CONTRATTO DI FORNITURA
CONTRATTO DI FORNITURA
OP/EUI/REFS/2017/005
Gara con procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per le sedi dell’Istituto Universitario Europeo
L’Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come “Istituto”, “IUE” o “Stazione appaltante”), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, C.F. 80020410488, rappresentato, ai fini della firma del presente contratto, dal Segretario Generale, Xxxxxxxx Xxxxxx, a ciò autorizzato per delega del Presidente, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
da una parte, e
[Nome ufficiale]
[forma giuridica dell’Impresa]1 [numero di registrazione dell’impresa]2 [indirizzo completo]
[partita IVA]
(da qui in avanti indicato come “Contraente” o “Impresa”), rappresentato ai fini della firma del presente contratto dal Sig./Sig.ra [nome, cognome, qualifica]
[Le parti di cui sopra , da qui in avanti denominate collettivamente come “Contraente”, sono responsabili in solido di fronte alla Stazione appaltante dell’esecuzione del presente contratto]
dall’altra parte,
1 Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.
2 Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta d’identità o, in mancanza, del passaporto o di altro documento equipollente.
HANNO CONVENUTO
le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti di forniture, il modello di buono d’ordine e il modello di Contratto specifico nonché i seguenti allegati:
Allegato I Capitolato Speciale d’Appalto (OP/EUI/REFS/2017/005)
Allegato II Offerta dell’Impresa:
• Offerta economica (Allegato E);
• Documenti amministrativi:
o Elenco descrittivo delle utenze dell’IUE (Allegato A – Lotto 1 e Allegato B – Lotto 2);
o Modulo di Dichiarazione sull’onore (Allegato D);
o Dichiarazione sostitutiva (Allegato C);
o Visura camerale;
o Certificazione antimafia;
che formano parte integrante del presente Contratto. In caso di eventuali incongruenze si specifica che:
- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del Contratto.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.
- Le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) prevalgono su quelle contenute nell’Offerta dell’Impresa (Allegato II).
Al fine di evitare ogni dubbio al riguardo, il Contraente riconosce e conviene che le disposizioni del presente contratto sono le sole che troveranno applicazione in luogo di qualsiasi contratto standard solitamente utilizzato dal Contraente e di qualsiasi altra pratica o consuetudine commerciale del caso.
Alla luce di quanto sopra specificato, le varie parti che compongono il presente contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicative. Ogni ambiguità o discrepanza all’interno di ognuna o tra ciascuna di esse sarà spiegata o rettificata con comunicazione scritta dall’Istituto, salvo il diritto del Contraente di contestare tale comunicazione tramite la procedura di risoluzione delle controversie prevista all’Articolo I.7 del presente contratto.
I – CONDIZIONI PARTICOLARI ARTICOLO I.1 – OGGETTO
I.1.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di energia elettrica e gas naturale per le sedi dell’Istituto Universitario Europeo.
I.1.2 Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno le sedi dell’Istituto Universitario Europeo.
I.1.3 L’Impresa effettuerà la fornitura conformemente a quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) annesso al contratto.
Articolo I.2 – Entrata in vigore, durata e consegna
I.2.1 Il Contratto entra in vigore [nella data in cui l’ultima delle parti lo ha firmato]3 [inserire la data se il contratto è già stato firmato da ambo le parti].
I.2.2 In nessun caso l’esecuzione del Contratto può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore.
I.2.3 Lo svolgimento della fornitura ha luogo dal XX/XX/XXXX per un periodo di tempo di 24 mesi consecutivi e rinnovabile per anni 1, per un massimo di 3 volte. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel Contratto sono calcolati in giorni di calendario.
I.2.4 La fornitura sarà effettuata presso i punti di fornitura delle sedi dell’Istituto Universitario Europeo, come descritti negli allegati A – Lotto 1 e B – Lotto 2.
Articolo I.3 – Prezzi
I.3.1 L’importo totale massimo che l’amministrazione aggiudicatrice pagherà per la fornitura a norma del contratto è di [importo in cifre e in lettere]4 EUR, IVA esclusa.
L’Istituto è esente dal pagamento dell’IVA per gli acquisti di beni e servizi che abbiano un valore superiore a €300.00 (come previsto dall’art. 72, paragrafo 1-e) e paragrafo 2 del
D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti).
