CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Fondazione Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milanoall’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 90 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Fondazione MilanoL’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni 60 gg. senza che il prestatore di servizi della attività possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano dall’Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milanoalle ATS, la stessa sospenderà le stesse potranno sospendere, anche separatamente, l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 90 giorni è facoltà dell’appaltatore dell’Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Fondazione MilanoLe ATS, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva riservano la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni 60 gg. senza che il prestatore di servizi dell’attività possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano dall’Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milanoall’Amministrazione Appaltante, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 90 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Fondazione MilanoL’Amministrazione Appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 giorni 60 gg. senza che il prestatore di servizi della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano dall’Amministrazione Appaltante almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milanoall’Azienda, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 90 giorni è facoltà dell’appaltatore dell’Azienda recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Fondazione MilanoL’Azienda, fermo quanto previsto nel comma precedentedai precedenti articoli, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 30 60 giorni senza che il prestatore di servizi della fornitura possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano dall’Azienda almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
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Samples: Agreement for the Supply of Full Service Rental Systems for Home Mechanical Ventilation