5. La proposta di accettazione di attività di collaborazione con la segreteria viene avanzata solo al personale Collaboratore Scolastico assegnato alla sede dell’Istituto Comprensivo. In caso di rifiuto può essere disposto lo spostamento ad altro plesso del personale non disponibile.
6. Al compenso per la flessibilità non si accede per carichi di lavoro già specificamente retribuiti. Il piano delle Attività redatto dal DSGA è allegato al presente Contratto Integrativo Annuale.
Art. 49 – Attività aggiuntive del personale A.T.A. e misure dei compensi
1. Le attività Aggiuntive sono svolte dal personale ATA
- in intensificazione dell’orario di servizio e quindi retribuite con compensi forfetari;
- con lavoro straordinario retribuito nelle misure stabilite nella Tabella 6 allegata al CCNL 29/11/07.
2. Per attività aggiuntive nell’anno scolastico 2015-16 si intendono le seguenti attività:
Per tutto il personale:
lavoro straordinario preventivamente autorizzato e non convertito in riposi compensativi;
Per i Collaboratori Scolastici:
a. Sostituzione colleghi assenti: flessibilità orario di servizio e maggior carico di lavoro;
b. Duplicazione documenti per attività didattica curricolare e progetti ampliamento offerta formativa;
c. Collaborazione con ufficio di Segreteria e gestione centralino
d. Maggior carico di lavoro nei plessi di Xxxxxxxxxx e Malborghetto, turni su più plessi;
e. Intensificazione per pulizia palestra Navarra nel plesso di Malborghetto;
f. Xxxxxxxxx deflusso alunni dall’edificio e consegna scuolabus;
g. Assistenza alunni disabili;
h. Turni di servizio su più plessi per assistenza alunni disabili;
i. Manutenzione cassette pronto soccorso;
j. Effettuazione servizio di posta e di collegamento e scambio corrispondenza con gli uffici della Pubblica Amministrazione;
k. Accompagnamento uscite e visite guidate in supporto ai docenti per vigilanza sugli alunni;
l. Piccola manutenzione;
m. Maggior impegno per assistenza alla persona ai collaboratori assegnati alla Scuola dell’Infanzia;
n. Intensificazione collaborazione controllo documentazione mensa;
o. Intensificazione seggi e campi estivi;
x. Xxxxxxx di lavoro non prevedibili.
Per gli Assistenti Amministrativi:
a) Sostituzione colleghi assenti: flessibilità orario di servizio anche per garantire le aperture pomeridiane dell’Ufficio di Segreteria e maggior carico di lavoro;
b) Intensificazione per smistamento posta, tenuta protocollo, attività aggiuntive di Segreteria;
c) Intensificazione per organizzazione graduatorie;
d) Collaborazione fondo d’istituto, lettere di incarico e controllo documentazione;
e) Supporto a progetti di ampliamento dell’offerta formativa ed Invalsi;
f) Sostituzione personale assente chiamata supplenti attraverso vivi facile;
g) Intensificazione pratiche inerenti alla sostituzione personale assente;
h) Elaborazione prospetti XXXXXX XX00;
i) Elaborazione pratiche di Ricostruzioni di carriera;
j) Intensificazione nuove procedure informatiche (iscrizioni online, pagelle, diplomi);
k) Intensificazione collaborazione DS Sicurezza;
l) Cedolino unico e adempimenti fiscali e previdenziali;
m) Collaborazione con DSGA attività negoziale, acquisti, Cig, Durc, Consip, bandi;
n) Collaborazione con DSGA per registri obbligatori, inventari, materiali di facile consumo;
o) Intensificazione infortuni alunni/ personale;
p) Xxxxxxx di lavoro non prevedibili.
