Common use of Carenza Clause in Contracts

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi a visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a 12 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso in cui, durante il periodo di Carenza, il decesso o la perdita di autosufficienza avvengano per conseguenza diretta:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Rivalutabile, Unit Linked E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Rivalutabile, Unit Linked E Di Puro Rischio

Carenza. Qualora Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato acconsenta dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, inoltre, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresaed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Se l’Assicurato si sottopone a visita medica, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato ma rifiuta di effettuare il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a 12 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituitotest sull’HIV, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedenteXxxxxxx sarà esteso a 7 anni. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale Qualora l’evento assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso in cui, si verifichi durante il periodo di Carenza, il la Compagnia corrisponderà una somma pari all’importo della Riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale. Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l’evento assicurato sia conseguenza diretta di: ▪ Infortunio; ▪ shock anafilattico; ▪ una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la perdita di autosufficienza avvengano per conseguenza diretta:Decorrenza del Programma Assicurativo: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

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Samples: www.assicurazionimutuo.com, www.metlife.it

Carenza. Qualora Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato acconsenta dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, inoltre, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresaed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Se l’Assicurato si sottopone a visita medica, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato ma rifiuta di effettuare il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a 12 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituitotest sull’HIV, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedenteXxxxxxx sarà esteso a 7 anni. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale Qualora l’evento assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso in cui, si verifichi durante il periodo di Carenza, il la Compagnia corrisponderà una somma pari all’importo della Riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale. Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l’evento assicurato sia conseguenza diretta di: ▪ Infortunio; ▪ shock anafilattico; ▪ una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la perdita di autosufficienza avvengano per conseguenza diretta:Decorrenza del Programma Assicurativo: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

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Samples: www.metlife-per-te.it

Carenza. Qualora Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo. Tale p eri o d o d i Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato acconsenta dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, inoltre, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabi l i . Tal e periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresaed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Se l’Assicurato si sotto p o ne a visita medica, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato ma rifiuta di effettuare il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a 12 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituitotest sull’HIV, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedenteXxxxxxx sarà esteso a 7 anni. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale Qualora l’evento assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso in cui, si verifichi durante il periodo di Carenza, il la Compagnia corrisponderà una somma pari al l ’i mp o r to della Riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale. Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l’evento assicurato sia conseguenza diretta di: ▪ Infortunio; ▪ shock anafilattico; ▪ una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la perdita di autosufficienza avvengano per conseguenza diretta:Decorrenza del Programma Assicurativo: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, pol mo nite, en c efal i te epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonello si, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi x x, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx generalizzata, encefalite post-vaccinica.

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Samples: www.americanexpress.com

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi a visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, decesso dell’Assicurato avvenga entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a 12 primi sei mesi dalla Decorrenza data di decorrenza del contratto per Contratto e quest’ultimo sia in regola con il pagamento del premio, il capitale assicurato non sarà pagato e in suo luogo verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso. La Società non applicherà la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC limitazione sopraindicata e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce pertanto la prestazione assicurata ma si limita - dovuta sarà pari al verificarsi dell’evento capitale assicurato - indicato in polizza, qualora il decesso sia conseguenza diretta: • di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; • di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza; • di infortunio – intendendosi per tale l’evento dovuto a restituire i premi versati rispettivamente per causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia gravedata di decorrenza. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel Si specifica che nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituitodecesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di conclusione del Contratto e sia dovuto ad infezione da HIV, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso non sarà pagato ed in cui, durante il periodo di Carenza, il decesso o la perdita di autosufficienza avvengano per conseguenza diretta:suo luogo verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Caso Morte a Vita Intera a Capitale E Premio Annuo Costante

Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC morte (o morte e Malattia graveInvalidità permanente). L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di della Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costiCosti. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a di 12 mesi dalla Decorrenza del contratto per la data di attivazione della copertura caso mortemorte (o morte e Invalidità permanente), 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante durante il periodo di Carenza quale l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati rispettivamente per la il premio versato nella copertura caso morte, per la copertura LTC morte (o morte e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia graveInvalidità permanente). Qualora la copertura caso morte, LTC morte (o morte e Malattia grave Invalidità permanente) sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di assicurazione - l’applicazione della del periodo di Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte (o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC morte e Invalidità permanente) fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale assicurato della copertura caso morte (o la rendita assicurata della copertura LTC morte e Invalidità permanente) solo nel caso in cui, durante il periodo di Carenza, il decesso o la perdita di autosufficienza avvengano l’invalidità permanente avvenga per conseguenza diretta:: ▪ di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; ▪ di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente); ▪ di infortunio avvenuto dopo l’attivazione della copertura caso morte (o morte e invalidità permanente), intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al punto 2.1 Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o l’Invalidità permanente. Qualora la copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente) sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di assicurazione - l’applicazione del periodo di Carenza di 5 anni per la Sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso il capitale assicurato della copertura caso morte (o morte e Invalidità permanente) fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Rivalutabile, Unit Linked E Di Puro Rischio