Bolla di consegna. Ogni consegna sarà accompagnata da una bolla di consegna in doppia copia, debitamente firmata e datata dall’Appaltatore o dal suo corriere, indicando il numero di contratto e le specifiche dei prodotti consegnati. Una copia della bolla di consegna sarà controfirmata dall’Istituto e restituita all’Appaltatore o al trasportatore.
Bolla di consegna. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna, accessibile prima dello scarico dei Prodotti, che indichi almeno quanto segue: - nome dell'entità del gruppo PCM che emette l'Ordine - numero d'Ordine - riferimento e designazione dei Prodotti come indicato nell'Ordine - quantità consegnata - numero di colli e relativo peso - numero di serie e/o di lotto del prodotto, ove appropriato - paese di Origine dei Prodotti, ove appropriato. Si afferma espressamente che una consegna non accompagnata da una bolla di consegna o accompagnata da una bolla di consegna incompleta o errata può comportare l'emissione da parte di PCM di un rapporto di non conformità ed eventualmente un rifiuto del ricevimento del Prodotto da parte di PCM. I prodotti in tal caso devono essere presentati nuovamente per essere ricevuti a spese del Fornitore.
Bolla di consegna. Per ogni fornitura il cliente riceve una bolla di consegna indicante la quantità di gas e il numero di contenitori consegnati e/o ritirati. Al momento della consegna, il cliente è tenuto a verificare le informazioni ri- portate sulla bolla e a firmare la stessa a titolo di conferma. La bolla di con- segna costituisce il riferimento per la fatturazione.
Bolla di consegna. Ogni consegna deve essere corredata di una bolla di consegna in due esemplari, debitamente firmati e datati dal contraente o dal trasportatore, nella quale sono indicati il numero del contratto e i particolari relativi alle forniture consegnate. Una copia della bolla di consegna deve essere controfirmata dall'amministrazione aggiudicatrice e restituita al contraente o al trasportatore.
Bolla di consegna. La Società accetta di trasportare la merce o di fornire altri servizi (eccezion fatta per il deposito, cfr. n. 4.3) solo dietro presentazione della bolla di consegna e della ricevuta. Il Cliente o una terza parte legalmente autorizzata deve mettere a disposizione una bolla di consegna che contenga le seguenti informazioni:
1. indicazione del nome e dell'indirizzo del Cliente;
2. contenuto e valore della merce;
3. numero di pacchi, contenitori o simili e, se presente, numero e numeri delle piombature o di altri sigilli su ogni pacco/contenitore ecc.;
4. luogo di destinazione della Merce con indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;
5. indicazione di eventuali danni presenti a carico della merce. Tutti i documenti emessi all'atto dell'accettazione da parte della Società (o di terzi consultati per la fornitura delle prestazioni), si basano su queste informazioni. Il valore dichiarato dal Cliente o da una terza parte legalmente autorizzata, rappresenta una dichiarazione di valore, di cui la Società è responsabile ai sensi del paragrafo numero 11.5, nel caso in cui superi un valore stabilito in una legge applicabile o in una convenzione internazionale.