CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO Clausole campione

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. E' vietata la cessione del contratto e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a Soresa, il diritto di risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altre società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106, comma 13, del DLgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula del contratto.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. 13.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. È vietata la cessione dell’Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto a risolvere l’Accordo Quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ESTAR ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio/fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione di ESTAR. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. E' vietata la cessione della Contratto, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora la Ditta venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente si impenga a comunicare immediatamente ad ESTAR la variazione soggettiva intervenuta o che interverrà e l’impegno a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura. In particolare il nuovo soggetto dovrà indicare: - motivazione della variazione soggettiva; - contratto interessato o atto di aggiudicazione (riferimenti), con indicazione dei codici (ref) aggiudicati o integrati, integrati dal tracciato: - dichiarazione di mantenimento delle preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura; - copia dell’atto di variazione soggettiva;
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. 32.1. Salve le vicende soggettive inerenti l’Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell’art. 21.1 del presente CSA.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice. Per le cessioni di crediti si applica l’art. 106, comma 13, del Codice.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. E’ vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. La cessione dei crediti è regolata, secondo le procedure tassativamente ivi indicate, dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. 15.1 Il CLIENTE consente fin d’ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società controllata dal, controllante il, o soggetta a comune controllo con il FORNITORE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO. 1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.