L’offerta economica del Contraente è contenuta nell’Allegato II.
I.3.2 Revisione Prezzi
Non applicabile.
3 Di regola, l’Istituto firma il contratto per ultimo. In questo caso, il contraente dovrebbe essere debitamente informato sulla data in cui il contratto entra in vigore (data della firma da parte dell’Istituto).
4 L’importo totale sarà determinato dall’offerta presentata dall’Appaltatore.
Articolo I.4 – Modalità di pagamento
I.4.1 Pagamento
Il pagamento degli importi e dei costi dovuti dalla Stazione appaltante in base al presente contratto sarà effettuato solo se l’Impresa aggiudicataria ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali e legali, dalla data in cui la fattura è stata correttamente presentata.
Per ottenere il pagamento, l’Impresa s’impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall’Istituto, emettendo, a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.
L’Istituto effettua il pagamento entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura. In caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta o altro), i sessanta (60) giorni utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento da parte della Stazione Appaltante della documentazione corretta.
Per la disciplina specifica si rimanda all’Articolo II. 15 – Relazioni e pagamenti, clausola
II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto delle Condizioni Generali del presente contratto.
I.4.2 Garanzia di esecuzione
Non applicabile.
Articolo I.5 – Conto bancario
I pagamenti sono effettuati sui seguenti conti bancari del Contraente, entrambi denominati in euro o nella valuta locale, se la parte ricevente ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro e identificati dalle seguenti coordinate:
Denominazione della banca: | |
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria: | |
Denominazione esatta del titolare del conto: | |
Codice IBAN: | |
Codice SWIFT: |
Articolo I.6 – Indirizzi per le comunicazioni e responsabile del trattamento dei dati
Ai fini dell’Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Patrimonio e Logistica, rappresentato dal proprio Direttore: Dott.ssa Kathinka España.
Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente contratto sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del contratto, e inviato ai seguenti indirizzi:
Istituto:
Istituto Universitario Europeo Servizio Patrimonio e Logistica
Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx (XX) E-mail address: xxxxXXXX@XXX.xx
Contraente:
Nome e cognome | |
Funzione | |
Denominazione Impresa | |
Indirizzo ufficiale completo | |
Articolo I.7 – Diritto applicabile e composizione delle controversie
I.7.1 Il Contratto è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l’aggiudicazione degli appalti in uso presso l’Istituto, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.
I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente contratto verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di mediazione come disciplinata dalle Regole Internazionali della Camera Arbitrale di Milano, presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.
I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di avviare la procedura di mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi trenta giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d’arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
La sede dell’arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d’arbitrato sarà quella inglese.
La decisione con cui si concluderà la procedura di arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.
Il tribunale arbitrale applicherà i regolamenti dell’Istituto Universitario Europeo, inclusi il Regolamento Finanziario e il Regolamento sugli Appalti Pubblici, completati, ove necessario, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano.
Articolo I.8 – Sfruttamento dei risultati del contratto
Non applicabile
Articolo I.9 – Risoluzione del Contratto a opera di una delle parti
I.9.1 Ciascuna delle parti può unilateralmente, e senza che a essa sia addebitato alcun costo, recedere dal contratto dando all’altra parte un preavviso di tre (3) mesi. In caso di risoluzione del contratto per iniziativa della Stazione appaltante, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle forniture consegnate prima della data di risoluzione (ad esempio, il pagamento dei servizi oggetto di un Ordine di acquisto valido prima che la comunicazione della data di risoluzione diventi esecutiva). In questo caso troverà applicazione il primo paragrafo dell’Articolo II.14.3 del presente contratto.
Una volta ricevuto il suddetto preavviso da parte dell’Istituto, l’Impresa prenderà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire danni, ed eliminare o ridurre i suoi impegni nei confronti dell’Istituto. Dovrà quindi redigere tutti i documenti richiesti dal contratto e dai suoi Allegati in relazione ai servizi forniti fino alla data di risoluzione del contratto, entro un periodo non eccedente sessanta (60) giorni dalla data di risoluzione del contratto.
[Articolo I.10 – Meccanismo sanzionatorio e penalità
Non applicabile.]
