FIDEJUSSIONE. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n. del con la quale
FIDEJUSSIONE. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia fideiussoria di durata pari a quella contrattuale, del valore pari al 10%, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore. La garanzia potrà essere rilasciata secondo i modi e le forme previste dagli artt. 103 e 93, co. 7 del d.lgs. 50/2016. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell’Università a far data dalla sottoscrizione del Contratto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 103, comma 5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Università. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
FIDEJUSSIONE. A garanzia del puntuale pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 7) …………… si obbliga a rilasciare a favore di EI apposita garanzia bancaria a prima domanda emessa da primario istituto bancario nazionale, avente importo pari a quello previsto per la prima annualità e durata fino al ……………, che potrà essere escussa trascorsi trenta giorni dalla diffida ad adempiere inoltrata da Ei a mediante raccomandata a/r.
FIDEJUSSIONE. E' l'atto mediante il quale il garante si obbliga personalmente verso Alba Leasing S.p.A., garantendo l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale. La fidejussione è valida ed efficace anche se il debitore principale non ne è a conoscenza. Il fidejussore risponde – eventualmente anche insieme ad altri garanti – sino al concorso di ciò che è dovuto dal debitore principale ed entro il limite dell'importo massimo garantito. Quando le obbligazioni garantite derivano da un contratto di leasing finanziario, il fidejussore risponde delle somme dovute al creditore a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali, risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico del debitore principale. Il creditore non è tenuto a richiedere l'adempimento al debitore principale, prima di agire nei confronti del garante. Il garante corre il rischio che il proprio patrimonio sia soggetto alle azioni di recupero del credito di Alba Leasing S.p.A.
FIDEJUSSIONE. L'"IMPRESA" si impegna a garantire a "CTS" con fideiussione bancaria rilasciata da primaria società, il cui testo è stato predisposto dalla "CTS", d'importo pari all'ammontare complessivo del fatturato trimestrale dell' "IMPRESA" e che l'"IMPRESA" stessa quantifica alla data odierna in euro 10000. Posto quanto sopra, la "CTS" si riserva la possibilità di sospendere il servizio VIACARD e TELEPASS nel caso in cui l' "IMPRESA" non avesse più disponibile la garanzia fidejussoria ovvero quando questa risultase di un importo inferiore del 10% rispetto a quallo del fatturato trimestrale. Rimane fermo l'impegno a garantire altresì l'adempimento delle obbligazioni nei confronti di "CTS" da parte dell' "IMPRESA" anche nel caso in cui dovesse divenire inoperante la garanzia fideiussoria e/o dovessero essere superati i limiti della suddetta garanzia.Rimane inteso che l'Istituto di Credito che presta la garanzia dovrà rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 II comma c.c. e della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
FIDEJUSSIONE. 17.1 A garanzia del puntuale pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Contratto, l’Operatore si impegna a costituire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di firma del presente Contratto una fidejussione rilasciata dal Garante come definito nell’allegato Garanzie.
FIDEJUSSIONE. E’ l’atto mediante il quale il garante si impegna a soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti di TOTAL LEASING SpA da parte dell’Utilizzatore, fino alla concorrenza di un importo massimo predeterminato. Il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio in caso di inadempimento del debitore principale: una volta che il fideiussore abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, egli è surrogato nei diritti che TOTAL LEASING SpA aveva nei confronti del debitore principale. Il fideiussore risponde delle somme dovute dal debitore principale a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico dell’Utilizzatore.
FIDEJUSSIONE. Con il rilascio di una garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la concedente (per il caso di contratto leasing) o la società erogatrice del finanziamento (per il caso di contratto di finanziamento), fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente, o verso la società erogatrice, dal debitore garantito e derivanti da un contratto di leasing o da un contratto di finanziamento. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito. Tra i principali rischi va tenuto presente il pagamento del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo e possibilità per il garante di dover rimborsare alla concedente o alla società erogatrice del finanziamento le somme che tali società devono restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
FIDEJUSSIONE la Polizza fideiussoria o Polizza
FIDEJUSSIONE. A garanzia di eventuali danni e rotture provocate alle strutture e alle attrezzature e comunque a garanzia degli impegni e degli oneri previsti dalla presente convenzione, l’assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, una cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa di almeno € 2.500,00. La fidejussione, ad escussione immediata, dovrà avere validità per un periodo non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo giorno di gestione della palestra.