CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI Clausole campione

CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI. Sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti: - Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; - Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, onoranze funebri, armi, cartochiromanzia, magia ed occultismo, relazioni personali, editoria e proiezioni pornografiche o a sfondo sessuale e ogni materiale vietato ai minori. - Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. La Zona Territoriale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: - Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; - La reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI. Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni
CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI. 1) Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni – Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento: ▪ all’interno dei reparti e servizi di degenza ospedaliera; ▪ presso i locali del servizio d’emergenza del Pronto Soccorso/Rianimazione (ad esclusione della sala d’aspetto per i familiari), le camere mortuarie; ▪ presso la cappella ed i luoghi di culto.
CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI. 1) Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento all’interno dei locali in cui sono direttamente erogati i servizi sanitari e socio-sanitari.
CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI. 1. Luoghi esclusi. Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento nei seguenti luoghi: • Interno dei reparti e servizi sanitari ospedalieri, escluse le sale di attesa • Camere mortuarie e locali di servizio direttamente collegati e aperti al pubblico • Cappella e luoghi di culto • Auto di rappresentanza o destinate a compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo. • Aree particolari escluse su richiesta motivata delle Direzioni di Presidio o Distretto
CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI l prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni: non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione: • servizi di onoranze funebri; • prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale; • prodotti farmaceutici; • pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco; • prodotti alcolici; • materiale pornografico o a sfondo sessuale; • messaggi offensivi, nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali di dell'ASP Ragusa; • prodotti stupefacenti; • cartomanzia ed attività similari. L'Azienda Sanitaria si riserva comunque la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione, attraverso il Comitato Etico di Garanzia di cui all'articolo successivo, qualora ravvisi potenziali danni all'immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.

Related to CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).