Articolo I.11 – Disposizioni in materia di sicurezza
I.11.1 È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e non procurare alcun danno ai pavimenti, alle porte e alle vetrate, ai muri, ai dipinti e a qualsiasi altro bene dell’Istituto. L’Impresa è obbligata inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. È onere dell’Impresa la predisposizione del piano operativo di sicurezza per le proprie maestranze.
Resta, inoltre, a carico dell’Impresa la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
L’Istituto si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte dell’Impresa delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, riservandosi, nel caso d'inosservanza, di procedere all'immediata risoluzione del contratto.
I.11.2 L'Impresa, riguardo agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, espressamente solleva l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Istituto, sia dell’Impresa, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.
A tale scopo l'Impresa s’impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze, in cui venga esplicitamente indicato che l’Istituto viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.
Articolo I.12 – Spese contrattuali
Tutte le spese di contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Istituto.
Articolo I.13 – Altre condizioni particolari
Viste le specifiche caratteristiche della fornitura oggetto di questo contratto l’Articolo
II.16 – Rimborsi non è applicabile.
FIRME
Per l’Impresa, Firma:
Per l’Istituto Universitario Europeo, Firma:
Fatto a Firenze, li Fatto a Firenze, li
In due esemplari, in lingua italiana.
II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI FORNITURA ARTICOLO II. 1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
II.1.1 Consegna
(a) Tempo previsto per la consegna
Il tempo previsto per la consegna sarà calcolato in base a quanto indicato nell’Articolo I.2.
(b) Data, tempo e luogo della consegna
All’Istituto sarà comunicato per iscritto la data esatta della consegna entro il periodo di tempo indicato all’Articolo I.2. Tutte le consegne saranno effettuate nel luogo indicato e negli orari convenuti nell’Articolo I.2 del presente Contratto.
Il Contraente sopporterà tutti i costi e i rischi in cui può incorrere durante la consegna dei prodotti oggetto della fornitura al luogo di consegna.
(c) Bolla di consegna
Ogni consegna sarà accompagnata da una bolla di consegna in doppia copia, debitamente firmata e datata dall’Appaltatore o dal suo corriere, indicando il numero di contratto e le specifiche dei prodotti consegnati. Una copia della bolla di consegna sarà controfirmata dall’Istituto e restituita all’Appaltatore o al trasportatore.
II.1.2 Certificato di Conformità
La firma della bolla di consegna da parte dell’Istituto, come previsto al punto (c) dell’Articolo II.1.1, ha soltanto valore di presa visione dell’avvenuta consegna e non implica in alcun modo che i prodotti oggetto della fornitura sono in conformità con quanto previsto nel presente Contratto.
La conformità dei prodotti consegnati sarà comprovata dalla firma da parte dell’Istituto di un apposito certificato entro un mese dalla data dell’avvenuta consegna, a meno che le condizioni particolari del presente Contratto o il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) non dispongano diversamente.
La conformità sarà dichiarata solo nel caso in cui le condizioni previste dal Contratto siano soddisfatte e i prodotti oggetto della fornitura siano conformi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I).
Qualora, per motivi attribuibili al contraente, l’Istituto non possa accettare la fornitura, il contraente ne verrà informato per iscritto al più tardi alla data di scadenza del controllo di conformità.
II.1.3 Conformità dell’avvenuta fornitura
(a) I prodotti oggetto della fornitura consegnati dall’Appaltatore all’Istituto devono esser conformi per quantità, qualità, prezzo e imballaggio con quanto previsto dal presente Contratto.
(b) I prodotti oggetto dell’avvenuta fornitura devono:
i. Corrispondere alla descrizione fornita nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) e possedere le stesse caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura inviati dal Contraente all’Istituto a titolo di campione o modello;
ii. essere idonei agli scopi specifici richiesti dall’Istituto al Contraente al momento della conclusione del Contratto e accettati dall’Appaltatore;
iii. essere idonei agli scopi per i quali forniture dello stesso tipo sono normalmente utilizzate;
iv. presentare la qualità e offrire le prestazioni abituali delle forniture del medesimo tipo che la Stazione appaltante può ragionevolmente attendersi, considerata la natura di tali forniture e tenendo conto eventualmente delle pubbliche dichiarazioni sulle loro caratteristiche specifiche rilasciate dal Contraente, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichetta;
v. Essere imballati nel modo solitamente usato per prodotti di quello stesso tipo, o, nel caso in cui non sia possibile, in una maniera che permetta di ben conservarli e proteggerli.