3. Le prestazioni di cui al precedente comma sono attribuite al personale Collaboratore Xxxxxxxxxx e retribuite secondo i seguenti criteri:
a. riconoscimento flessibilità sostituzione colleghi assenti, assegnazione di un punteggio calcolato:
Tutti i periodi devono essere documentati con giorno di servizio ed orario.(firmario) |
Verranno calcolati: 3 punti per ogni giorno di sostituzione presso altri plessi. |
0,50 punti per ogni settimana di EFFETTIVO turno di servizio su più plessi (RIDUZIONE ASSENZA) |
1 punto per giorno servizio in carenza di personale |
1 punto per ogni giorno accompagnamento uscite didattiche |
1 punto per ogni giorno collaborazione seggi, campi estivi pulizie finali |
2 punti per g. per pulizie straordinarie presso altri plessi o lavori straordinari periodo estivo. |
1,50 punto per giorno cambio turno in assenza personale. |
1 punto per ogni mese di servizio con accompagnamento alunni scuolabus |
Il punteggio non può essere determinato dalla somma di più voci.
b. riconoscimento incarico, su esplicita dichiarazione di disponibilità, per l’accompagnamento degli alunni al pulmino: quota calcolata in modo forfetario.
Il personale della scuola dell’infanzia non è interessato all’accompagnamento in quanto non servito dal trasporto scolastico.
c. collaborazione con la segreteria:
- l’attività interessa solo il personale in servizio nella sede dell’Istituto
- Incarico di posta attribuito sulla base di ore documentate di straordinario effettivamente svolte.
In allegato tabella di sintesi delle attività aggiuntive del personale A.T.A predisposta dal DSGA (allegati C1 e C2).
Art. 50 – Incarichi specifici personale A.T.A
1. Le risorse finanziarie disponibili per la liquidazione dei compensi riconosciuti al personale
A.T.A. per attività riconducibili all’ espletamento degli Incarichi Specifici previsti dall’Art. 47 del CCNL 29/11/07 per l’anno scolastico 2015-16 sono costituite dalle risorse calcolate in base alle indicazioni contenute nell’intesa MIUR, Dipartimento per la programmazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, così come sintetizzate nella tabella allegata predisposta dal DSGA (All. D).
2. Gli Incarichi Specifici al Personale A.T.A., determinati in base alle esigenze della scuola, sono assegnati dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, tenendo conto:
a) delle esperienze, professionalità e competenze possedute;
b) del peso dei carichi di lavoro, prevale il dipendente con meno incarichi;
c) dell’equa distribuzione delle risorse;
3. Considerato che nell’Istituto comprensivo sono inseriti numerosi alunni diversamente abili ed è presente una scuola dell’Infanzia, ai Collaboratori Scolastici saranno prioritariamente assegnati Incarichi Specifici di assistenza alla persona e di assistenza agli alunni disabili. Gli incarichi specifici saranno retribuiti in modo proporzionale ai carichi di lavoro:
a. Numero di alunni disabili presenti nel plesso;
b. Gravità degli alunni portatori di handicap;
c. Periodo di effettivo svolgimento dell’incarico;
d. Assistenza alla persona scuola d’Infanzia;
4. Al fine di valorizzare l’assegnazione del compenso per Incarichi Specifici ai Collaboratori Scolastici, legati all’assistenza alla persona nella Scuola dell’Infanzia e di assistenza agli alunni disabili negli altri plessi, sono stati considerati i seguenti elementi:
- numero di alunni che necessitano di assistenza da parte del personale ausiliario e loro distribuzione nei plessi, pari a 4, presenti nei plessi di Villaggio INA, Via Battara e Pontelagoscuro
- numero di collaboratori non beneficiari dell’Art. 7 CCNL 2004/05 in servizio nei plessi con alunni da assistere, pari a 3
- numero complessivo di collaboratori non beneficiari dell’Art. 7 CCNL 2004/05 in servizio, pari a 8
5. Il compenso individuale per assistenza alla persona nella Scuola dell’Infanzia e per assistenza agli alunni disabili negli altri plessi è tendenzialmente equiparato a quello in godimento da parte del personale beneficiario dell’Art. 7 CCNL 2004/05.
6. La quota individuale per gli incarichi di organizzazione interventi di Primo Soccorso viene valorizzata suddividendo in parti uguali il budget residuo.
Vedi Tabella allegata Incarichi Specifici Assistenti Amministrativi e Tabella Incarichi Specifici Collaboratori Scolastici predisposte dal DSGA.
