Common use of Cessione dei crediti derivanti dal contratto Clause in Contracts

Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006. 2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

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Samples: Technical and Administrative Specifications for Contracting

Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 116.1 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti derivanti dal presente Contratto a soggetti terzi ai sensi degli articoli 1260 e segg. E’ vietata del Cod. civ. 16.2 Il cliente titolare del libretto di prestito sociale che abbia indicato tra le modalità di pagamento la cessione del contratto sotto qualsiasi forma credito a Coop Alleanza 3-0 Società Cooperativa: a) autorizza il Fornitore a cedere a Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa tutti i crediti dallo stesso vantati nei propri confronti, per la fornitura di energia elettrica; b) autorizza Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa a procedere alla loro compensazione per pari importi, con le somme depositate e ogni atto contrario è nullo disponibili sul libretto di dirittoprestito sociale al medesimo intestato, fatto una volta avvenuta la cessione dei crediti così come documentati nelle fatture di fornitura La cessione del credito sarà pro solvendo a tempo indeterminato salvo quanto previsto dall’artvariazione, da parte del Cliente, della presente modalità di pagamento. 116 Il Cliente titolare del D.Lgs.nlibretto nominativo di prestito sociale si obbliga dal momento della presente sottoscrizione a mantenere su tale libretto una disponibilità finanziaria compatibile con i debiti maturandi e maturati per la fornitura di energia elettrica regolata dalle presenti condizioni contrattuali, dovendo in caso contrario: 1. 163/2006non trovare applicazione gli eventuali vantaggi indicati nell’Allegato B - Condizioni Tecniche Economiche per la fornitura di energia elettrica. 2. Qualora la cessione sopportare le conseguenze giudiziali e forzate del recupero dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessapotendosi dare corso alle predette regolazioni per compensazione. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

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Samples: Energy Supply Agreement

Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 117.1 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti derivanti dal presente Contratto a soggetti terzi ai sensi degli articoli 1260 e segg. E’ vietata del Cod. civ. 17.2 Il cliente titolare del libretto di prestito sociale che abbia indicato tra le modalità di pagamento la cessione del contratto sotto qualsiasi forma credito a Coop Alleanza 3-0 Società Cooperativa: a) autorizza il Fornitore a cedere a Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa tutti i crediti dallo stesso vantati nei propri confronti, per la fornitura di energia elettrica e ogni atto contrario è nullo gas naturale; b) autorizza Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa a procedere alla loro compensazione per pari importi, con le somme depositate e disponibili sul libretto di dirittoprestito sociale al medesimo intestato, fatto una volta avvenuta la cessione dei crediti così come documentati nelle fatture di fornitura. La cessione del credito sarà pro solvendo a tempo indeterminato salvo quanto previsto dall’artvariazione, da parte del Cliente, della presente modalità di pagamento. 116 Il Cliente titolare del D.Lgs.nlibretto nominativo di prestito sociale si obbliga dal momento della presente sottoscrizione a mantenere su tale libretto una disponibilità finanziaria compatibile con i debiti maturandi e maturati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale regolata dalle presenti condizioni contrattuali, dovendo in caso contrario: 1. 163/2006non trovare applicazione gli eventuali vantaggi indicati nell’Allegato B - Condizioni Tecniche Economiche per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. 2. Qualora la cessione sopportare le conseguenze giudiziali e forzate del recupero dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessapotendosi dare corso alle predette regolazioni per compensazione. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 117.1 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti derivanti dal presente Contratto a soggetti terzi ai sensi degli articoli 1260 e segg. E’ vietata del Cod. civ. 17.2 Il cliente titolare del libretto di prestito sociale che abbia indicato tra le modalità di pagamento la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo credito a Coop Alleanza 3-0 Società Cooperativa: inefficace o inapplicabile, tale invalidità, inefficacia o inapplicabilità non inficerà la validità, efficacia o applicabilità di dirittoalcun’altra disposizione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’artfatta salva l’applicazione dell’art. 116 1419, comma 1, cod. civ.. La mancata richiesta di una Parte di adempiere una disposizione del D.Lgs.nContratto non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far valere la medesima in un momento successivo. 163/2006Nessuna rinuncia di una Parte a diritti previsti dal Contratto sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto. 2. Qualora a) autorizza il Fornitore a cedere a Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa tutti i crediti dallo stesso vantati nei propri confronti, per la fornitura di energia elettrica e gas; b) autorizza Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa a procedere alla loro compensazione per pari importi, con le somme depositate e disponibili sul libretto di prestito sociale al medesimo intestato, una volta avvenuta la cessione dei crediti rientri così come documentati nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività fatture di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla fornitura La cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.sarà pro solvendo a tempo indeterminato salvo

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Samples: Fornitura Energia Elettrica E Gas Naturale

Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006. 2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante all’Agenzia del Lavoro qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante all’Agenzia del Lavoro solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltanteall’Agenzia del Lavoro, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltantealla stessa Agenzia del Lavoro. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltanteall’Agenzia del Lavoro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto