Ultimazione dei lavori e conto finale Clausole campione

Ultimazione dei lavori e conto finale. Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle formali constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato per il caso in cui le opere siano riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera e/o lavoro, per imperfetta esecuzione dello stesso, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come impiegato per i lavori, ai fini dell’applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della regolare esecuzione delle opere e/o dei lavori a regola d'arte si provvederà a redigere il relativo verbale attestante il loro completo e totale conforme compimento. Nel tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per il completamento dell'opera che forma oggetto dell'appalto. Ai sensi dell’articolo 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 201 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'Amministrazione inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a firmarlo entro il termine di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non lo firmerà nel termine appena indicato o se lo sottoscriverà senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui comunque definitivamente accettato.
Ultimazione dei lavori e conto finale. 1. L’Appaltatore comunica alla Committente e al Direttore dei Lavori, a mezzo PEC, la data di ultimazione dei Lavori.
Ultimazione dei lavori e conto finale. L'ultimazione dei lavori di fornitura e installazione, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale, entro 30 giorni da detta comunicazione, procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento. Il conto finale dovrà essere compilato entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione degli stessi. Il responsabile del procedimento trasmetterà il conto finale all’esecutore che dovrà firmarlo entro 30 giorni. L’esecutore non potrà iscrivere riserve diverse da quelle indicate nel registro di contabilità. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori di fornitura e installazione, l’Appaltatore è tenuto a completare la pratica di comunicazione al GSE di avvenuto “potenziamento non incentivato” ed a fornire le relative informazioni e documentazione alla Stazione Appaltante. La consegna della documentazione suddetta costituirà condizione necessaria per la collaudabilità dei lavori e per il conseguente pagamento della rata di saldo.
Ultimazione dei lavori e conto finale. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne comunicazione scritta, entro 5 giorni alla Direzione Lavori che, previe le necessarie constatazioni in contraddittorio, provvederà a redigere il relativo verbale. Il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).