II.1.4 Riparazione dei prodotti oggetto della fornitura
(a) L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Istituto per ogni difetto di conformità che sarà riscontrato nel momento in cui i prodotti oggetto della fornitura saranno verificati.
(b) In caso di difetto di conformità, senza alcun pregiudizio per quanto previsto all’Articolo II.12 relativo alla clausola penale applicabile al prezzo totale delle forniture in questione, l’Istituto avrà diritto di:
i. esigere che le forniture siano rese conformi, a titolo gratuito, mediante riparazione o sostituzione;
ii. o ottenere un’adeguata riduzione del prezzo;
(c) ogni riparazione o sostituzione dei prodotti oggetto della fornitura dovrà avvenire entro un termine ragionevole e senza che questo comporti alcuna inconvenienza significativa per l’Istituto, tenendo presente la natura dei prodotti oggetto della fornitura e l’utilizzo che ne farà l’Istituto.
(d) L’espressione “a titolo gratuito” al paragrafo (b) si riferisce ai costi sostenuti per rendere conformi le forniture, in particolare il costo delle spese postali, della manodopera e dei materiali impiegati.
II.1.5 Montaggio
Se previsto dall’Articolo I.1.3, il Contraente provvede al montaggio delle forniture consegnate entro un mese dalla consegna, a meno che le condizioni particolari o il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato I) non dispongano diversamente.
Qualunque difetto di conformità risultante da un’imperfetta installazione delle forniture consegnate è assimilato ad un difetto di conformità delle forniture stesse, se
l’installazione è prevista dal presente contratto ed è stata effettuata dal Contraente o sotto la sua responsabilità. Questa disposizione si applica anche se il prodotto doveva essere installato dalla Stazione appaltante e se la sua installazione difettosa è dovuta a un errore nelle istruzioni per l’installazione.
II.1.6 Servizi connessi alle forniture
Se richiesti dall’Articolo I.1.3 o dal Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I), i servizi connessi alle forniture saranno effettuati come previsto.
II.1.7 Disposizioni generali sulle forniture
(a) Imballaggio
Le forniture devono essere imballate in scatole o casse resistenti o mediante ogni altro sistema che assicuri la perfetta conservazione del contenuto e impedisca che esso venga danneggiato o deteriorato. Gli imballaggi, pallet ecc., compreso il contenuto, non possono pesare più di 500 kg.
Imballaggi, bancali, ecc. incluso il loro contenuto, non potranno pesare più di 500 Kg.
A meno che non sia diversamente previsto nelle condizioni particolari di contratto o nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I), i pallet sono considerati imballaggio a perdere e non vengono restituiti. Ogni scatola deve essere munita di un’etichetta nella quale saranno indicati in caratteri ben leggibili i seguenti dati:
i. Nome della Stazione appaltante e indirizzo di consegna;
ii. Nome del Contraente;
iii. Descrizione del contenuto;
iv. Data di consegna;
v. Codice EC del prodotto;
(b) Garanzia
I prodotti oggetto della fornitura dovranno esser garantiti contro ogni difetto di manifattura o di materiale per due (2) anni a decorrere dalla data di consegna, a meno che non sia previsto un termine più lungo nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I).
L’Appaltatore dovrà garantire che ogni permesso o licenza necessaria per la produzione e la vendita dei prodotti oggetto della fornitura sia stato ottenuto.
L’Appaltatore dovrà sostituire a sue spese, entro un limite di tempo ragionevole che sarà determinato di comune accordo dalle parti, ogni prodotto che risulti danneggiato o difettoso nel corso del suo normale utilizzo durante il periodo di garanzia.
L’Appaltatore è responsabile per ogni difetto di conformità che sia presente al momento della consegna, anche nel caso in cui tale difetto si manifesti successivamente.
