Common use of Cause di risoluzione del contratto Clause in Contracts

Cause di risoluzione del contratto. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto previa notificazione scritta all’Aggiudicatario ed escutere la cauzione prestata. L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: • Inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; • Applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali; • Grave danno causato all'immagine dell’Amministrazione Comunale; • Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale; • Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicatario; • il contratto è risolto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. • per il mancato adeguamento alle prescrizioni Soprintendenza Archivistica di cui all'art. B.5 del contratto riguardanti in particolar modo le caratteristiche della sede operativa dell’aggiudicatario e i requisiti ambientali e di sicurezza per il trattamento e la conservazione, protratti oltre il secondo mese dalla consegna del servizio e verificata l'inidoneità a seguito di sopralluogo congiunto da parte dell'Amministrazione comunale con il responsabile nominato dalla Soprintendenza Archivistica. • per la mancata dichiarazione che consenta all’Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale (ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 e secondo quanto disciplinato all’Art. B.10 lett D della parte B del contratto), protratta per oltre 30 giorni successivi alla comunicazione via PEC della richiesta di provvedere a tale adempimento, previa verifica della persistente mancanza di questa dichiarazione, l’Amministrazione risolverà il contratto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario senza bisogno di diffide formali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi

Cause di risoluzione del contratto. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto previa notificazione scritta all’Aggiudicatario ed escutere la cauzione prestata. L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie: a) Sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. previa comunicazione scritta all’appaltatore80 del Codice dei Contratti; b) Cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune; c) Grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché inosservanza, da inviarsi mediante raccomandata A/Rparte dell’aggiudicatario, nei seguenti casi: • Inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; • Applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali; • Grave danno causato all'immagine dell’Amministrazione Comunale; • Mancata reintegrazione previsti dalla normativa in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto; d) Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione della cauzione eventualmente escussa entro il termine fornitura; e) Transazioni di 10 (dieci) giorni dal ricevimento cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale; • Frode Società Poste Italiane S.p.a., o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicatario; • il contratto è risolto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. • per il mancato adeguamento alle prescrizioni Soprintendenza Archivistica di cui all'art. B.5 del contratto riguardanti in particolar modo le caratteristiche della sede operativa dell’aggiudicatario e i requisiti ambientali e di sicurezza per il trattamento e la conservazionedell’operazione, protratti oltre il secondo mese dalla consegna del servizio e verificata l'inidoneità a seguito di sopralluogo congiunto da parte dell'Amministrazione comunale con il responsabile nominato dalla Soprintendenza Archivistica. • per la mancata dichiarazione che consenta all’Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale (ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 comma 9 bis dell’art 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiamo notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e secondo quanto disciplinato all’Art. B.10 lett D la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente; f) Qualora emerga l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della parte B del contratto), protratta per oltre 30 giorni successivi stessa; g) In caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla comunicazione via PEC della Prefettura di ogni illecita richiesta di provvedere danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell’esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a tale adempimento, previa verifica della persistente mancanza qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’appalto e di questa dichiarazione, l’Amministrazione risolverà il contratto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze cui lo stesso venga a conoscenza; h) Irrogazione di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino penali per un importo superiore al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario senza bisogno di diffide formali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo 10% dell’importo contrattuale.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Per La Realizzazione Di Un Sistema Integrato Di Videosorveglianza

Cause di risoluzione del contratto. In caso 1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto previa notificazione scritta all’Aggiudicatario ed escutere la cauzione prestata. L’Amministrazione potrà comunque risolvere mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/Rulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • Inadempienze normative- sentenza di condanna, retributivepassata in giudicato, assicurative per frodi verso il personale dipendentel’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • Applicazione - emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA/ORCHESTRA/ARTISTA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 3 penalità 1423; - inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo/concerto come indicati all’art. 1; - grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in un semestre derivanti da mancato rispetto oggetto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli obblighi contrattualiinfortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • Grave danno causato all'immagine dell’Amministrazione Comunale- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine - non rispondenza alle specifiche di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta contratto e allo scopo dell’opera artistica; - perdita, da parte dell’Amministrazione Comunaledella COMPAGNIA/ORCHESTRA/ARTISTA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e - violazione delle condizioni contrattuali; • Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicatario; • il contratto è risolto, disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, nel modificazioni. - La COMPAGNIA/ORCHESTRA/ARTISTA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. - Nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. • per il mancato adeguamento alle prescrizioni Soprintendenza Archivistica di cui all'art. B.5 del contratto riguardanti in particolar modo le caratteristiche della sede operativa dell’aggiudicatario e i requisiti ambientali e di sicurezza per il trattamento e la conservazione, protratti oltre il secondo mese dalla consegna del servizio e verificata l'inidoneità a seguito di sopralluogo congiunto da parte dell'Amministrazione comunale con il responsabile nominato dalla Soprintendenza Archivistica. • per la mancata dichiarazione che consenta all’Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale (ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 e secondo quanto disciplinato all’Art. B.10 lett D della parte B oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto), protratta per oltre 30 giorni successivi alla comunicazione via PEC della richiesta di provvedere a tale adempimento, previa verifica della persistente mancanza di questa dichiarazione, l’Amministrazione risolverà il contratto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario senza bisogno di diffide formali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

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Samples: Contratto Di Scrittura Artistica

