Common use of Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria Clause in Contracts

Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria. Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria): Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito . Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei Canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: • Assicurazione “danni materiali ai beni”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui beni strumentali oggetto del contratto di leasing. Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale. • Assistenza nella richiesta di contributi agevolativi. L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da: • garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A.. Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge. Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI. I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

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Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria. Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria): Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla concedente Concedente da un terzo fornitoreFornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito . Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivocorrispettivo (Canone Anticipato), mentre il pagamento dei Canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: • Assicurazione “danni materiali ai beni”Assicurazione. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui beni strumentali veicoli oggetto del contratto di leasing. La Concedente, tramite convenzione con una primaria impresa di assicurazioni, propone un contratto di assicurazione riguardante i seguenti rischi: incendio, furto e rapina, danni propri (Kasko). Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale. • Assistenza nella richiesta di contributi agevolativi. L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da: • garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A.. Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge. Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI. I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatoredel cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

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Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria. Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria): Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedenteconcedente) consistente nella concessione in utilizzo utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canonecanone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla da parte del concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatoreutilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà con facoltà, al termine della predetta durata contrattuale contrattuale, di acquistare i beni ad un al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il concedente la proroga del contratto. Fornitore ed Utilizzatore utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamentofinanziamento anche se, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente il concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore dell’utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore all’utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei Canoni periodici canoni generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la della consegna del bene finanziato ovvero da di altro evento contrattualmente indicato. L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti di servizi aggiuntivi: • Assicurazione , quali la copertura assicurativa dei beni; l’utilizzatore può aderire alla danni materiali ai beni”. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui beni strumentali oggetto del contratto di leasing. Maggiori informazioni circa le franchigiepolizza in convenzione” proposta dal concedente, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale. • Assistenza nella richiesta di contributi agevolativi. L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste condizioni stabilite dalla legge, può essere assistita da: • garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A.. Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge. Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEIpolizza stessa. I rischi tipici dell’operazione di della locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatoredell’utilizzatore, sono di natura contrattuale contrattuale, ed economico-economico- finanziaria. Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente l’utilizzatore si assume il connesso rischio di cambio connessocambio. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), l’utilizzatore si assume il rischio che detti Canoni possano l’ammontare dei canoni possa aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: - copertura assicurativa - assistenza di contributi agevolati/leasing agevolati. Con riferimento ai servizi aggiuntivi aventi natura assicurativa, a cui l’utilizzatore ha facoltà di aderire, si rinvia agli strumenti di trasparenza per essi stabiliti dalle normative di settore (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

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Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria. Iscritta all'Albo del Banche al n.2875.3.0 codice ABI 05116ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria): Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla concedente dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito prestabilito. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la il Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto Contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivocorrispettivo (Canone Anticipato), mentre il pagamento dei Canoni canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi: • Assicurazione “danni materiali ai beni”Assicurazione. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui beni strumentali sull’imbarcazione oggetto del contratto di leasing. La Concedente, tramite convenzione con una primaria impresa di assicurazioni, propone un contratto di assicurazione riguardante i seguenti rischi: tutti quelli derivanti dalla navigazione o dai periodi di sosta, oltre che i rischi derivanti dall’installazione, incendio, furto e rapina, scoppio, esplosione, vicende atmosferiche, collisione, naufragio, dirottamento, sabotaggi e atti dolosi in genere nonché i danni derivanti da errori di navigazione e di manovra dell’equipaggio, e in genere ogni avvenimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, i danni provocati a terzi o cagionati da terzi, nonché i rischi del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili. Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale. • Assistenza nella richiesta di contributi agevolativiin relazione alle agevolazioni IVA. L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da: • garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A.. Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge. Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI. I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatoredel cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato. Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

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