Common use of CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA Clause in Contracts

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA. In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

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Samples: Assicurazione Per L’esonero Dal Pagamento Dei Premi in Caso Di Invalidità Totale E, Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico Di Tipo Unit Linked (Ramo Iii), Assicurazione Per L’esonero Dal Pagamento Dei Premi in Caso Di Invalidità Totale E

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA. In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione le operazioni di riscatto richiede e prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico E Capitale Rivalutabile Annualmente Con Possibilita’ Di Versamenti Aggiuntivi, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA. In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione le operazioni di riscatto richiede e prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore credilore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA. In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. In conformità a quanto disposto dall’art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

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Samples: Contratto Di Puro Rischio