Common use of Cartello di cantiere Clause in Contracts

Cartello di cantiere. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. L’Appaltatore provvederà ai necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l’Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Adeguamento E Manutenzione, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Il Mantenimento Della Funzionalità, L’adeguamento a Norma E La Ristrutturazione Degli Immobili

Cartello di cantiere. 1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre esporre, in sitoogni sito oggetto di intervento, prima dell’effettivo inizio almeno un numero esemplare di cartello indicatore dei lavori. Nei siti interessati da lavori puntuali di notevole entità ed estensione, con ogni onere a proprio caricoo che si affacciano su più spazi pubblici, un cartello indicatore, con le i cartelli indicatori saranno esposti in doppio esemplare. Le dimensioni dei cartelli saranno di almeno cm. 50 di base per cm 100 di base altezza. 2. I cartelli di cantiere predisposti ed esposti a cura dell’appaltatore, saranno realizzati in conformità del modello fornito dall’Amministrazione, saranno stampati in quadricromia su supporto durevole alle intemperie, e 200 di altezza, recanti recheranno le descrizioni del Progetto Generale e del singolo intervento, oltre alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. L’Appaltatore provvederà ai necessari Sarà inoltre compito e onere dell’appaltatore curarne gli aggiornamenti periodici dei dati riportati. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto e le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento ordinarie manutenzioni e/o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l’Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di € 1.000,00ripristini.

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Samples: Construction Contract

Cartello di cantiere. L’appaltatore L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, sito un numero adeguato di esemplari del cartello indicatore, da concordare con la Direzione Lavori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti la Stazione appaltante, l’oggetto dei lavori e il loro importo, i nominativi dell’Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori e Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell’art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, devono essere altresì indicati i nominativi di tutte le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero Imprese subappaltatrici o dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. L’Appaltatore provvederà ai cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali curandone i necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l’Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di € 1.000,00periodici.

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Samples: Fornitura in Opera Di Elementi Di Arredo Urbano