Canone di affitto. Il canone annuo di affitto è pari ad €………. (euro……………….) da corrispondersi per ogni annata agraria entro il 30 novembre dell’anno di scadenza dell’annata agraria (quindi il 30 novembre 2016 per la prima, il 30 novembre 2017 per la seconda, e così via). A partire dal secondo anno di affitto e fino alla scadenza del contratto, il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura del 100% dell’indice FOI dell’ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese di ottobre dell’anno di pagamento. L’Affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato o ritardato pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni di credito nei confronti dell’Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura di amministrazione pubblica. Il ritardato pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l’obbligo dell’Affittuario di corrispondere gli interessi di mora – senza necessità di messa in mora dell’Affittuario – nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell’inadempimento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all’IPAB di procedere all’escussione della fideiussione indicata in premessa e comporterà la risoluzione del contratto di affitto.
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Samples: Contratto Di Affitto, Contratto Di Affitto
Canone di affitto. Il L'importo del canone annuo di affitto annuale è pari ad €………. a: primo anno di € (euro……………….Euro ) da corrispondersi per ogni annata agraria entro il 30 novembre dell’anno – IVA di scadenza dell’annata agraria (quindi il 30 novembre 2016 per la prima, il 30 novembre 2017 per la seconda, e così via). A partire dal legge esclusa; - secondo anno di affitto € (Euro ) – IVA di legge esclusa; - terzo anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa; - quarto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa; - quinto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa; - sesto anno di € (Euro ) – IVA di legge esclusa e fino alla scadenza verrà corrisposto in due rate semestrali anticipate. Il pagamento del contrattocanone dovrà esclusivamente effettuarsi in due rate semestrali uguali anticipate, entro e non oltre il giorno 10 dei mesi di gennaio e luglio, a mezzo di bonifico bancario. L'obbligazione di pagamento del canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura del 100% dell’indice FOI dell’ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese di ottobre dell’anno di pagamento. L’Affittuario assunta dall'affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato essere in alcun caso sospesa o ritardato dilazionata. Resta sin d'ora convenuto che la mora nel pagamento del canonecanone alle scadenze convenute determina l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9-10-2002, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni n. 231 (norma relativa alla lotta contro i ritardi di credito nei confronti dell’Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura pagamento nelle transazioni commerciali).---- Il tardivo accreditamento di amministrazione pubblicatali somme alle scadenze comporterà l'automatica applicazione degli interessi moratori, pari al tasso di interesse praticato dal Tesoriere Comunale sulle anticipazioni di cassa al Comune. Il ritardato ritardo oltre tre mesi nel pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l’obbligo dell’Affittuario di corrispondere gli interessi di mora – senza necessità di messa in mora dell’Affittuario – nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell’inadempimento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all’IPAB al Comune di procedere all’escussione della fideiussione indicata in premessa e comporterà la risoluzione risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento dei danni. La presente ha valore di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del contratto di affitto.Codice Civile. ------------------------
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Samples: Contratto d'Affitto d'Azienda
Canone di affitto. Il 4.1 Salvo che il primo canone annuo, che sarà dell’importo di Euro …. , oltre Iva di legge, a partire dal secondo anno e per tutta la durata contrattuale, il canone annuo di affitto dell’Azienda è pari ad €………. (euro……………….) convenuto tra le Parti in Euro [indicare importo come da
4.2 Il pagamento verrà effettuato in rate trimestrali anticipate da corrispondersi per ogni annata agraria versarsi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente e all’IBANindicatidalla Concedente, entro il 30 novembre dell’anno di scadenza dell’annata agraria (quindi [il 30 novembre 2016 per la prima10 marzo, il 30 novembre 2017 per la seconda, e così via). A partire dal secondo anno di affitto e fino alla scadenza del contratto10 giugno, il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura 10 settembre ed 10 dicembre di ogni anno]. Tali scadenze del 100% dell’indice FOI dell’ISTAT (indice 10 marzo, il 10 giugno , 10 settembre e 10 dicembre di ogni anno, hanno natura di termine essenziale ed il mancato puntuale pagamento potrà far azionare le garanzie previste dall’articolo che segue, ferma restando la facoltà della Concessionaria di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto.
4.3 L’Affittuaria si obbliga altresì a pagare direttamente, ovvero a rimborsare immediatamente alla Concedente qualora la stessa fosse stata incisa direttamente dall’imposta, dietro presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento, le imposte gravanti sugli immobili, terreni e/o fabbricati concessi in affitto con l’Azienda, come di tempo in tempo previste e denominate dalla normativa nazionale dei prezzi al consumo per e/o locale; il mancato puntuale pagamento di tali oneri potrà far azionare le famiglie garanzie previste dall’articolo che segue, ferma restando la facoltà della Concessionaria di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese avvalersi della risoluzione di ottobre dell’anno di pagamento. L’Affittuario diritto del presente Contratto.
4.4 L’Affittuaria non potrà accampare alcuna ragione per in alcun modo ritardare il mancato o ritardato pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni canone pattuito e di credito nei confronti dell’Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura di amministrazione pubblica. Il ritardato ogni altro onere e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo aver eseguito il regolare pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l’obbligo dell’Affittuario di corrispondere gli interessi di mora – senza necessità di messa in mora dell’Affittuario – nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell’inadempimento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all’IPAB di procedere all’escussione della fideiussione indicata in premessa delle rate e comporterà la risoluzione del contratto di affittodegli oneri scaduti.
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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda
Canone di affitto. Il 7.1. Le Parti hanno convenuto che il canone annuo di affitto Affitto (di seguito, il “Canone di Affitto”) che dovrà essere corrisposto dall’Affittuario a AMSC è pari alle quote di ammortamento dei Beni trasferiti in godimento ad €………ALFA con l’azienda commisurate al costo originario dei Beni, quale risulta dalla contabilità del Concedente (di cui all’elenco sub Allegato 4.1.b), maturate durante il periodo di vigenza dell’Affitto, oltre ad IVA, nei limiti dei valori delle quote di ammortamento riconosciute dall’Autorità ai fini tariffari. Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti convengono di determinare provvisoriamente un Canone di Affitto mensile pari ad euro 75.000,00 (euro………………settantacinquemila/00), salvo conguaglio. Il Canone di Affitto non include il godimento di beni immobili che saranno regolati da autonomo e separato accordo contrattuale.)
7.2. Il Canone di Affitto, di cui al precedente articolo 7.1., dovrà essere pagato in rate trimestrali posticipate, a mezzo bonifico bancario da corrispondersi per ogni annata agraria effettuare sul conto corrente che il Concedente comunicherà tempestivamente all’Affittuario. Le Parti concordano che il pagamento della prima rata del Canone di Affitto sia effettuato contestualmente al pagamento della seconda rata e, quindi, entro il 30 novembre dell’anno 30/09/2016.
7.3. Per le eventuali frazioni di scadenza dell’annata agraria (quindi il 30 novembre 2016 per la prima, il 30 novembre 2017 per la seconda, e così via). A partire dal secondo anno di affitto e fino alla scadenza del contrattotrimestre, il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura del 100% dell’indice FOI dell’ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese di ottobre dell’anno di pagamento. L’Affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato o ritardato pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni di credito nei confronti dell’Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura di amministrazione pubblica. Il ritardato pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l’obbligo dell’Affittuario di corrispondere gli interessi di mora – senza necessità di messa in mora dell’Affittuario – nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell’inadempimento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all’IPAB di procedere all’escussione della fideiussione indicata in premessa e comporterà la risoluzione del contratto di affittoverrà conteggiato pro die.
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