Definizione di Cauzione definitiva

Cauzione definitiva l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’Ufficio Contratti dell’Ente, ai fini della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nelle forme e importi previsti dalla legge. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato unitamente alla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione (art. 75 del D.Lgs. n.163/2006). Se la cauzione è costituita da garanzia bancaria dovrà essere prestata da istituti di credito o banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 (da citare nella garanzia). Se la garanzia è prestata mediante polizza assicurativa, questa deve essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e deve essere conforme al modello approvato con D.M. n.123/2004, modello tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2. La garanzia e la firma del soggetto che presta la cauzione dovrà, anche in caso di polizza emessa con procedura concordata in via informatica, essere corredata da una dichiarazione personale, con firma autentica ovvero con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, riportante oltre i dati del sottoscrittore anche la relativa qualifica, nonché l’espressa dichiarazione di rappresentare giuridicamente l’ Assicurazione e/o l’ Istituto Bancario.
Cauzione definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara. L’importo della cauzione provvisoria e della definitiva sono stati ridotti del 50% in quanto i concorrenti per partecipare alla procedura di gara devono essere in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme Europee della Serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso di avvalimento per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’OE concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
Cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dovrà essere costituita una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara ed all’art.113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

Examples of Cauzione definitiva in a sentence

  • All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: • Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art.

  • Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all’interno di ciascun OdL e del relativo Contratto Attuativo: - Accordo quadro; - Elenco prezzi; - Cauzione definitiva di cui all’art.

  • Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere.

  • Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

  • Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt.


More Definitions of Cauzione definitiva

Cauzione definitiva al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva con le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.
Cauzione definitiva a carico dell’aggiudicatario, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove
Cauzione definitiva garanzia fideiussoria non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la stessa è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 14 dello schema di contratto. L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
Cauzione definitiva. A garanzia della regolare esecuzione del contratto ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazioni dei lavoratori, la ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula dell’atto contrattuale, costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo complessivo del contratto IVA esclusa (ai sensi dell’art. 54, c. 2), secondo le modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice degli Appalti), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, calcolata sul valore complessivo dell’appalto, tenuto conto anche dell’insorgere di eventuale contratto di lavoro integrativo. La fideiussione o la polizza dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 1944, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora l’Amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l’Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Amministrazione. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta della ditta aggiudicataria, al termine del contratto e solo quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto. In caso di unione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata su mandato irrevocabile dell’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e si procede all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Cauzione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale per l’intera durata dell’appalto, dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Regione Lazio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Regione Lazio abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
Cauzione definitiva la cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del contratto ed è disciplinata dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione che provvederà all’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria. L’importo delle garanzie, provvisoria e definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Cauzione definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara, nonché all’art. 10 dello schema di contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento con l’escussione della garanzia provvisoria e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. *Segue al punto VI.3)"informazioni complementari"