Norme transitorie 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016- 2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei pre- esistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Xxxx dirigenziali). 3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta. 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse. 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015. 8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 10. L’Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.
Norme finali e transitorie ART. 41 (Raccolta dei Regolamenti) 1. Le parti, espletate le procedure di cui all’art. 26 del presente CCI, convengono sull’opportunità che tutti i Regolamenti che concernono il personale, sia quelli conseguenti ad accordi negoziali che quelli di esclusiva competenza dell’Amministrazione, vadano a costituire una “Raccolta”, che, pubblicata insieme al CCNL e al CCI, possa diventare punto di riferimento completo e di facile consultazione per chiunque abbia necessità di accedere alla normativa vigente presso l’Azienda Policlinico relativa al personale tecnico-amministrativo. ART. 42 (Mobbing) 1. Le parti, consapevoli dell’attualità, della valenza sociale e dei pesanti riflessi anche sul buon andamento dell’attività lavorativa del fenomeno del mobbing, inteso come insieme di violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell’ambito dell’ambiente di lavoro, prodotto da quelle azioni che con carattere sistematico, duraturo ed intenso mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore, si accordano sulla necessità di definire un protocollo d’intesa che individui gli interventi organizzativi più idonei a prevenire e contrastare questo fenomeno. 2. Nel protocollo d’intesa di cui al precedente comma dovrà trovare adeguate risposte anche il problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro, tenute nella debita considerazione le eventuali proposte elaborate dal Comitato per le pari opportunità. ART. 43 (Contratti con cooperative e imprese in appalto) 1. L’Amministrazione si impegna a non affidare servizi dell’Azienda a cooperative e/o imprese che non rispettino i minimi contrattuali previsti dai CCNL delle rispettive categorie di afferenza e/o che non attestino di essere in regola con la Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 2. L’Amministrazione si impegna a verificare trimestralmente l’applicazione dei CCNL ai dipendenti delle cooperative e/o delle imprese che prestano il loro servizio nelle strutture dell’Azienda. Le inadempienze contrattuali sono motivo di giusta causa di rescissione del contratto. ART. 44 (Norma transitoria) 1. Fino all’entrata in vigore della disciplina del trattamento economico accessorio prevista dal presente CCI, continuano ad essere corrisposte tutte le indennità disciplinate dal contratto decentrato del 24/04/1997 e successive integrazioni e da accordi con l’Azienda Policlinico. 2. Per gli anni 2002/2003 l’Azienda corrisponde al personale equiparato al comparto Sanità il compenso integrativo incentivante (che non va considerato ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79) nella misura prevista dal CCD dei dipendenti dell’Università di Cagliari del 24/4/1997 e successive integrazioni, detratta l’indennità di disagio strutturale già percepita. ART. 45 (Fondo per il trattamento accessorio anno 2004) 1. Il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2004, al netto di tutti gli oneri e le ritenute a carico dell’Amministrazione, più i residui degli anni precedenti, che saranno oggetto di un’attenta verifica tra le parti, verrà determinato in apposita seduta contrattuale entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCI.
Norme transitorie e finali 1. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione della convenzione, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna. Letto, confermato, sottoscritto Firma digitale 1. Premessa a. con la prima si è stabilito, inter alia: • l'accorpamento della “UO Gestione Manutenzione Immobili (SC)” e della “UO Progettazione e Sviluppo Impianti (SC)” nella nuova “UO Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo Impianti Meccanici” (SC). Tale riorganizzazione avrebbe consentito, come di fatto è poi avvenuto, di far fronte al trasferimento presso altra azienda del direttore della UO Gestione Manutenzione Immobili, nonché di ottimizzare l’impiego del personale (rappresentato in particolare da periti, precedentemente in carico alle due diverse articolazioni complesse), visto il consistente depauperamento attribuibile a diverse cessazioni dal servizio anche per pensionamenti; • il trasferimento della UO Patrimonio (SC) dal Dipartimento Amministrativo al Dipartimento Tecnico Patrimoniale. b. con la seconda, oltre a delineare l’assetto complessivo del Dipartimento con la costituzione di nuove Unità Operative (UO), si è provveduto a suddividere le funzioni della UO Patrimonio (SC) attribuendole a più strutture del medesimo Dipartimento a seconda della competenza e specificità della materia. L’attuale assetto organizzativo dell’area è la risultante delle decisioni adottate con le delibere n. 32 del 29/01/2021 (punto a seguente) e n. 65 del 22/02/2021 (punto b seguente); in particolare: a. con la prima si è stabilita, tra l’altro, la cessazione del Dipartimento Tecnico con conseguente afferenza diretta in line al Direttore Amministrativo delle strutture complesse Progettazione, Sviluppo ed Investimenti e Gestione del Patrimonio; b. con la seconda si è provveduto: • a suddividere le deleghe ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 81/2008 di competenza delle due strutture complesse interessate dalla riorganizzazione sopra elencate; • ad aggiornare l’attribuzione di funzioni, responsabilità e deleghe inerenti alla gestione e adozione di atti amministrativi ai direttori delle due strutture; • a riallocare alcuni settori di attività nelle competenze delle suddette strutture.
