Switch volontario Clausole campione

Switch volontario. Trascorsi trenta giorni dall’investimento del Premio Uni- co Iniziale, il Contraente può chiedere di trasferire ad al- tri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti: 1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Questi limiti si applicano solo ai percorsi liberi;
Switch volontario. In qualsiasi momento successivo all’investimento del Premio Unico Iniziale e del primo Premio Ricorrente, il Contraente può richiedere di trasferire tutte le Quote investite nel Fondo Doppio Centro Accumulo nel Fon- do Doppio Centro Base. Non è possibile il trasferimento parziale delle Quote. La Compagnia provvede al trasfe- rimento (disinvestimento dal Fondo Doppio Centro Ac- cumulo e contestuale investimento nel Fondo Doppio Centro Base) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle Quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore Quota di- sponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un Giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo Gior- no lavorativo successivo. Le richieste di Switch arrivate in Compagnia in un gior- no non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al Trasferimento delle Quote tra Fondi il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.
Switch volontario. Trascorsi trenta giorni dall’investimento del Premio Uni- co Iniziale, il Contraente può chiedere di trasferire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti: • il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata (trasferimento in entrata) e il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita (trasferimento parziale in uscita), devono essere almeno pari a 1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibili- tà di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Questi limiti si applicano solo ai percorsi liberi; • in seguito all’operazione di trasferimento il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella compo- nente esterna almeno pari al 10%. Questi limiti si appli- xxxx ai percorsi guidati e a quelli liberi; • in seguito all’operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Conservati- vo, 15 nel Percorso Libero Moderato, 20 nel Percorso Libero Dinamico. Per tutti i percorsi liberi il numero mi- nimo di fondi esterni deve essere pari a 5. Per il Percorso Tattico, il Contraente, non prima del 15 febbraio 2021, potrà richiedere di trasferire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse a condizione che vengano rispettati i limiti di inve- stimento riportati nella tabella dell’Art. 9.4. Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica dei limiti sopra descritti è l’ultimo noto al momento della ri- chiesta di trasferimento. La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezio- ne della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valo- re unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavorativo successivo. Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mer- coledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta. Per i trasferimen...
Switch volontario. Il Contraente può richiedere di trasferire in tutto o in parte le quote investite in uno o più Fondi Interni e/o Esterni diversi da quelli scelti in precedenza. Il Contraente può chiedere lo switch, a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dall’efficacia del Contratto e a condizione che alla data di richiesta di trasferimento l’Assicurato sia in vita. Se la richiesta di switch coinvolge il Fondo Crescita Stabile, la Compagnia provvede al trasferimento delle Quote (disinvestimento e contestuale investimento) il mercoledì della terza settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il Valore Unitario delle Quote rilevato in quella data. Dalla data di trasferimento il Contraente non potrà investire nel Fondo Crescita Stabile Monetario Dedicato, nè tramite switch volontario nè tramite il versamento di un Premio Aggiuntivo, prima dei successivi 3 mesi. Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente dodici trasferimenti di quote. I successivi, effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 Euro ciascuno.
Switch volontario. (trasferimenti tra le componenti del contratto su iniziativa del Cliente) Per ulteriori dettagli sullo Switch volontario si rimanda all’Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione.
Switch volontario. Trascorsi trenta giorni dall’investimento del premio iniziale, il Contraente può richiedere di trasferire in tutto o in parte le quote investite in uno o piú fondi ad altri fondi diversi da quelli scelti in precedenza. Si precisa che lo switch volontario non è applicabile al Percorso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno. Il Contraente può chiedere lo switch, a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e vengano rispettati i limiti di importo e ripartizione previsti. Sito internet Sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx sono disponibili i Regolamenti dei Fondi Interni e vengono indicatii siti delle rispettive Società di Gestione per la consultazione dei Regolamenti degli OICR, che per comodità e pronto riferimento sono anche di seguito riportati: xxx.xxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx xxx.xxxxxxx.xx xxx.xxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx
Switch volontario. È l’operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti del contratto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste.
Switch volontario. Trascorsi trenta giorni dall’investimento del versamento iniziale, l’Investitore può chiedere di trasferire ad altri fon-
Switch volontario. Trascorsi trenta giorni dall’investimento del premio iniziale, il Contraente può richiedere di trasferire in tutto o in parte le quote investite in uno o piú fondi ad altri fondi diversi da quelli scelti in precedenza. Il Contraente può chiedere lo switch, a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e vengano rispettati i limiti di importo e ripartizione previsti. Sito internet Sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaololife.ie sono disponibili i Regolamenti dei Fondi Interni e vengono indicatii siti delle rispettive Società di Gestione per la consultazione dei Regolamenti degli OICR, che per comodità e pronto riferimento sono anche di seguito riportati: www.amundi.com www.blackrockinvestments.it www.carmignac.com www.eurizoncapital.lu www.fidelity-italia.it www.franklintempleton.lu www.golmansachsfunds.co.uk www.invesco.it www.jpmam.it www.mandgitalia.it www.morganstanleyinvestmentfunds.com www.nb.com www.nnip.com www.am.pictet.it www.pimco.com www.schroders.com www.vontobel.com Il Cliente deve prendere visione dei Regolamenti dei Fondi Interni/OICR rilavanti per il contratto prima della sottoscrizione dello stesso.

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  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa. L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: • INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000; • ASL e/o enti similari.

  • Importo contrattuale L'importo complessivo dell'accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti attuativi per l'intera durata di validità dello stesso, è pari a xxxxxxxxxxxxx € . Tale valore resta fisso e invariabile. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante tramite stipula di contratti normativi o ordini di servizio. L’operatore economico non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro. Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione da richiedere e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro. L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell'appaltatore, il quale invece è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Ancona in base alle proprie esigenze. Il Comune di Ancona ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo o ordine di servizio si farà riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a …………..% da applicarsi sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) Il contratto è stipulato a misura

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Responsabilità del Concessionario 6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. 6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto: a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa; b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 ( euro due milioni/00) per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio; c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori; d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.