Cause di risoluzione del contratto. In caso Costituiscono cause di ripetute e gravi inadempienzerisoluzione contrattuale, anche riguardanti fattispecie diverse, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto previa notificazione scritta all’Aggiudicatario ed escutere la cauzione prestata. L’Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei le seguenti casiipotesi: • Inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; • Applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi - venir meno dei requisiti contrattuali; • Grave danno causato all'immagine - impiego di personale non dipendente dalla impresa affidataria; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche; - mancata osservanza del sistema di autocontrollo REG CE 852/04; - casi di grave tossinfezione alimentare; - accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, ivi compreso il mancato pagamento degli emolumenti ai dipendenti della Ditta aggiudicatrice che si protragga oltre novanta giorni; - interruzione non motivata del servizio; - sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - difformità nella realizzazione del Servizio da quanto indicato nel capitolato e nel contratto di appalto ed accettato dal Committente. - cessione dell’attività ad altri; - n. 1 (uno) episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare; - gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunalecomunale; • Mancata reintegrazione - uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto; - abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; - per fallimento della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento ditta; L’applicazione della relativa richiesta risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la messa in atto, da parte dell’Amministrazione Comunale; • Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • Situazioni di fallimentocomunale, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicatario; • il contratto è risolto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. • risarcimento per il mancato adeguamento alle prescrizioni Soprintendenza Archivistica di cui all'art. B.5 del contratto riguardanti in particolar modo le caratteristiche della sede operativa dell’aggiudicatario e i requisiti ambientali e di sicurezza per il trattamento e la conservazione, protratti oltre il secondo mese dalla consegna del servizio e verificata l'inidoneità a seguito di sopralluogo congiunto da parte dell'Amministrazione comunale con il responsabile nominato dalla Soprintendenza Archivistica. • per la mancata dichiarazione che consenta all’Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale (ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 e secondo quanto disciplinato all’Art. B.10 lett D della parte B del contratto), protratta per oltre 30 giorni successivi alla comunicazione via PEC della richiesta di provvedere a tale adempimento, previa verifica della persistente mancanza di questa dichiarazione, l’Amministrazione risolverà il contratto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario senza bisogno di diffide formali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualedanni subiti.

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Samples: Service Agreement

Cause di risoluzione del contratto. In I casi di risoluzione del contratto sono di seguito elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva: - Rilascio del Certificato Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive; - altre ipotesi previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti; - in caso di ripetute transazioni eseguite dall'appaltatore, subappaltatori e gravi inadempienzesubcontraenti senza avvalersi di banche, anche riguardanti fattispecie diverseistituti di moneta elettronica o della società Poste Italiane S.p.A.; - situazioni di fallimento, che pongano liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a rischio la realizzazione carico dell'appaltatore, fatto salvo l’art. 110 del Codice dei Contratti; - per sopravvenuta impossibilità dell'Affidatario di quanto oggetto adempiere ai propri obblighi; - altre ipotesi di affidamentorisoluzione previste nel presente Capitolato; - grave inadempimento, l’Amministrazione potrà grave irregolarità e grave ritardo; La Stazione appaltante ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto previa notificazione scritta all’Aggiudicatario ed escutere mediante pec, con la cauzione prestata. L’Amministrazione potrà comunque risolvere quale il Comune di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all’appaltatoreFirenze formula la contestazione degli addebiti all’Operatore economico, da inviarsi mediante raccomandata A/Rassegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi: • Inadempienze normative, retributive, assicurative verso : a) frode nell’esecuzione delle prestazioni; b) inadempimento alle disposizioni del Comune di Firenze riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il personale dipendente; • Applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, nell’esecuzione delle prestazioni; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli obblighi contrattuali; • Grave danno causato all'immagine dell’Amministrazione Comunale; • Mancata infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell’ Operatore economico senza giustificato motivo; f) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, cessione del credito o violazione di norme regolanti il subappalto, violazione alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali; g) grave non rispondenza delle prestazione effettuate alle specifiche del contratto; h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale; • Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicatario; • il contratto è risoltodefinitiva deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136 32 del 13.08.2010 e successive modifiche, presente Capitolato; i) nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. • siano comminate penali per il mancato adeguamento alle prescrizioni Soprintendenza Archivistica di cui all'art. B.5 del contratto riguardanti in particolar modo le caratteristiche della sede operativa dell’aggiudicatario e i requisiti ambientali e di sicurezza per il trattamento e la conservazione, protratti oltre il secondo mese dalla consegna del servizio e verificata l'inidoneità a seguito di sopralluogo congiunto da parte dell'Amministrazione comunale con il responsabile nominato dalla Soprintendenza Archivistica. • per la mancata dichiarazione che consenta all’Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale (ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 e secondo quanto disciplinato all’Art. B.10 lett D della parte B un valore complessivo superiore al 10% dell’importo del contratto); j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, protratta per oltre 30 giorni successivi alla comunicazione via PEC della richiesta di provvedere a tale adempimentoin applicazione dell’articolo 17, previa verifica della persistente mancanza di questa dichiarazione, l’Amministrazione risolverà il contrattodel presente Capitolato. k) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario senza bisogno di diffide formali. Qualora si addivenga l)L’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contrattopresente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, per le motivazioni sopra riportatesenza preavviso, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di penale, sarà tenuto una o più misure di prevenzione di cui al rigoroso risarcimento codice delle leggi antimafia e delle relative misure di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualeprevenzione.

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Samples: Capitolato Per l'Affidamento Dei Servizi Bibliotecari