Common use of Capitale in caso di decesso Clause in Contracts

Capitale in caso di decesso. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari caso morte designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, il capitale sarà pari: ▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data del decesso, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente ▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo, Poste Vita S.p.A. pagherà il controvalore delle quote assegnate nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato in base al Valore della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la comunicazione del decesso dell’Aderente con modalità indicate nell’art. 13.

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Capitale in caso di decesso. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari caso morte designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, il capitale sarà pari: ▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre inter- corre tra il 31 dicembre precedente la data del decesso, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana setti- mana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente ▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo, Poste Vita S.p.A. pagherà il controvalore delle quote assegnate nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato in base al Valore Unitario della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la comunicazione comunica- zione del decesso dell’Aderente con modalità indicate nell’art. 13.

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Capitale in caso di decesso. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari caso morte designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 1110. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, il capitale sarà pari: ▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre inter- corre tra il 31 dicembre precedente la data del decesso, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana setti- mana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta, con le modalità indicate al precedente Art. 1110. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica complementare ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente dell’Aderente. per Per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo, Poste Vita S.p.A. pagherà il controvalore delle quote assegnate nel Fondo Interno Assicurativo, calcolato in base al Valore Unitario della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita ha ricevuto la comunicazione comunica- zione del decesso dell’Aderente con modalità indicate nell’art. 1312.

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