Il Contraente è inoltre responsabile dei difetti di conformità che si manifestino dopo la consegna dei beni e che siano attribuibili al mancato adempimento dei suoi obblighi, compresa la mancata prestazione della garanzia che, per un certo periodo di tempo, le
forniture utilizzate per gli scopi per i quali sono normalmente utilizzate o per uno scopo specifico preserveranno le loro qualità o caratteristiche.
In caso di sostituzione di una parte di un articolo, la parte sostitutiva è garantita, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni, per un ulteriore periodo di tempo avente la stessa durata sopra specificata.
Qualora si accerti che un difetto è dovuto a un vizio sistematico di progettazione, il Contraente è tenuto a sostituire o a modificare tutte le parti identiche incorporate nelle altre forniture facenti parte del contratto, anche nel caso in cui queste non abbiano causato problemi. In questo caso il periodo di garanzia sarà esteso come sopra.
II.1.8 Disposizioni generali sull’esecuzione del contratto
(a) L’Impresa esegue il Contratto secondo i migliori dettami professionali.
(b) È compito esclusivo del Contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del Contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.
(c) Salvo quanto stabilito all’Articolo II.5, ogni riferimento nel testo del Contratto al personale del Contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all’esecuzione del Contratto.
(d) L’Impresa deve garantire che tutto il personale che partecipa all’esecuzione del Contratto possieda le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per l’esecuzione delle prestazioni affidategli.
(e) L’Impresa non rappresenta l’Istituto e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. L’Impresa è tenuta a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.
(f) L’Impresa è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.
Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, l’Impresa è tenuta a precisare che:
i. il personale che esegue le prestazioni affidate al Contraente non può ricevere ordini direttamente dall’Istituto;
ii. in nessun caso l’Istituto può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera (i), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell’Istituto alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l’Istituto e l’Impresa.
(g) In caso di problemi dovuti all’operato di un membro del personale del Contraente impiegato nei locali dell’Istituto, oppure nel caso in cui l’esperienza e/o le competenze di un membro del personale del Contraente non corrispondano al profilo richiesto nel Contratto, l’Impresa provvede senza indugio a sostituire l’interessato. L’Istituto ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del Contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le
necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali. L’Impresa è responsabile di ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.
(h) Se un fatto imprevisto, un’azione o un’omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni, l’Impresa ne prende nota e ne informa l’Istituto immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, l’Impresa descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell’ambito del presente Contratto. In tale circostanza l’Impresa procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.
(i) Se il Contraente non adempie agli obblighi nell’ambito del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice – fermo restando il suo diritto di risolvere il contratto – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all’entità dell’inadempimento. Inoltre, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all’Articolo II.12 e/o le penali eventualmente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo II.2 – Mezzi di comunicazione
II.2.1 Ogni comunicazione relativa al contratto o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente contratto.
II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data di invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all’Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione.
Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per xxx xxxxxxxxxxx x confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell’originale senza ritardi ingiustificati.
II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall’Istituto alla data alla quale l’ha registrata il servizio responsabile di cui all’Articolo I.6.
Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.
Articolo II. 3 – Responsabilità e oneri
II.3.1 È responsabilità esclusiva del Contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.
II.3.2 L’Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal Contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal Contraente a terzi durante o in conseguenza
dell’esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave imputabili all’Istituto stesso.
II.3.3 L’Impresa sarà considerata responsabile di ogni perdita o danno, costi (incluso quelli di assistenza legale e onorari professionali) o spese sostenuti dall’Istituto ma causati dal Contraente nell’esecuzione del Contratto, incluso il caso di subappalto nonché di ogni pretesa di terzi, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell’importo totale del contratto. L’Impresa rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione in relazione all’importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del Contraente o del suo personale, e in caso di morte derivante da colpa grave o dolo imputabile al suo personale.
II.3.4 L’Impresa si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l’Istituto da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. L’Impresa si obbliga a manlevare l’Istituto nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro la stazione appaltante da terzi come conseguenza di un danno causato dall’Impresa nell’esecuzione del contratto. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro la Stazione appaltante da terzi in relazione all’esecuzione del contratto, il Contraente presterà assistenza all’Istituto. Le spese in cui il Contraente possa incorrere per tale motivo, possono essere sostenute dall’Istituto.
II.3.5 Il Contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all’esecuzione del contratto e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta della Stazione appaltante, il Contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.
Articolo II. 4 – Conflitto d’interessi
II.4.1 L’Impresa adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.
II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d’interessi nel corso dell’esecuzione del Contratto è comunicata per iscritto senza indugio all’Istituto. Inoltre, l’Impresa adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L’Istituto si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.
II.4.3 L’Impresa dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all’esecuzione del Contratto, e che s’impegna in tal senso anche per il futuro.
II.4.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell’IUE e in particolare del suo articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. L’Impresa prende
atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.
II.4.5 L’Impresa trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare l’Impresa o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Il Contraente trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d’interessi a terzi coinvolti nell’esecuzione del contratto, inclusi i subappaltatori.
Articolo II.5 – Obbligo di riservatezza
II.5.1. L’Istituto e l’Impresa trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e segnalati per iscritto come riservati.
II.5.2 L’Impresa è tenuta a:
(a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi nell’ambito del Contratto, del buono d’ordine senza previo consenso scritto dell’Istituto;
(b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
(c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell’Istituto
II.5.3 L’Istituto e l’Impresa sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui alla clausola
II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo successivo di cinque anni dall’ultima scadenza a meno che:
(a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l’altra parte dall’obbligo di riservatezza;
(b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
(c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’Impresa ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, del buono d’ordine, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’ Articolo II.5.1.
Articolo II.6– Trattamento dei dati personali
II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel Contratto sono trattati a norma della politica dell’Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali,
come previsto nella specifica Decisione del Presidente n.40/2013, consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxx.xx/XxxxxXxxXxxxxxx/XxxxXxxxxxxxxx.xxxx, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell’esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d’ispezione in applicazione delle leggi dell’Unione Europea e Nazionali.
II.6.2 L’Impresa ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, l’Impresa deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all’Articolo I.6.
II.6.3 L’Impresa ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile per il trattamento dei dati nella persona della Dott.ssa Kathinka España, Direttore del Servizio Patrimonio e Logistica, dandone al contempo notifica al Data Protection Officer dell’Istituto via email: xxx@xxx.xx .
II.6.4 Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del Contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell’interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, l'Impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la procedura per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente IUE n.
40 del 27 agosto 2013, nella Direttiva Europea 95/46/EC e in qualsiasi legge e regolamentazione del paese in cui essa ha sede.
II.6.5 L’Impresa concede al suo personale l’accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto.
II.6.6 L’Impresa si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:
a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall’Istituto;
e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.
Articolo II. 7 – Subappalti
II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto, l’Impresa non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del Contratto.
II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente contratto e di ogni normativa applicabile [italiana / nazionale]. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del contratto derivante dalla presente procedura, l’Impresa deve presentare tutta la necessaria documentazione all’Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.
II.7.3 Anche quando l’Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l’Impresa resta comunque vincolata agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto.
II.7.4 L’Impresa provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all’Istituto a norma del presente Contratto, In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.
Articolo II. 8 – Modifiche
II.8.1 Ogni modifica del Contratto e/o del buono d’ordine è effettuata per iscritto prima dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d’ordine non può essere considerato una modifica del Contratto.
II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al Contratto, al buono d’ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto e/o del buono d’ordine determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.
Articolo II.9 – Cessione
II.9.1 L’Impresa non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le pretese pecuniarie, e gli obblighi derivanti dal contratto, senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto.
II.9.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal Contraente non è opponibile all’Istituto e non produce alcun effetto nei confronti di questa.
[Articolo II. 10 – Proprietà dei risultati – Diritti di proprietà intellettuale e industriale]
Articolo II. 11 – Forza maggiore
II.11.1 Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del Contratto e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. L’Impresa che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.
II.11.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.
Articolo II. 12 – Clausola Penale
La Stazione appaltante può applicare una penale se il Contraente non adempie integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato Speciale d’Appalto.
Se il Contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal contratto, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del Contraente e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di risolvere il contratto, la Stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo.
Il Contraente può contestare tale decisione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione del Contraente o di revoca scritta da parte della Stazione appaltante entro trenta (30) giorni dalla data alla quale essa ha ricevuto la contestazione del Contraente, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva.
Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e costituisce una ragionevole
stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Articolo II. 13 – Sospensione dell’esecuzione del contratto
II.13.1 Sospensione da parte del Contraente
L’Impresa può sospendere l’esecuzione del contratto o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. L’Impresa comunica senza indugio la sospensione all’Istituto, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell’esecuzione del Contratto.
Non appena le circostanze consentono di riprendere l’esecuzione, l’Impresa ne dà immediata comunicazione all’Istituto, a meno che quest’ultimo abbia già risolto il Contratto.
II.13.2 Sospensione da parte dell’Istituto
L’Istituto può sospendere l’esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:
(a) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l’esecuzione del contratto risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
(b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.
La sospensione ha effetto alla data in cui l’Impresa riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l’Istituto informa l’Impresa che egli può riprendere l’esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del contratto. L’Impresa non può chiedere indennizzi per la sospensione del contratto o di una sua parte.
Articolo II. 14 – Risoluzione del Contratto
II.14.1 Motivi di risoluzione
Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora a carico dell’Impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informativa antimafia interdittiva ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. Il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell’Istituto al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi saranno retribuiti soltanto i servizi già svolti con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l’Istituto.
Al di là di qualsiasi disposizione di questo contratto, l’Istituto può risolvere il presente Contratto, un ordine di acquisto o uno specifico contratto nelle seguenti circostanze:
(a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del Contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente
sull’esecuzione del Contratto o buono d’ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il Contratto;
(b) se l’esecuzione delle prestazioni del contratto o buono d’ordine o contratto specifico non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l’eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall’Istituto;
(c) se l’Impresa non esegue il Contratto o un buono d’ordine o un contratto specifico conformemente al capitolato d’oneri o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
(d) in caso di forza maggiore comunicata in accordo all’articolo II.11 o in caso l’esecuzione del contratto sia stata sospesa dall’Impresa per causa di forza maggiore come previsto dall’articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l’esecuzione oppure le modifiche apportate al Contratto, al buono d’ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto, del buono d’ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
(e) se l’Impresa è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
(f) se l’Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
(g) se l’Impresa non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente Contratto o dello Stato in cui il Contratto deve essere eseguito;
(h) se l’Istituto è in possesso di prove che l’Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un’organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda la reputazione dell’IUE;
(i) se l’Istituto è in possesso di prove che l’Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell’esecuzione del Contratto, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;
(j) se l’Impresa non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del Contratto, buono d’ordine;
(k) in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte dell’Istituto all’Impresa e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione;
II.14.2 Procedura di risoluzione
Allorché l’Istituto intenda risolvere il presente Contratto, un buono d’ordine o uno specifico contratto, ne dà comunicazione ufficiale al Contraente specificandone i motivi.
L’Istituto invita l’Impresa a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui all’Articolo II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali. Se l’Istituto non conferma l’accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro trenta (30) giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione proseguirà. In ogni caso di risoluzione, l’Istituto comunica ufficialmente all’Impresa la propria decisione di risolvere il contratto.
Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g) e j) dell’Articolo II.14.1, la comunicazione formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.
Nei casi indicati ai punti d), f), h), i) e k) dell’Articolo II.14.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dall’Impresa.
II.14.3 Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione, l’Impresa rinuncia a chiedere l’indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, l’Impresa prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. L’Impresa dispone di sessanta (60) giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d’ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura.
L’Istituto può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.
In caso di risoluzione, l’Istituto può rivolgersi a un altro Contraente per l’esecuzione o il completamento delle prestazioni. L’Istituto ha il diritto di esigere dal Contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del Contratto.
Articolo II. 15 – Relazioni e pagamenti
II.15.1 Data del pagamento
I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell’Istituto.
II.15.2 Valuta
Il Contratto è stipulato in Euro.
I pagamenti sono eseguiti in Euro (€) o nella valuta locale, se la parte che riceve il pagamento ha sede legale in un paese che non fa parte della zona Euro.
II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto
L’Istituto è un centro di insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentralizzata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. Il Contraente, si impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall’Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.
Le fatture devono riportare gli estremi del Contraente, l’importo, la valuta e la data, nonché gli estremi di riferimento del Contratto e il riferimento del buono d’ordine o dello specifico contratto.
L’Istituto è esente dal pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell’Articolo 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.
