Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri, referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico - amministrativo della protezione civile, appartenenti all’Area VIII di cui all'art. 2, ottavo alinea, del CCNQ del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza. 2. I decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come d.lgs. n. 303 del 1999 e d.lgs n. 165 del 2001. 3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza “ o “amministrazione”. 5. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico –amministrativo della protezione civile è riportato nel testo come “dirigenti di I o II fascia”. 6. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca l’istituzione dell’area autonoma della dirigenza della Presidenza del Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di cui al comma 1 si configura come strumento prioritario per la valorizzazione del ruolo e della professionalità degli stessi mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro rapporto di lavoro. 7. In considerazione del nuovo assetto istituzionale della Presidenza, caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità della dirigenza diretti al sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. 8. A tal fine le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente contratto collettivo nazionale provinciale si applica a tutti i consiglieritutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, referendari della Presidenza per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del Consiglio dei Ministri ed ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico - amministrativo della protezione civile, appartenenti all’Area VIII comparto di cui all'artall’art. 24, ottavo alineacomma 1, punto 3, del CCNQ del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree D.P.P. n. 44-7/Leg. di contrattazione della dirigenzadata 20.11.2003.
2. I decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni A detto personale si applicano le disposizioni ed integrazioni, sono riportati nel testo del i codici allegati al presente contratto, rispettivamentedi cui costituiscono parte integrante e sostanziale, come d.lgs. n. 303 del 1999 e d.lgs n. 165 del 2001precisamente: - il codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sui luoghi di lavoro (Allegato 1); - la regolamentazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato relative a rapporti di lavoro (Allegato 2); nonché gli altri Allegati richiamati da singole disposizioni contrattuali.
3. Nella provincia autonoma Il presente contratto ha inoltre la finalità di:
a) completare il processo di Bolzano trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro conducendo a disciplina pattizia gli istituti inerenti il rapporto di lavoro;
b) disciplinare gli istituti relativi alla flessibilità del rapporto di lavoro;
c) armonizzare con i CCPL della dirigenza gli istituti comuni al comparto in modo da renderli compatibili, nell’ambito delle procedure concertative previste nel presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioniaccordo;
d) modificare la disciplina vigente in considerazione dei mutamenti legislativi intervenuti.
4. Il riferimento Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino, ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla Presidenza stipulazione del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza “ o “amministrazione”relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
5. Il riferimento ai consiglieriLa disciplina risultante da questo accordo si applica anche nei confronti del personale del Centro di protonterapia medica di cui alla legge provinciale n. 5 di data 1 agosto 2003, ai referendari ed agli altri dirigenti per la progettazione, la realizzazione e l’attivazione del comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico –amministrativo della protezione civile è riportato nel testo come “dirigenti di I o II fascia”predetto Centro.
6. Nel quadro della riforma del lavoro pubblicotesto di questo contratto per “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dall’ordinamento aziendale. Con il termine di unità operativa si intendono articolazioni strutturali di direzioni centrali, ospedali e distretti che presiedono alla fornitura di servizi sanitari all’utenza mentre con il termine di servizi si intendono le articolazioni strutturali definite nel quale regolamento aziendale. Con il termine “Azienda” si colloca l’istituzione dell’area autonoma della dirigenza della Presidenza del Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro indica l’Azienda provinciale per i dirigenti di cui al comma 1 si configura come strumento prioritario per la valorizzazione del ruolo e della professionalità degli stessi mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro rapporto di lavoroservizi sanitari.
7. In considerazione del nuovo assetto istituzionale della Presidenza, caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità della dirigenza diretti al sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.
8. A tal fine le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL.
Appears in 1 contract
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente contratto collettivo nazionale contratto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3, comma 6, per la parte prima si applica a tutti i consiglieridirigenti dei ruoli sanitario, referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri professionale, tecnico ed amministrativo, anche assunti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale e per la parte seconda - solo ai dirigenti di I dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende e II fascia del ruolo speciale tecnico - amministrativo della protezione civile, appartenenti all’Area VIII gli enti di cui all'art. 2, ottavo alinea, al C.C.N.Q. del CCNQ del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza2 giugno 1998.
2. I decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a) dare attuazione all'art. 66 del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come d.lgs. n. 303 del 1999 e d.lgs n. 165 del 2001.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza “ o “amministrazione”.
5. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico –amministrativo della protezione civile è riportato nel testo come “dirigenti di I o II fascia”.
6. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca l’istituzione dell’area autonoma della dirigenza della Presidenza del Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un regime di impegno ridotto dei dirigenti per i casi previsti dalla norma stessa;
b) effettuare l'integrazione di alcune norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.
3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
Capo I Rapporti di lavoro con impegno ridotto
2. Accesso al regime di impegno ridotto dei dirigenti dei ruoli sanitario professionale, tecnico ed amministrativo.
1. In casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ed i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, ai parenti di cui agli articoli 21 e 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.
3. L'accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto.
4. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 4della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità e va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto - di norma - tra i vari ruoli e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1 si configura come strumento prioritario per 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.
5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la valorizzazione del ruolo e della professionalità precedenza: ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70 ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti; ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro rapporto e, in caso di lavoroparità, con riferimento alla minore età.
76. In considerazione prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del nuovo assetto istituzionale della Presidenza, caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità della dirigenza diretti al sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi vigenticomma 4.
8. A tal fine le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo