Common use of Carenza Clause in Contracts

Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i esclusivamente, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario. Italiana Assicurazioni S.p.A non applicherà, entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 10 qualora il decesso sia conseguenza diretta di: a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Gli importi liquidabili, in considerazione della natura finanziaria del Fondo e della volatilità del valore dello stesso, potranno essere anche inferiori al premio investito.

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Sources: Prospetto d'Offerta

Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i esclusivamenteprimi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitarionulla è dovuto. Italiana Assicurazioni S.p.A A. non applicherà, applicherà entro i primi sei 6 mesi dalla decorrenza dal perfezionamento del contratto, contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 10 all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta didiretta: a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizzadel contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizzadel contratto; c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizzadel contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Gli importi liquidabiliNon è richiesto alcun accertamento di carattere sanitario . L’Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni relative al suo stato di salute contenute nella Proposta. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), in considerazione della natura finanziaria del Fondo e della volatilità del valore dello stessoovvero ad altra patologia a essa collegata, potranno essere anche inferiori al premio investitoil capitale assicurato non sarà pagato.

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Sources: Temporary Life Insurance Contract

Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medicaPer la sola Copertura Aggiuntiva Individuale di cui all’Art. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i esclusivamente, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero 20 delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario. Italiana Assicurazioni S.p.A non applicherà, entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 10 qualora Condizioni Generali di Assicurazione (tutte le opzioni) nel caso in cui il decesso sia conseguenza diretta di: a. di patologie manifestatesi/diagnosticate/sottoposte ad accertamenti e/o cure prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, la garanzia decorre dopo un periodo di 1 anno dalla data di adesione del singolo Assicurato. *Comprensivo di quota premio assicurativo e costi amministrativi Nel caso di soluzione di continuità nell’adesione alla Copertura Aggiuntiva Individuale prevista dalla presente Convenzione, il periodo di carenza di cui al comma che precede inizierà a decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, in sede di rinnovo annuale, scelga di attivare una diversa opzione tra quelle previste dall’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Copertura Aggiuntiva Individuale, che preveda una somma assicurata più elevata rispetto all’opzione attivata in precedenza, il periodo di carenza di cui al primo comma del presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente limitatamente alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di provenienza. A parziale deroga di quanto indicato al primo comma del presente Articolo, per gli assicurati che abbiano attivato la Copertura Aggiuntiva Individuale in vigenza della Convenzione TCM n. 20892 stipulata da EMAPI con Società Cattolica di Assicurazione, il periodo di carenza di cui al primo comma è fissato in 1 anno dalla data di prima adesione, a condizione che la posizione scaduta alle ore 24:00 del 31.01.2023 venga rinnovata senza soluzione di continuità (e comunque entro 30 gg dalla scadenza) attivando una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore opzioni della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabiliCopertura Aggiuntiva Individuale previste all’Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che abbiano come conseguenza garantisca una somma assicurata analoga, ovvero superiore nel limiti del 10%, rispetto alla Copertura Aggiuntiva Individuale attivata con la morteConvenzione TCM scaduta. Gli importi liquidabiliNel caso in cui, invece, la somma assicurata della nuova opzione prescelta superi del 10% quella attivata in considerazione vigenza della natura finanziaria Convenzione TCM n. 20892 EMAPI/Società Cattolica di Assicurazione, il periodo di carenza di cui al primo comma del Fondo e della volatilità presente Articolo inizierà a decorrere nuovamente, limitatamente alla maggiore somma prevista dall’opzione prescelta rispetto a quella prevista dall’opzione di provenienza incrementata del valore dello stesso, potranno essere anche inferiori al premio investitosuddetto 10%.

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Sources: Insurance Agreement

Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medicaPer la sola copertura Aggiuntiva Individuale/Art. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i esclusivamente, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario. Italiana Assicurazioni S.p.A non applicherà, entro i primi sei 16 la garanzia decorre dopo un periodo di carenza di 12 mesi dalla decorrenza data di adesione del contratto, la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a singolo Assicurato. Fermo quanto previsto al punto 10 qualora I comma del successivo Art. 27, per la sola copertura Aggiuntiva Individuale/Art. 16, nel caso in cui il decesso verificarsi della non autosufficienza sia conseguenza diretta di: a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute di patologie nervose o mentali dovute a causa organica (ad esempio, il morbo di Alzheimer o di Parkinson ovvero altre demenze invalidanti) il periodo di carenza è di 24 mesi. Per la sola copertura Aggiuntiva Individuale/Art. 16, non attivata in continuità di adesione alla medesima copertura con la precedente Convenzione LTC EMAPI-PosteVita, nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguenza di patologie manifestatesi/diagnosticate prima della data di adesione e/o infortuni avvenuti prima di detta data, il periodo di carenza è di 24 mesi. Nel caso di soluzione di continuità nell’adesione alla presente Convenzione i periodi di carenza di cui ai commi che precedono inizieranno a decorrere ex-novo dalla data di ri-adesione dell’Assicurato. Nel caso in cui lo stato di non autosufficienza sia dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico avvenuti dopo l’entrata in vigore della polizza: tifodell’assicurazione, paratifonon trova applicazione la carenza di cui ai precedenti capoversi. I casi di non autosufficienza avvenuti durante il periodo di carenza e conseguenti a malattie e/o infortuni così come indicati ai primi tre commi del presente Articolo, difteriteliberano la Società dagli obblighi contrattuali e causano la rescissione del contratto relativamente al singolo Assicurato, scarlattinacon il conseguente rimborso dei premi versati al netto dei caricamenti. La presente Convenzione opera, morbilloa tutti gli effetti - per la validità delle coperture, tetanoivi compresa la decorrenza dei periodi di carenza, vaiolole modalità e validità delle adesioni -, poliomielite anteriore acutasenza soluzione di continuità con la Convenzione per non autosufficienza/LTC (LONG TERM CARE) n. 101 (e i relativi Certificati) stipulata da EMAPI con PosteVita scaduta alle ore 24 del 30.04.2019, meningite cerebro- spinalegià attivata, polmonitea tutti gli effetti, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A senza soluzione di continuità rispetto alla Convenzione per non autosufficienza/LTC (LONG TERM CARE) n.100.000 (e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Gli importi liquidabili, in considerazione della natura finanziaria del Fondo e della volatilità del valore dello stesso, potranno essere anche inferiori al premio investitoi relativi Certificati) stipulata da EMAPI con Assicurazioni Generali.

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Sources: Convenzione Polizza Collettiva

Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, Italiana Assicurazioni S.p.A corrisponderà ai Beneficiari, esclusivamente, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario. Italiana Assicurazioni S.p.A non applicherà, entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 10 qualora il decesso sia conseguenza diretta di: a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza; c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Gli importi liquidabili, in considerazione della natura finanziaria del Fondo e della volatilità del valore dello stesso, potranno essere anche inferiori al premio investito.

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Sources: Prospetto d'Offerta

Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora Per Assicurati con età assicurativa inferiore a 60 anni qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i esclusivamenteprimi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitarionulla è dovuto. Italiana Assicurazioni S.p.A A. non applicherà, applicherà entro i primi sei 6 mesi dalla decorrenza dal perfezionamento del contratto, contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 10 all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta didiretta: a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizzadel contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizzadel contratto; c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizzadel contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Gli importi liquidabiliRimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. È obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario. Per gli Assicurati con età assicurativa uguale o maggiore a 60 anni, sono sempre obbligatori gli accertamenti sanitari. Italiana Assicurazioni S.p.A. può richiedere accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti, in considerazione della natura finanziaria base alle informazioni rilasciate con il Questionario sanitario. A questo proposito si ricorda al Contraente e agli Assicurati di leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze, contenute in Proposta, relative alla compilazione del Fondo e della volatilità del valore dello stesso, potranno essere anche inferiori al premio investitoQuestionario Sanitario.

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Sources: Temporary Life Insurance Contract

Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i esclusivamente, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario. Italiana Assicurazioni S.p.A non applicherà, entro i primi sei Viene applicato un periodo di carenza di 3 mesi dalla decorrenza data di perfezionamento del contrattoContratto, durante il quale l’assicurazione resta sospesa. Nel caso in cui l’evento assicurato - Decesso o Invalidità Totale e Per- manente dell’Assicurato - si verifichi durante detto periodo di carenza la Compagnia non è tenuta al pagamento del Capitale assicurato ma si limita a restituire il premio versato al netto delle imposte relative alla garanzia del ramo danni. Tale limitazione sopraindicata non si applica e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 10 qualora Compagnia corrisponde integralmente la prestazione assicurata nel caso in cui, durante il decesso sia periodo di carenza, il Decesso o l’Invalidità Totale Permanente avvengano per conseguenza diretta didiretta: a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata l’en- trata in vigore della polizzadel contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetanomor- billo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinalecerebro - spi- nale, polmonite, encefalite epidemicaepideica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragicaemorragi- ca, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemicaendemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizzadel con- tratto; c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizzadel contratto, intendendo inten- dendo per infortunio (fermo quanto disposto al successivo articolo Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Gli importi liquidabili, in considerazione della natura finanziaria del Fondo e della volatilità del valore dello stesso, potranno essere anche inferiori al premio investitomorte o l’Invalidità Totale Permanente.

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Sources: Insurance Agreement