Risoluzione dell’accordo quadro Clausole campione

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi: a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro; b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo; c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari; f. sospensione o rallentamento delle prestazioni; g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto; h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà p...
Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; b. l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016; c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici; e. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; f. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI; g. nei casi di cui agli articoli 9 (Esecuzione, conclusione e verifica di conformità dell’intervento); 16 (Trasparenza), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (Codice Etico), 24 (Danni, responsabilità civile); h. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici; i. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; j. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro...
Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi: - condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; - gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori; - violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale; - violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati; - in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto; La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Risoluzione dell’accordo quadro. Si applicano le fattispecie previste dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo Contratto Applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto Applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 del Codice dei Contratti Pubblici. La risoluzione contrattuale di un solo Contratto Applicativo relativo all’Accordo Quadro del presente Lotto determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici Al soggetto eventualmente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 40 del presente “Schema di Accordo Quadro” da parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Aggiudicatario. Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativ...
Risoluzione dell’accordo quadro. Si applicano le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che integralmente si richiamano. Fatto salvo quanto altro previsto nel presente capitolato, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all’affidatario con P.E.C. nelle seguenti ipotesi: 1. nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i); 2. cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Comune di Castelfranco Veneto; 3. accertamento di false dichiarazioni rese.
Risoluzione dell’accordo quadro. Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell’accordo previste dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., quelle disciplinate dall’art. 18 del Capitolato d’oneri.
Risoluzione dell’accordo quadro. 1. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro disposta dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. 2. È fatta salva, in capo all’Istituto, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice. 3. In ogni caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, si risolveranno in via automatica anche i Contratti Attuativi in corso di esecuzione.
Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione, fermo restando la risoluzione dell’Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nel caso in cui l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti applicativi, salvi casi di comprovata forza maggiore.
Risoluzione dell’accordo quadro. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le procedure di cui all’articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti: a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006ed esperite le relative procedure. b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro; d) Xxxxxxx, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; e) Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale.
Risoluzione dell’accordo quadro. Art. 31 Recesso