Common use of Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura Clause in Contracts

Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura. 5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il Contratto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso. 5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg.Cod. civ. 5.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (Cliente uscente) ad un altro (Cliente entrante) con il Fornitore senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas (voltura), il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. 5.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna e/o il punto di prelievo per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse del Cliente uscente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5, 5.6, 5.7. 5.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, il Cliente entrante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione della fornitura per il periodo dichiarato dal Cliente entrante stesso. 5.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura nel caso in cui il Cliente entrante dichiari di essere erede del Cliente uscente. 5.7 In caso di trasferimento di un’azienda commerciale, il Cliente entrante acquirente dell’azienda sarà tenuto al pagamento delle morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura in solido con quest’ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2560 c.c. 5.8 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante e/o a corredo della richiesta di voltura quali ad esempio, contratto di acquisto, contratto di locazione, visure camerali ed altro. 5.9 In caso di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5.3. a 5.8. 5.10 Al Cliente è fatto assoluto divieto di subfornitura di energia elettrica e/o gas.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale, Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale, Gas and Electricity Supply Agreement

Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura. 5.1 Il II Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il Contratto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenente al GRUPPO IRENmedesimo Gruppo societario, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso. 5.2 Il II Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i cederei crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg.. Cod. civ. 5.3 In caso di richiesta passaggio contemporaneo del contratto di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (Cliente uscente) cliente ad un altro (Cliente entrante) con il Fornitore senza interruzione dell’erogazione di energia dell’energia elettrica e di e/o del gas all’immobile (voltura)) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il Cliente titolare della fornitura e il cliente entrante dovranno comunicare l’intenzione l’uno di recedere e l’altro di acquisire la titolarità del contratto di fornitura. Il cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto contratto, previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. 5.4 Fornitore e comunicazione, unitamente con il titolare uscente, della lettura in corrispondenza della data di stipula del contratto. In assenza di stipulazione del nuovo contratto di fornitura da parte del cliente entrante, resta valido ed efficace il contratto originariamente sottoscritto dal titolare della fornitura. Nel caso in cui il punto cliente entrante dimostri e/o attesti l’impossibilità di riconsegna ottenere le dichiarazioni del titolare uscente della fornitura, potrà stipulare un nuovo contratto presentando una pratica documentata con la quale dia prova del proprio titolo all’utilizzo dell’immobile servito e della lettura alla data di presentazione della pratica documentata, oltre ai documenti richiesti dal Fornitore. Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il punto di prelievo per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse del Cliente uscente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5, 5.6, 5.7. 5.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, il Cliente entrante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione della fornitura per il periodo dichiarato dal Cliente entrante stesso. 5.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna recesso e/o nel punto la successione di prelievo oggetto di voltura nel caso in cui il Cliente entrante dichiari di terzi nell’utenza a qualsiasi titolo potrà essere erede utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Cliente uscenteFornitore. 5.7 In caso di trasferimento di un’azienda commerciale, il Cliente entrante acquirente dell’azienda sarà tenuto al pagamento delle morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura in solido con quest’ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2560 c.c. 5.8 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante e/o a corredo della richiesta di voltura quali ad esempio, contratto di acquisto, contratto di locazione, visure camerali ed altro. 5.9 In caso di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5.3. a 5.8. 5.10 5.4 Al Cliente è fatto assoluto divieto di subfornitura sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita Di Energia Elettrica E Gas, Gas and Electricity Supply Agreement

Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura. 5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il Contratto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso. 5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg.. Cod. civ. 5.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (Cliente uscente) ad un altro (Cliente entrante) con il Fornitore senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas (voltura), il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. 5.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna e/o il punto di prelievo per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse del Cliente uscente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5, 5.6, 5.7. 5.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, il Cliente entrante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione della fornitura per il periodo dichiarato dal Cliente entrante stesso. 5.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura nel caso in cui il Cliente entrante dichiari di essere erede del Cliente uscente. 5.7 In caso di trasferimento di un’azienda commerciale, il Cliente entrante acquirente dell’azienda sarà tenuto al pagamento delle morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura in solido con quest’ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2560 c.c... 5.8 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante e/o a corredo della richiesta di voltura quali ad esempio, contratto di acquisto, contratto di locazione, visure camerali ed altro. 5.9 In caso di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5.3. a 5.8. 5.10 Al Cliente è fatto assoluto divieto di subfornitura di energia elettrica e/o gas.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita Di Energia Elettrica E/O Gas, Gas and Electricity Supply Agreement

Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura. 5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al potrà cedere il Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio ed il Cliente, di cedere/trasferire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., presta sin d’ora il suo consenso alla cessione. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore. È facoltà del fornitore cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o di gas di cui al presente contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, presta sin d’ora la propria accettazione alla cessione del credito. In caso di passaggio contempo- raneo del contratto di fornitura da un cliente ad altra impresaun altro senza interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica e/o del gas all’immobile (voltura) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il Fornitore, entro trenta giorni dalla conoscenza, potrà comunica- re la volontà di recedere dal contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione. Il Cliente entrante dovrà comunicare l’intenzione di acquisire la titolarità del contratto di fornitura. Il cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto, previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore e comunicazione, unitamente con il titolare uscente, della lettura in corrispondenza della data di stipula del contratto. In assenza di stipulazione del nuovo contratto di fornitura da parte del cliente entrante, resta valido ed efficace il contratto originariamente sottoscritto dal titolare della fornitura. Nel caso in cui il cliente entrante dimostri e/o attesti l’impossibilità di ottenere le dichiarazioni del titolare uscente della fornitura, potrà stipulare un nuovo contratto presentando una pratica documentata con la quale dia prova del proprio titolo all’utilizzo dell’immobile servito e della lettura alla data di presentazione della pratica documenta- ta, oltre ai documenti richiesti dal Fornitore. In nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell’utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale motivo per non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento pagare fatture scadute del servizio Fornitore. Al Cliente è fatto assoluto divieto di vendita sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso. 5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg.Cod. civ. 5.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (Cliente uscente) ad un altro (Cliente entrante) con il Fornitore senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas (voltura), il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. 5.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna e/o il punto di prelievo per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse del Cliente uscente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5, 5.6, 5.7. 5.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, il Cliente entrante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione della fornitura per il periodo dichiarato dal Cliente entrante stesso. 5.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura nel caso in cui il Cliente entrante dichiari di essere erede del Cliente uscente. 5.7 In caso di trasferimento di un’azienda commerciale, il Cliente entrante acquirente dell’azienda sarà tenuto al pagamento delle morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura in solido con quest’ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2560 c.c. 5.8 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante e/o a corredo della richiesta di voltura quali ad esempio, contratto di acquisto, contratto di locazione, visure camerali ed altro. 5.9 In caso di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5.3. a 5.8. 5.10 Al Cliente è fatto assoluto divieto di subfornitura di energia elettrica e/o gas.

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Samples: Richiesta Di Fornitura

Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura. 5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al potrà cedere il Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio ed il Cliente, di cedere/trasferire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., presta sin d’ora il suo consenso alla cessione. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore. È facoltà del fornitore cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o di gas di cui al presente contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, presta sin d’ora la propria accettazione alla cessione del credito. In caso di passaggio contemporaneo del contratto di fornitura da un cliente ad altra impresaun altro senza interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica e/o del gas all’immobile (voltura) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il Fornitore, entro trenta giorni dalla conoscenza, potrà comunicare la volontà di recedere dal contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione. Il Cliente entrante dovrà comunicare l’intenzione di acquisire la titolarità del contratto di fornitura. Il cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto, previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore e comunicazione, unitamente con il titolare uscente, della lettura in corrispondenza della data di stipula del contratto. In assenza di stipulazione del nuovo contratto di fornitura da parte del cliente entrante, resta valido ed efficace il contratto originariamente sottoscritto dal titolare della fornitura. Nel caso in cui il cliente entrante dimostri e/o attesti l’impossibilità di ottenere le dichiarazioni del titolare uscente della fornitura, potrà stipulare un nuovo contratto presentando una pratica documentata con la quale dia prova del proprio titolo all’utilizzo dell’immobile servito e della lettura alla data di presentazione della pratica documentata, oltre ai documenti richiesti dal Fornitore. In nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell’utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale motivo per non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento pagare fatture scadute del servizio Fornitore. Al Cliente è fatto assoluto divieto di vendita sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso. 5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg.Cod. civ. 5.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (Cliente uscente) ad un altro (Cliente entrante) con il Fornitore senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas (voltura), il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. 5.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna e/o il punto di prelievo per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse del Cliente uscente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5, 5.6, 5.7. 5.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, il Cliente entrante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione della fornitura per il periodo dichiarato dal Cliente entrante stesso. 5.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura nel caso in cui il Cliente entrante dichiari di essere erede del Cliente uscente. 5.7 In caso di trasferimento di un’azienda commerciale, il Cliente entrante acquirente dell’azienda sarà tenuto al pagamento delle morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura in solido con quest’ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2560 c.c. 5.8 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante e/o a corredo della richiesta di voltura quali ad esempio, contratto di acquisto, contratto di locazione, visure camerali ed altro. 5.9 In caso di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5.3. a 5.8. 5.10 Al Cliente è fatto assoluto divieto di subfornitura di energia elettrica e/o gas.

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Samples: Richiesta Di Fornitura Luce & Gas