Disposizioni finali e transitorie 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2 Per quanto non disposto dal presente regolamento, o in contrasto con il medesimo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari superiori vigenti. 3 Risultano abrogati i precedenti Regolamenti per la disciplina della pubblicità e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 12.05.2016 e con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 30.03.2007. 4 Per le occupazioni suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. 5 E’ compito del Settore competente che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione e del Concessionario alla riscossione, se esistente, la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del canone di legge come aggiornato e quantificato dal presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60 dall’approvazione del presente Regolamento. Dall’entrata in vigore del Regolamento potrà essere richiesta al titolare della concessione e/o autorizzazione documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia, se del caso, il titolo integrato e comunica il canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento. L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto a titolo di canone sulla base delle tariffe approvate dal presente regolamento e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.
Disposizioni transitorie Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo. Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore L’appaltatore dovrà garantire, con oneri e spese totalmente compensati nel prezzo offerto in sede di gara: 1. la fornitura in forma digitale (pdf) della documentazione tecnica in lingua italiana (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nel presente Capitolato, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato e delle certificazioni attestanti la conformità dei prodotti alle normative di riferimento; 2. la fornitura delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste dal presente capitolato e dovute per legge per beni oggetto di fornitura e per le opere di installazione anche degli impianti accessori; 3. la fornitura, non temporanea ma definitiva, dei codici e delle password relative a tutti i dispositivi forniti, entro 30 giorni lavorativi dal collaudo positivo. A mero titolo di esempio, sono ricompresi i codici e le password necessarie e utili all’accesso al sistema operativo, ai log files, alla configurazione dei beni, al collegamento con i software e/o altri dispositivi, all’esecuzione delle manutenzioni di primo livello, ecc.; 4. sono altresì compresi gli oneri eventuali dovuti alla particolarità dei luoghi di installazione (ambiente ospedaliero), che potranno rendere necessario eseguire talune opere in orari serali e/o in giornate semifestive e festive, il tutto allo scopo di rendere minima l’interferenza con la normale attività dell’ospedale. Inoltre, sia per tutto il periodo di garanzia che per tutto il servizio di manutenzione full risk successivo ad essa, dovrà: • qualora si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, provvedere al ritiro immediato del prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo, senza alcun onere per l’Azienda appaltante; • in caso di sostituzione del bene, provvedere alla sostituzione con altro della stessa linea di beni e accessori offerti in appalto e presenti in catalogo; • sostenere tutte le spese per trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione, ecc. anche dei beni sostituiti e/o delle parti di ricambio; • assicurare il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature, come accertato all'atto del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l’appaltatore dovrà sostituire tali componenti con nuovi identici o con caratteristiche migliori rispetto a quelli della fornitura originale. Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico o software che presenti rotture o logorii o difetti che comunque diminuiscano il rendimento delle Apparecchiature, l’appaltatore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali (eventualmente anche del software) nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti; • provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali dell’Azienda con oneri a completo proprio carico; • provvedere all’esecuzione della formazione così come specificato nel presente Capitolato. Si precisa che le parti di ricambio fornite in sostituzione, a seguito di riparazioni e/o manutenzioni preventive, diventeranno parte integrante dell’Apparecchiatura e pertanto di proprietà dell’Azienda; mentre le parti sostituite dovranno essere ritirate e smaltite con oneri a carico dell’Appaltatore
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso l’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile; b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto; d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo; e) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori; g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna dei cantieri; i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale; m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’ incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; p) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori; q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori; r) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto.
Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.