Common use of Caratteristiche specifiche della protezione indi- viduale Clause in Contracts

Caratteristiche specifiche della protezione indi- viduale. Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad ope- ra di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa integrazione sono Banca IMI e Credit Suisse Internatio- nal. Si segnala che le due controparti potrebbero avere nel corso della durata contrattuale meriti creditizi (rating) differenti. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del pri- mo investimento nella componente esterna dei Percorsi Opportunità, che può avvenire alternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso. Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione del- la controparte finanziaria associata al singolo Contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso. La Compagnia ha sottoscritto con le suddette contropar- ti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che inten- dono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il con- trovalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L’incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finan- ziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezio- ne,i quali Accordi non implicano l’esistenza o l’insorgen- za di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra il Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca IMI. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell’accordo: • ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione interessato; questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor. In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal contro- valore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolva il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta al Contraente. Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitui- sce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita. Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna contro- parte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse. Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si im- pegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli ac- cordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall’applicazione della strategia di protezione iTIPP so- pra descritta. L’obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni fi- nanziarie derivanti dall’esecuzione dell’accordo di prote- zione, in modo tale che essa possa integrare il controvalo- re della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse proble- matiche operative indipendenti dalla volontà della Compa- gnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Contraente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Xxxxxxx non venga integrato. Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le contropar- ti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valo- re della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni. Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra men- zionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consu- lenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.

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Caratteristiche specifiche della protezione indi- viduale. Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad ope- ra di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa que- sta integrazione sono Banca IMI Intesa Sanpaolo e Credit Suisse Internatio- nalInternational. Si segnala che le due controparti potrebbero avere nel corso della durata contrattuale meriti me- riti creditizi (rating) differenti. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del pri- mo primo investimento nella componente esterna dei Percorsi Opportunità, che può avvenire alternativamente al- ternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso. Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione del- la controparte finanziaria associata al singolo Contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso. La Compagnia ha sottoscritto con le suddette contropar- ti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che inten- dono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il con- trovalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L’incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finan- ziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezio- ne,i quali Accordi non implicano l’esistenza o l’insorgen- za di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra il Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca IMIIntesa Sanpaolo. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell’accordo: • ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione interessato; questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor. In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal contro- valore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolva il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta al Contraente. Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitui- sce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita. Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna contro- parte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse. Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si im- pegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli ac- cordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall’applicazione della strategia di protezione iTIPP so- pra descritta. L’obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni fi- nanziarie derivanti dall’esecuzione dell’accordo di prote- zione, in modo tale che essa possa integrare il controvalo- re della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse proble- matiche operative indipendenti dalla volontà della Compa- gnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Contraente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Xxxxxxx non venga integrato. Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le contropar- ti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valo- re della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni. Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra men- zionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consu- lenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

Caratteristiche specifiche della protezione indi- viduale. Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad ope- ra di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa integrazione sono Banca IMI e Credit Suisse Internatio- nal. Si segnala che le due controparti potrebbero avere nel corso della durata contrattuale meriti creditizi (rating) differenti. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del pri- mo primo investimento nella componente esterna dei Percorsi OpportunitàOp- portunità, che può avvenire alternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso. Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione del- la controparte finanziaria associata al singolo Contratto contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso. La Compagnia ha sottoscritto con le suddette contropar- ti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che inten- dono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il con- trovalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L’incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finan- ziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezio- ne,i quali Accordi non implicano l’esistenza o l’insorgen- za di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra il l’Investitore-Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca IMI. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell’accordo: • ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione interessato; questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor. In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal contro- valore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolva il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta al Contraente. Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitui- sce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita. Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna contro- parte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse. Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si im- pegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli ac- cordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall’applicazione della strategia di protezione iTIPP so- pra descritta. L’obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni fi- nanziarie derivanti dall’esecuzione dell’accordo di prote- zione, in modo tale che essa possa integrare il controvalo- re della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse proble- matiche operative indipendenti dalla volontà della Compa- gnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Contraente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Xxxxxxx non venga integrato. Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le contropar- ti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valo- re della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni. Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra men- zionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consu- lenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessaall’investitore.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

Caratteristiche specifiche della protezione indi- viduale. Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad ope- ra di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa que- sta integrazione sono Banca IMI Intesa Sanpaolo e Credit Suisse Internatio- nalInternational. Si segnala che le due controparti potrebbero avere nel corso della durata contrattuale meriti me- riti creditizi (rating) differenti. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del pri- mo primo investimento nella componente esterna dei Percorsi Opportunità, che può avvenire alternativamente al- ternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso. Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione del- la controparte finanziaria associata al singolo Contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso. La Compagnia ha sottoscritto con le suddette contropar- ti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che inten- dono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il con- trovalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L’incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finan- ziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezio- ne,i quali Accordi non implicano l’esistenza o l’insorgen- za di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra il Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca IMIIntesa Sanpaolo. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell’accordo: • ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione interessato; valore della componente esterna superiore al floor; in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor. In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal contro- valore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolva il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta al Contraente. Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitui- sce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita. Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna contro- parte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse. Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si im- pegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli ac- cordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall’applicazione della strategia di protezione iTIPP so- pra descritta. L’obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni fi- nanziarie derivanti dall’esecuzione dell’accordo di prote- zione, in modo tale che essa possa integrare il controvalo- re della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse proble- matiche operative indipendenti dalla volontà della Compa- gnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Contraente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Xxxxxxx non venga integrato. Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le contropar- ti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valo- re della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni. Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra men- zionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consu- lenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.

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