INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità dell'Aderente/Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE dichiarazione del medico curante • qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale. Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, la Compagnia dovrà ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici. Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”. A lei e ai suoi familiari spetta invece: • sciogliere da ogni riserbo i medici curanti • consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi. Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Xxxx riporta una frattura scomposta al femore. Nei successivi 8 mesi viene sottoposta a più operazioni.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Questa garanzia si attiva, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE copia della Richiesta di Adesione alle coperture assicurative e dell’eventuale Questionario Anamnestico; - dichiarazione della Contraente attestante l’importo della rata del Prestito; - dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante; - copia della cartella clinica. La documentazione andrà presentata al verificarsi del sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità, in caso di Finanziamento, pari alle rate mensili (con esclusione della maxirata finale) che scadono durante il restante periodo di inabilità o, in caso di Locazione finanziaria, ai canoni mensili (con esclusione del riscatto finale) che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del Sinistro. Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicar- si alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo in- terrompere la propria attività o occupazione per la stessa Malattia o Infortu- nio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9 Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. ▪ modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito dell’Assicuratore in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni: dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale); − indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile; − fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale; ▪ dichiarazione della Banca attestante l’importo della Rata mensile del Finanziamento; ▪ dichiarazione del Sinistro compilata dal medico curante; ▪ copia del certificato del Pronto Soccorso; ▪ copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; ▪ copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione; ▪ i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale. La documentazione andrà presentata al verificarsi del Sinistro e allo scadere di ogni periodo di Inabilità certificato dal medico. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili del finanziamento che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante Inabilità Temporanea Totale dovuta a alla data del Sinistro. Infortunio o Malattia, in ogni caso nei Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la Tutti limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere la propria copertura) attività o occupazione per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9 Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicate sul certificato medico.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Questa garanzia opera in sostituzione della garanzia Perdita d’Impiego qualora al momento del Sinistro l’Assicurato non sia più un Lavoratore Dipendente Privato. ASSICURATI GARANTITI RISCHIO PRESTAZIONE Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Garanzia presente nel solo Pacchetto 2, acquistabile dai soli Lavoratori dipendenti pubblici e Lavoratori autonomi.