Definizione di Cauzione definitiva

Cauzione definitiva l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’Ufficio Contratti dell’Ente, ai fini della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nelle forme e importi previsti dalla legge. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato unitamente alla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione (art. 75 del D.Lgs. n.163/2006). Se la cauzione è costituita da garanzia bancaria dovrà essere prestata da istituti di credito o banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 (da citare nella garanzia). Se la garanzia è prestata mediante polizza assicurativa, questa deve essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e deve essere conforme al modello approvato con D.M. n.123/2004, modello tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2. La garanzia e la firma del soggetto che presta la cauzione dovrà, anche in caso di polizza emessa con procedura concordata in via informatica, essere corredata da una dichiarazione personale, con firma autentica ovvero con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, riportante oltre i dati del sottoscrittore anche la relativa qualifica, nonché l’espressa dichiarazione di rappresentare giuridicamente l’ Assicurazione e/o l’ Istituto Bancario.
Cauzione definitiva garanzia fideiussoria non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la stessa è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 14 dello schema di contratto. L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
Cauzione definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara. L’importo della cauzione provvisoria e della definitiva sono stati ridotti del 50% in quanto i concorrenti per partecipare alla procedura di gara devono essere in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme Europee della Serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso di avvalimento per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’OE concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

Examples of Cauzione definitiva in a sentence

  • All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: • Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art.

  • Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

  • Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all’interno di ciascun OdL e del relativo Contratto Attuativo: - Accordo quadro; - Elenco prezzi; - Cauzione definitiva di cui all’art.

  • Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere.

  • Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’Accordo Quadro e sarà calcolata, per ogni Fornitore dell’Accordo Quadro, secondo la formula di seguito definita: Entità Cauzione definitiva = 10 % di [(Fabbisogno stimato complessivo1 X Canone di noleggio mensile offerto X Durata dell’accordo quadro) / Num.


More Definitions of Cauzione definitiva

Cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dovrà essere costituita una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara ed all’art.113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
Cauzione definitiva al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva con le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.
Cauzione definitiva. L’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/2006, una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% del ribasso d’asta, ovvero di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente. L’importo della garanzia è ridotto del 50% se sussistono le condizioni di cui all’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006.
Cauzione definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara, nonché all’art. 10 dello schema di contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento con l’escussione della garanzia provvisoria e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. *Segue al punto VI.3)"informazioni complementari"
Cauzione definitiva. L’impresa aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale per l’intera durata dell’appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto stesso.
Cauzione definitiva. Il soggetto aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale netto, ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Questa resterà vincolata fino all’ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. La cauzione definitiva potrà essere svincolata solamente dopo l’accertamento, nei modi previsti dalla legge, della regolare esecuzione del servizio, a seguito dell’approvazione dei relativi atti da parte degli organi competenti.