L’esenzione si applica su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell’Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), ai sensi dell’Articolo 72-comma 1-lettera (e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute.
L’IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli Articoli 4 e 5 del “Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell’Istituto Universitario Europeo” (Legge 181 del 21 Novembre 2014).
Il Contraente si impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l’esecuzione del Contratto siano esenti da imposte e dazi, inclusa l’esenzione IVA.
II.15.4 Sospensione dei termini di pagamento
L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti.
L’Istituto informa quanto prima l’Impresa per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi.
La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, l’Impresa può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione.
Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto.
II.15.5 Garanzie di esecuzione
Le garanzie di esecuzione coprono la consegna delle forniture e l’esecuzione dei servizi correlati conformemente alle disposizioni stabilite nel capitolato d’oneri fino al loro
collaudo definitivo da parte della Stazione appaltante. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del contratto. Nella garanzia occorre stabilire che essa rimane in vigore fino al collaudo definitivo. La Stazione appaltante libera la garanzia entro il mese successivo alla data del collaudo definitivo.
Se a norma dell’Articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del Contraente e con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice, da terzi;
(b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che la Stazione appaltante agisca contro il debitore principale (il Contraente).
Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del Contraente.
Articolo II. 16 – Rimborsi
II.16.1 Qualora previsti dalle condizioni particolari o dal Capitolato Speciale d’Appalto, la Stazione appaltante rimborserà le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle prestazioni presentando i documenti giustificativi originali incluso ricevute e biglietti usati o, in mancanza di questi, fornendo copie o scannerizzazioni degli originali, oppure in base di tariffe fisse.
II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell’itinerario più breve e il numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.
II.16.3 Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le seguenti modalità:
(a) I viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
(b) I viaggi in nave o in treno saranno rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe;
(c) I viaggi in autovettura privata devono essere autorizzati dalla Stazione appaltante e verranno rimborsati sulla base di un’indennità calcolata in kilometri di percorrenza, attualmente fissata a Euro 0,22 per kilometro. Altre spese (pedaggi autostradali, traversate in traghetto, ecc.) possono anche essere rimborsate presentando i relativi documenti di supporto.
II.16.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate fino a Euro 175 al giorno, nel modo seguente:
(a) Per viaggi di andata e ritorno inferiori a 80 Km, nessuna indennità di soggiorno verrà corrisposta,
(b) L’indennità di soggiorno giornaliera sarà pagabile solo una volta presentati i documenti giustificativi attestanti la presenza del richiedente nel luogo di destinazione;
(c) L’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfettario che comprende tutte le spese alberghiere o altre spese correlate (se del caso), colazione e due pasti principali, spostamenti locali, costi di telecomunicazione, inclusi fax e internet e spese varie;
(d) Le spese dei taxi sono rimborsabili fino a un massimo di Euro 70 per soggiorno.
Le spese di parcheggio (solo presso gli aeroporti) sono rimborsabili fino a un massimo di 4 giorni per soggiorno.
Tutti i documenti di supporto (debitamente compilati) devono sempre essere allegati alla dichiarazione di spese.
II.16.4 La conversione tra l’Euro e le altre valute sarà effettuata mensilmente applicando i tassi di cambio in vigore il penultimo giorno del mese precedente come indicati dalla Banca Centrale Europea o, in base alla disponibilità, forniti dalle delegazioni o altre fonti appropriate prossimi alla suddetta data.
Articolo II. 17 – Recupero pagamenti
II.17.1 Se a norma del contratto dev’essere recuperato un importo, il Contraente rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.
II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell’Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice.
Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull’importo del capitale.
II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al Contraente dall’Istituto.
Articolo II. 18 – Controlli e revisioni contabili
II.18.1 L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare un controllo o una revisione contabile sull’esecuzione del contratto. Tale verifica può essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall’Istituto.
Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell’esecuzione del contratto e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.
La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dalla Stazione appaltante. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.
II.18.2 Il Contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.
II.18.3 Il Contraente riconosce al personale della Stazione appaltante, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il Contraente assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.
II.18.4 Xxxxx scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al Contraente, il quale dispone di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro sessanta (60) giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al Contraente la relazione finale.
Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile la Stazione appaltante può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.