Common use of Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Clause in Contracts

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS24»: VERDE E ARREDO URBANO 2. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/16, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 6. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 2,3, nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. d.P.R. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS24OS30»: VERDE E ARREDO URBANO, I Classifica “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”. . 2. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/16D.Lgs.50/16, non sono previsti lavori appartenenti apparteneti a categorie scorporabili, come meglio specificati nell’allegato << A>>. 63. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 2,3, nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo 61 degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 207 del 2010 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS24»: VERDE STRADE, AUTOSTRADE, PONTI , VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARE METROPOLITANE, FUNICOLARI E ARREDO URBANO 2PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTA “OG3”. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 105 8 del D.LgsD.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991, dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell’articolo 30 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, di seguito indicata quale parte integrante e sostanziale. 50/16Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 6scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. I lavori appartenenti a categorie categoria generali o specializzate (serie “OG”) dell’allegato «A» al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse diversa da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore a Euro 150.000, possono devono essere realizzati dall’appaltatore anche solo se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo ogni caso l’impresa subappaltatrice l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 2,3in numero uno, nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.” di seguito indicata. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI Lavori di Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000 Euro Incidenza manodopera ( % ) 1 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI , VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARE METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI Prevalente OG3 2.717.587,45 22

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 61 del D.P.R. 207 del 2010 e n. 207/2010 ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamentoD.P.R., i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente prevalente: OG 1 - OPERE EDILI € 285.000,00 Classifica II Tali opere, a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili, a soggetti in possesso del requisito di opere «OS24»: VERDE E ARREDO URBANO 2qualificazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 105 degli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. 50/16D.P.R. n. 207/2010, non sono previsti lavori come modificati dal D.M. 24.04.2014, le parti di lavoro appartenenti a categorie scorporabili. 6. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, diverse alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore prevalente e ricadenti nelle categorie a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. I predetti lavoriobbligatoria e/o speciali, con i relativi importi, sono individuati con riportate nel seguito: Scorporabili/subappaltabili:OS28 - IMPIANTI MECCANICI Tali opere, a qualificazione obbligatoria, e specialistiche potranno essere eseguite dall’appaltatore solo se in possesso del relativo requisito di qualificazione alla categoria, diversamente dovranno essere realizzate da un’impresa mandante nell’ambito di un’Associazione Temporanea di tipo verticale. Esse sono altresì subappaltabili, a soggetti in possesso del requisito di qualificazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 2. L’attestazione di possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere, in corso di validità, dovrà essere rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre, possedere i numeri 2,3requisiti di cui agli artt. 80, nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 56/2017 . 3. Le imprese che realizzeranno gli impianti dovranno essere abilitate ai sensi dell’art. 3 D.M. n. 37/2008.

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