Cessioni di credito. 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs.50/2016, sono consentite le cessioni di credito che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’Amministrazione contraente. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
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