Definizione di Cauzione definitiva

Cauzione definitiva l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’Ufficio Contratti dell’Ente, ai fini della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nelle forme e importi previsti dalla legge. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato unitamente alla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione (art. 75 del D.Lgs. n.163/2006). Se la cauzione è costituita da garanzia bancaria dovrà essere prestata da istituti di credito o banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 (da citare nella garanzia). Se la garanzia è prestata mediante polizza assicurativa, questa deve essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e deve essere conforme al modello approvato con D.M. n.123/2004, modello tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2. La garanzia e la firma del soggetto che presta la cauzione dovrà, anche in caso di polizza emessa con procedura concordata in via informatica, essere corredata da una dichiarazione personale, con firma autentica ovvero con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, riportante oltre i dati del sottoscrittore anche la relativa qualifica, nonché l’espressa dichiarazione di rappresentare giuridicamente l’ Assicurazione e/o l’ Istituto Bancario.
Cauzione definitiva all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto del contratto, secondo le modalità e i contenuti specificati al punto F.2) del disciplinare di gara. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento (l’escussione della garanzia provvisoria ove richiesta) e permette alla stazione appaltante di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della cauzione provvisoria e della definitiva sono stati ridotti del 50% in quanto i concorrenti per partecipare alla procedura di gara devono essere in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme Europee della Serie UNI CEI ISO 9000.
Cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dovrà essere costituita una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara ed all’art.113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

Examples of Cauzione definitiva in a sentence

  • All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: • Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art.

  • Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all’interno di ciascun OdL e del relativo Contratto Attuativo: - Accordo quadro; - Elenco prezzi; - Cauzione definitiva di cui all’art.

  • Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere.

  • Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

  • Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’Accordo Quadro e sarà calcolata, per ogni Fornitore dell’Accordo Quadro, secondo la formula di seguito definita: Entità Cauzione definitiva = 10 % di [(Fabbisogno stimato complessivo1 X Canone di noleggio mensile offerto X Durata dell’accordo quadro) / Num.


More Definitions of Cauzione definitiva

Cauzione definitiva al concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva con le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006.
Cauzione definitiva garanzia fideiussoria non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la stessa è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 13 dello schema di contratto. L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
Cauzione definitiva. L’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/2006, una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% del ribasso d’asta, ovvero di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente. L’importo della garanzia è ridotto del 50% se sussistono le condizioni di cui all’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto si applicano le riduzioni previste art. 93, comma 7 del Decreto stesso.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l’importo relativo alla garanzia provvisoria e alla cauzione definitiva è ridotto del 50% per i Concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità, che segnalino in sede di offerta il possesso di tale requisito e lo documentino nei modi prescritti dalle nor- me vigenti.
Cauzione definitiva. Da presentare ai sensi dell’art. 30 comma 2-2bis-3-4 della legge 109/94 e s.m.i. e D.P.R. n.554/99 art 101 e segg. Il finanziamento dell’opera è assicurato: Fondi Statali ed i pagamenti saranno effettuati al maturare dei lavori per imponi, di Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00). Facoltà per i concorrenti di presentare offerta riunita: Ai sensi degli articoli 22 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n.406 e degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il pubblico incanto sarà tenuto con il seguente criterio: xxxxxxx xxxxxxx ai sensi dell’art. 21 c. 1 lettera “b” riferito all’importo dell’opera nel suo complesso con l’esclusione automatica delle offerte che abbiano indicato una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. L’esclusione automatica non opera in presenza di offerte valide in numero inferiore a 5: l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere le ragioni giustificative delle offerte anormalmente basse; non è ammessa di conseguenza la facoltà di presentare offerte in aumento. I valori risultanti da diversi calcoli verranno considerati sino alla terza cifra decimale compresa, se presente, con troncamento senza alcun arrotondamento in caso di cifre superiori, l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta: decorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato: In caso di fallimento o di risoluzione del contrario per grave inadempimento dell’originario appaltatore al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle stesse condizioni economiche già proposte dal secondo classificato in sede di offerta; nel solo caso di fallimento del secondo classificato, il nuovo contratto può stipularsi in capo al terzo classificato, sulla base però delle condizioni economiche offerte dal secondo classificato; Gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza ovvero del piano di sicurezza sostitutivo, nonché del piano operativ...
Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; P olizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.) stipulata ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che deve prevedere un massimale pari all'importo di contratto incrementato di € 50.000,00 per le opere preesistenti ed € 30.000,00 per demolizioni e sgomberi. La polizza dovrà inoltre contenere la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) con un massimale di € 500.000,00.