CESSIONE DELL’APPALTO E SUBAPPALTO Clausole campione

CESSIONE DELL’APPALTO E SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto è consentito nelle forme e modalità di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016, per l’esecuzione di Servizi specifici a ditte specializzate, rimanendo però sempre essa responsabile nei confronti dell’Amministrazione.
CESSIONE DELL’APPALTO E SUBAPPALTO. Il concessionario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione totale o parziale del contratto s’intenderà come nulla e di nessun effetto nel medesimo con diritto alla rifusione d’ogni eventuale danno. L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e la possibilità per l'Azienda di risolvere il contratto . La parte di servizio subappaltabile per anno non potrà superare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016, il 30% dell’importo complessivo del servizio annuo. Non saranno considerati nel subappalto gli acquisti e le forniture di attrezzature e apparecchiature necessarie allo svolgimento del servizio.
CESSIONE DELL’APPALTO E SUBAPPALTO. È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. È consentito il subappalto a terzi degli interventi o parte di essi sotto l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni D.lgs. 163/06: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxXxxxxxxxxXxxx?xxxx.xxxxXxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx=0000-00- 02&atto.codiceRedazionale=006G0184&currentPage=1 In caso di subappalto, l'Amministrazione ne rilascerà l'autorizzazione, ove prevista, previa acquisizione della certificazione anti-mafia, di cui al d.lg. 490/1994 e s.m.i.
CESSIONE DELL’APPALTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza il consenso dell'Amministrazione, che è libera di concederlo o di negarlo senza obbligo di motivazione. E' consentito il subappalto a terzi degli interventi, o di parte di essi sotto l'osservanza di quanto prescritto all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).