FIDEJUSSIONE. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n. del con la quale
FIDEJUSSIONE. E’ l’atto mediante il quale il garante si obbliga personalmente verso Alba Leasing S.p.A., garantendo l’adempimento delle obbligazioni del debitore principale. La fidejussione è valida ed efficace anche se il debitore principale non ne è a conoscenza. Il fidejussore risponde – eventualmente anche insieme ad altri garanti – sino al concorso di ciò che è dovuto dal debitore principale ed entro il limite dell’importo massimo garantito. Quando le obbligazioni garantite derivano da un contratto di leasing finanziario, il fidejussore risponde delle somme dovute al creditore a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali, risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico del debitore principale. Il creditore non è tenuto a richiedere l’adempimento al debitore principale, prima di agire nei confronti del garante. Il garante corre il rischio che il proprio patrimonio sia soggetto alle azioni di recupero del credito di Alba Leasing S.p.A.
FIDEJUSSIONE. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia fideiussoria di durata pari a quella contrattuale, del valore pari al 10%, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore. La garanzia potrà essere rilasciata secondo i modi e le forme previste dagli artt. 103 e 93, co. 7 del d.lgs. 50/2016. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell’Università a far data dalla sottoscrizione del Contratto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 103, comma 5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Università. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
FIDEJUSSIONE. E’ l’atto mediante il quale il garante si impegna a soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti di TOTAL LEASING SpA da parte dell’Utilizzatore, fino alla concorrenza di un importo massimo predeterminato. Il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio in caso di inadempimento del debitore principale: una volta che il fideiussore abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, egli è surrogato nei diritti che TOTAL LEASING SpA aveva nei confronti del debitore principale. Il fideiussore risponde delle somme dovute dal debitore principale a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico dell’Utilizzatore.
FIDEJUSSIONE. A garanzia di eventuali danni e rotture provocate alle strutture e alle attrezzature e comunque a garanzia degli impegni e degli oneri previsti dalla presente convenzione, l’assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, una cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa di almeno € 2.500,00. La fidejussione, ad escussione immediata, dovrà avere validità per un periodo non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo giorno di gestione della palestra.
FIDEJUSSIONE. L'Affidatario dovrà produrre, con oneri a suo carico a far data dall'assegnazione e stipula contratto, una fidejussione bancaria a prima chiamata dell’importo pari al 10% dell'importo del contratto come garanzia della fornitura assegnata a favore del CIS S.p.A.
FIDEJUSSIONE. 1. Il Tesoriere è tenuto, su richiesta dell’Ente, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori alle condizioni previste nell’offerta proposta dall’affidatario in sede di gara.
FIDEJUSSIONE. L'"IMPRESA" si impegna a garantire a "CTS" con fideiussione bancaria rilasciata da primaria società, il cui testo è stato predisposto dalla "CTS", d'importo pari all'ammontare complessivo del fatturato trimestrale dell' "IMPRESA" e che l'"IMPRESA" stessa quantifica alla data odierna in euro 10000. Posto quanto sopra, la "CTS" si riserva la possibilità di sospendere il servizio VIACARD e TELEPASS nel caso in cui l' "IMPRESA" non avesse più disponibile la garanzia fidejussoria ovvero quando questa risultase di un importo inferiore del 10% rispetto a quallo del fatturato trimestrale. Rimane fermo l'impegno a garantire altresì l'adempimento delle obbligazioni nei confronti di "CTS" da parte dell' "IMPRESA" anche nel caso in cui dovesse divenire inoperante la garanzia fideiussoria e/o dovessero essere superati i limiti della suddetta garanzia.Rimane inteso che l'Istituto di Credito che presta la garanzia dovrà rinunciare espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 II comma c.c. e della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
FIDEJUSSIONE. A garanzia del puntuale pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 7) …………… si obbliga a rilasciare a favore di EI apposita garanzia bancaria a prima domanda emessa da primario istituto bancario nazionale, avente importo pari a quello previsto per la prima annualità e durata fino al ……………, che potrà essere escussa trascorsi trenta giorni dalla diffida ad adempiere inoltrata da Ei a mediante raccomandata a/r.
FIDEJUSSIONE. L’erogazione dell’anticipo è subordinata, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di un contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo redatto secondo le forme stabilite nell’Avviso e comunque secondo quanto previsto dal modello ministeriale di cui al D.M. n. 96 del 22 aprile 1997. La fideiussione prevista da presentarsi a corredo della richiesta dell’erogazione del 20%- a garanzia delle restituzioni, ove necessaria per qualsiasi causa, degli importi oggetto dei pagamenti medesimi, maggiorati degli interessi di legge - deve essere rilasciata da una compagnia assicurativa ovvero da un istituto bancario ovvero da parte di intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993. La fidejussione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta. La stessa dovrà valere fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e comunque fino alla dichiarazione di svincolo da parte del Ministero.