Personale educativo. 1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, del decreto- legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per singole istituzioni, comuni, province. Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia, la richiesta deve essere presentata con un’unica domanda secondo le modalità stabilite dall’O.M..
3. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
4. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del decreto legislativo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del decreto legislativo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal competente ufficio dei procedimenti disciplinari.
Personale educativo. 1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative al personale docente.
Personale educativo. Il Concessionario deve garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale. Nella gestione del servizio il Concessionario deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni ed in particolare alla D.G.R. n. VII/20588 dell’11 febbraio 2005 e successive circolari attuative – D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 35 del 24 agosto 2005; D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 45 del 18 ottobre 2005. L’asilo nido del Comune di Vedano al Lambro è accreditato. Il personale educativo addetto all’esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia; deve inoltre aver svolto attività lavorativa presso Asili Nido, o comunque avere un’esperienza educativa analoga, per un periodo non inferiore a due anni, accertata mediante apposito attestato. Il Concessionario assicura la continuità del personale educativo, fatte salve le sostituzioni dovute per malattie e ferie e/o eventuali dimissioni, al fine di mantenere la qualità del servizio reso all’utenza e per assicurare figure stabili di riferimento per i bambini; in caso di sostituzione definitiva, deve garantire l’affiancamento del nuovo personale per almeno una settimana. In caso di assenze del personale titolare deve comunque essere sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambini. Il personale educativo in particolare svolge le seguenti attività: - elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il progetto educativo del Nido; - elabora, adottando una metodologia di lavoro in équipe, il piano annuale di lavoro, e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi; - predispone, insieme al Coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini; - realizza le attività previste per l’attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all’età ed al percorso di crescita personale; - cura l’alimentazione, l’igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza - pro...
Personale educativo. Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
Personale educativo. Al personale educativo si applica quanto previsto per il personale docente, in quanto compatibile.
TITOLO II PERSONALE A.T.A.
Personale educativo. L’Appaltatore deve assicurare per la gestione dei servizi oggetto dell’appalto la presenza stabile di educatrici/ori in possesso di idoneo titolo di studio, con inquadramento contrattuale coerente alla mansione svolta e al titolo di studio posseduto. Il personale educativo deve possedere esperienza professionale documentata, in servizi educativi nella fascia di età 0-3 anni, non inferiore a due anni, per almeno il 50% degli educatori. Presso la struttura deve essere individuato un educatore con almeno tre anni di esperienza, quale referente per i progetti dati in appalto. I compiti assegnati al personale educativo sono relativi all’educazione e alla cura dei bambini e alla relazione con le famiglie, con funzioni connesse all’organizzazione e al funzionamento dei servizi. L’educatore deve seguire costantemente il gruppo di bambini affidato, curandone l’incolumità, l’igiene personale, l’alimentazione, lo svolgimento delle attività ludiche e formative.
Personale educativo. Il personale educativo dovrà essere in possesso di: - Diploma di Laurea in Scienze della Formazione, con comprovata esperienza* di almeno 1 (uno) anno in strutture comunitarie; in alternativa: - Diploma di Educatore Professionale post Scuola Media Superiore, con comprovata esperienza* di almeno 2 (due) anni in strutture comunitarie; *Nell’esperienza lavorativa sono conteggiabili anche periodo di tirocinio o stage formativo.
Personale educativo. ART. 28 -
Personale educativo. Il Concessionario deve garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa regionale. Il personale educativo addetto all’esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia; deve inoltre aver svolto attività lavorativa presso Asili Nido, o comunque avere un’esperienza educativa analoga, per un periodo non inferiore a due anni, accertata mediante apposito attestato. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’26 del Capitolato speciale di Concessione.
Personale educativo. Le funzioni attribuite al personale educativo sono in particolar modo: - gestione e verifica di interventi educativi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti anche attraverso attività di laboratorio; - progettazione, organizzazione gestione delle proprie attività professionali all’interno della struttura in modo coordinato con le altre figure professionali. - presa in carico diretta della persona nell’ambito del PEI predisposto dal Coordinatore; - l’intenzionalità educativa in ogni azione operativa - la gestione della quotidianità emergente del rapporto educativo - interventi domiciliari sulla base di progetti personalizzati concordati con il Coordinatore della struttura.