Risoluzione dell’accordo quadro Clausole campione

Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
Risoluzione dell’accordo quadro. In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dal contratto, questo stesso può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile e degli art. 108 del d. lgs. 50/2016. In particolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; - penali comminate dall’Amministrazione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; - sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte della Ditta appaltatrice, del servizio affidato; - cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; - violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta appaltatrice senza bisogno di diffide formali. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte dell’Amministrazione, sia da parte della Ditta appaltatrice, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile.
Risoluzione dell’accordo quadro. Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, nei seguenti casi: - l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; - sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo; - l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; - l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.; - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; - nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. ...
Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’Accordo Quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 C.C., con conseguente incameramento della cauzione, nei seguenti casi:
Risoluzione dell’accordo quadro. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione ai sensi degli artt. 135 (Risoluzione dell’accordo quadro per reati accertati) e 136 (Risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del D. lgs. n. 163/06 e s.m. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 e 9 bis della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. l’accordo quadro che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Firenze. Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazioni degli obblighi contrattuali: • arbitraria sospensione e ingiustificata mancanza di esecuzione, grave ritardo, difetti • sopravvenuti motivi di pubblico interesse; • stato di insolvenza dell’operatore economico riguardo a tutti i debiti, contratti per l’esercizio della propria attività o lo svolgimento dell’accordo quadro; • mancato aggiornamento della documentazione relativa agli impianti in conduzione consegnati all’operatore economico sottoposti alla verifica ISPESL; • mancato reintegro della garanzia fidejussoria defintiva qualora la Stazione Appaltante si sia avvalsa della stessa per inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nella prestazione del servizio, ovvero per deficienze riscontrate nell’esecuzione della prestazione; • subappalto non autorizzato od eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL); ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell’operatore economico. Il contratto inoltre potrà sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. Con la risoluzione dell’accordo quadro sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l...
Risoluzione dell’accordo quadro. A.I.Po, risolverà l’Accordo Quadro:
Risoluzione dell’accordo quadro. Si applicano le fattispecie previste dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo Contratto Applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto Applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 del Codice dei Contratti Pubblici. La risoluzione contrattuale di un solo Contratto Applicativo relativo all’Accordo Quadro del presente Lotto determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici Al soggetto eventualmente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 40 del presente “Schema di Accordo Quadro” da parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Aggiudicatario. Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativ...
Risoluzione dell’accordo quadro. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
Risoluzione dell’accordo quadro. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le procedure di cui all’articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:
Risoluzione dell’accordo quadro. 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: