Common use of Cessazione delle garanzie Clause in Contracts

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 86 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; trasferimento da parte del Debitore. La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 110 (centocentodieci) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 86 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; trasferimento da parte del Debitore. La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 85 (ottantacinque) anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; Portabilità da parte del Debitore. La Polizza si risolve con effetto dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2Decorrenza, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissioneFinanziamento; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vitanella Nota Informativa.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vitanella Nota Informativa.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 86 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; trasferimento da parte del Debitore. − La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vitanella Nota Informativa.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita

Cessazione delle garanzie. La copertura assicurativa ha termine: − alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx Xxxxxxx, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − il giorno del compimento di 76 85 (ottantacinque) anni, salvo il superamento di tale scadenza, scadenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2; − in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata; − alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Credito; − alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità; Portabilità da parte del Debitore. La Polizza si risolve con effetto dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2Decorrenza, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissioneFinanziamento; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vitanella Nota Informativa.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Vita