Contratti di sponsorizzazione Clausole campione

Contratti di sponsorizzazione. (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
Contratti di sponsorizzazione. 1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: * in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; * non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; * non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola; * nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. 2. Il Dirigente Scolastico stipula contratti che vedono la scuola in qualità di sponsorizzata, ma non in qualità di sponsor. 3. Possono essere accolte sponsorizzazioni con vincolo di destinazione per specifiche attività o progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ovvero sponsorizzazioni non finalizzate. 4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli od oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola 5. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non può comportare, in nessun caso, la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per l’amministrazione scolastica di astenersi dal comunicare allo sponsor dati personali. 6. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
Contratti di sponsorizzazione. (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor ((per importi superiori a quarantamila euro)), si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
Contratti di sponsorizzazione. (art. 45, comma 2, lettera b del D.I. n. 129/2018) 1. Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/o le attività di tali aziende non devono essere in contrasto con le finalità educative e culturali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento minorile, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente etc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, della scuola e della cultura. 2. Ogni contratto di sponsorizzazione deve essere ispirato ai principi della correttezza e trasparenza e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e servizi da parte dell’Istituzione Scolastica e/o degli alunni. 3. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. 4. Ogni contratto ha una durata annuale e il soggetto interessato deve comunicare alla scuola: a) finalità e intenzioni educativo-formative; b) intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola. 5. L’Istituto si impegna a garantire un ritorno di immagine allo sponsor mediante la comparsa del logo e/o del suo nominativo sul materiale informativo prodotto dall’Istituto in relazione all’evento che vede coinvolto il finanziatore. 6. L’Istituto dovrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare qualsiasi sponsorizzazione nei seguenti casi: a) esistenza di un conflitto di interessi tra attività scolastica e quella dell’azienda sponsor;
Contratti di sponsorizzazione. 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44 del 01.02.2001. L'Istituto può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma associativa, per favorire il miglioramento dell’offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i criteri previsti dal presente regolamento. I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti con la funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere conflitti d’interesse tra l’attività dell’amministrazione e quella privata. I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati esclusivamente con soggetti che, per finalità statutarie, attività svolte o per altre circostanze, abbiano dimostrato attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione esclusiva, la distribuzione esclusiva o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope. Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale. In nessun caso la prestazione a carico dell’Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati personali di alunni o dipendenti allo sponsor. Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto: a) il sostegno ad attività di natura culturale o artistica; b) la fornitura di libri, materiale didattico, attrezzature, hardware, software, ecc.; c) il sostegno ad attività di carattere sportivo; d) il sostegno a iniziative volte a favorire l’integrazione scolastica. e) il sostegno ad attività di ricerca e laboratoriale;
Contratti di sponsorizzazione. (art. 45, comma 2, lettera b del D.I. n. 129/2018)
Contratti di sponsorizzazione. I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, fra l’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxxxxx” e soggetti privati e associazioni senza fini di lucro. Mediante tali accordi la scuola si obbliga a favorire la diffusione del marchio (o di altri elementi distintivi e/o materiale concordato) del soggetto sponsorizzante. Lo “sponsor”, a sua volta, si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, e/o a fornire beni e/o a fornire servizi a titolo completamente o parzialmente gratuito.
Contratti di sponsorizzazione. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceolo- giche:Beni voluttuari in genere.
Contratti di sponsorizzazione. 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. 2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.