Common use of Cessioni di credito Clause in Contracts

Cessioni di credito. 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs.50/2016, sono consentite le cessioni di credito che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’Amministrazione contraente. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. 2. Ove non espressamente riportato sull’atto di cessione, l’Aggiudicatario dovrà comunicare al cessionario il numero di CIG relativo al presente Accordo quadro che dovrà essere indicato sugli strumenti di pagamento utilizzati unitamente al CIG derivato di ciascun contratto attuativo. 3. Il cessionario assume l’obbligo di utilizzare conti correnti dedicati come pure di anticipare all’Aggiudicatario i pagamenti sui conti correnti dedicati di quest’ultimo riportando il CIG del presente Accordo quadro. 4. L’Amministrazione contraente può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili in base al presente contratto. Qualora si contravvenga a quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto.

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