Art. 51 – Orario di lavoro ridotto a 35 ore settimanali
Considerato che l’Istituto Scolastico ha la necessità di effettuare per almeno 3 volte alla settimana un orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore, viene autorizzata la riduzione di orario a 35 ore settimanali per i Collaboratori Scolastici il cui orario individuale, per la complessità dell’Istituto, è sottoposto a forti oscillazioni per flessibilità e cioè per tutto il personale in servizio in tutti i plessi tranne quelli di Francolino e Malborghetto. Nel plesso di Barco la necessità del servizio
superiore alle 10 ore si è verificata in relazione alle attività aggiuntive pomeridiane. Quattro Assistenti Amministrative beneficiano della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
Art. 52 – Banca ore personale ATA
1. Tutte le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
- devono essere preventivamente autorizzate;
- devono essere retribuite secondo la tabella oraria inserita nel CCNL
- possono essere convertite in riposi compensativi, previa valutazione delle esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.
2. Le ore complessivamente recuperabili in ferie aggiuntive da ogni singolo dipendente, oltre a quelle accumulate mediante il recupero della 36esima ora, (6 giorni), sono 36 (6 giorni).
Art. 53 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate
1. Nella voce “carichi di lavoro non prevedibili” che potrebbero insorgere durante l’anno scolastico sono compresi:
- interventi di rinforzo e consolidamento delle competenze, anche nei confronti di alunni stranieri, per esigenze insorte in corso d’anno;
- maggior impegno collegio docenti;
- altre attività al momento non preventivabili di particolare rilevanza per l’Istituto.
2. Le risorse residue e/o non utilizzate nel corso dell’anno scolastico, sono oggetto, nel mese di giugno, di specifica contrattazione per l’eventuale ridistribuzione al personale che abbia svolto ore non programmate o in eccedenza a quelle previste. I compensi possono essere erogati solo se le attività risultano documentate, preventivamente autorizzate dal Dirigente Xxxxxxxxxx e non prevedibili al momento della programmazione.
3. Nel caso in cui le attività programmate e non prevedibili non esaurissero l’intero stanziamento, le eventuali disponibilità non utilizzate confluiranno nel Fondo d’Istituto dell’anno scolastico successivo e verranno impiegate secondo criteri stabiliti successivamente con la RSU.
Art. 54 - Modalità di assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi al personale impegnato nei progetti e nelle attività aggiuntive, dovrà essere effettuata in forma scritta, indicando le mansioni, i tempi di svolgimento ed il compenso.
Art. 55 - Interruzione delle attività
In caso di interruzione delle attività e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi l’inizio ed il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfetaria, per tali giornate.
Art. 56 - Conferimenti, rendicontazione e pagamenti
1. Gli incarichi e le attività retribuiti con compensi accessori sono attribuiti dal DS con incarico scritto da cui risulta il compenso e le mansioni da svolgere.
2. Tutte le attività assegnate dovranno essere rendicontate al termine del loro svolgimento con produzione di documentazione scritta. Sarà cura degli organi competenti (collegiali, Dirigente Scolastico e DSGA) verificare quanto rendicontato.
3. I compensi accessori sono liquidati possibilmente entro il 31 agosto dell’anno scolastico in cui sono svolte le attività soggette a verbalizzazione e rendicontazione, fatto salvo cause di forza maggiore e non imputabili alla segreteria dell’Istituto.
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57 – Interpretazione autentica
1. Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente accordo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di una delle due parti, per definire consensualmente il significato della clausola contestata. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.
Art. 58 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente convoca la parte sindacale per rinegoziare il fondo d’istituto.
2. Nel caso in cui venissero assegnate risorse aggiuntive il dirigente convoca la parte sindacale per rinegoziare le nuove risorse.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Ferrara, 19 maggio 2016
La RSU di Istituto Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Dirigente Scolastico Xxx Xxxxxxxxx
Allegati
All. A1 e A 2 – Tabella calcolo budget FIS e budget Docenti e ATA All. B – Tabella Personale docente
All. C1 – Tabella Personale ATA – Amministrativi
All. C2 – Tabella Personale ATA – Collaboratori scolastici All. D – Tabella Incarichi specifici personale ATA
All. E – Tabella Funzioni strumentali
All. F – Tabella Progetti non a FIS (fondi ex art. 9, pratica sportiva) All. Tabella Athena