Risoluzione dell’accordo quadro. Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Ditta aderente all’accordo;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.. Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R. La Ditta non potrà p...
Risoluzione dell’accordo quadro. A.I.Po, risolverà l’Accordo Quadro:
a) nei casi previsti dall’art. 108, comma 1, nonché nei casi previsti dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione prevista dall’art. 108, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 50/2016;
c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all’Accordo Quadro fossero effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da A.I.Po;
f) violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato ai sensi del seguente art. 17 del presente Accordo Quadro. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa imputabile all’appaltatore, A.I.Po avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Nei predetti casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, A.I.Po si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall’originario aggiudicatario, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l’affidamento dell’Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
Risoluzione dell’accordo quadro. In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dal contratto, questo stesso può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile e degli art. 108 del d. lgs. 50/2016. In particolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016; - penali comminate dall’Amministrazione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale; - sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte della Ditta appaltatrice, del servizio affidato; - cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio; - violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del codice civile. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Alla Ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta appaltatrice senza bisogno di diffide formali. Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte dell’Amministrazione, sia da parte della Ditta appaltatrice, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile.
Risoluzione dell’accordo quadro. Si applicano le fattispecie previste dall’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo Contratto Applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto Applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 del Codice dei Contratti Pubblici. La risoluzione contrattuale di un solo Contratto Applicativo relativo all’Accordo Quadro del presente Lotto determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici Al soggetto eventualmente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 40 del presente “Schema di Accordo Quadro” da parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Aggiudicatario. Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativ...
Risoluzione dell’accordo quadro. Si applicano le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che integralmente si richiamano. Fatto salvo quanto altro previsto nel presente capitolato, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all’affidatario con P.E.C. nelle seguenti ipotesi:
1. nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i);
2. cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Comune di Castelfranco Veneto;
3. accertamento di false dichiarazioni rese.
Risoluzione dell’accordo quadro. 1. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro disposta dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. È fatta salva, in capo all’Istituto, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
3. In ogni caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, si risolveranno in via automatica anche i Contratti Attuativi in corso di esecuzione.
Risoluzione dell’accordo quadro. Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell’accordo previste dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., quelle disciplinate dall’art. 17 del capitolato tecnico integrativo.
Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione, fermo restando la risoluzione dell’Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nel caso in cui l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti applicativi, salvi casi di comprovata forza maggiore.
Risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Risoluzione dell’accordo quadro. ART. 19 –