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For more information visit our privacy policy.CONDIZIONI GENERALI 10.1 La denuncia di vizi di cui ai commi 6.1 e 7.4 deve essere inviata con descrizione dei vizi e foto attestanti il problema sorto a: xxxxxxx@xxxxxxx.xx 10.2 I venditori, gli agenti o altre figure simili non hanno l’autorità di garantire ulteriormente, rispetto a quanto qui stabilito, i Prodotti, di prolungare il Periodo di Garanzia o di cambiare, modificare, emendare le condizioni della presente Garanzia salvo che a seguito di istruzioni scritte da parte del rappresentante legale del Fornitore. Questa Garanzia si applica a tutti i Prodotti del Fornitore venduti all’Acquirente a partire dalla data di accettazione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e fino al momento in cui l’Acquirente non riceva una nuova Garanzia firmata dal legale rappresentante del Fornitore. 10.3 L’omissione o il ritardo da parte del Fornitore nell’esercitare i diritti, i poteri o i rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, non deve essere considerato come una deroga alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, né l’esercizio parziale dei diritti, dei poteri o dei rimedi derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, inclusi quello derivanti dalla presente Garanzia, può precludere l’esercizio successivo o futuro dei diritti e dei poteri relativi. 10.4 Nel caso una clausola di queste Condizioni Generali di Fornitura, o parte di essa, venga ritenuta illegale, invalida o inapplicabile dal Tribunale competente, le altre clausole o la parte di clausola che non è stata ritenuta illegale, invalida o inapplicabile, continueranno a regolare i rapporti tra il Fornitore e l’Acquirente relativamente alla vendita dei Prodotti. 10.5 L’Acquirente non può trasferire, trasmettere o in alcun modo cedere i propri diritti derivanti da questa garanzia senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore. Ogni trasferimento, trasmissione o cessione senza la preventiva approvazione scritta del Fornitore sono nulli e comunque senza validità ed effetto. Questa Garanzia ha effetto ed è vincolante tra il Fornitore e l’Acquirente e i rispettivi legittimi successori ed assegnatari. Eventuali reclami derivanti da questa Garanzia possono essere presentati solo dall’Acquirente e non dai clienti dell’Acquirente o altra parte.
Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.
Final Provisions For anything not provided in this call, please consult the provisions of the "Regulations for granting of temporary research fellowships for research activities on internally funded programmes" indicated in the premises and available at the following link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx, as well as applicable laws.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa kasko e come disciplinata dalla relativa polizza e dalle disposizioni del Capitolato speciale d’oneri. Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al capitolato integrati in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario. L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 3.300,00 (compresi imposte ed oneri). Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Descrizione del servizio Il Servizio oggetto dell'Appalto si riferisce a tutte le tipologie di apparecchiature biomediche presenti a vario titolo nell’Amministrazione contraente durante l’intero ciclo di vita di ciascun bene, dall’accettazione sino alla definitiva dismissione. La responsabilità di tutte le attività svolte per i servizi oggetto dell’Appalto sono del Responsabile di Commessa, nominato dalla Ditta aggiudicataria. I compiti elencati dovranno essere espletati con modalità, tempi e livello di cooperazione concordati con il personale dell'Amministrazione contraente, almeno conformi ai livelli minimi qualitativi e quantitativi definiti nel presente Capitolato. L'Amministrazione contraente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutta la documentazione tecnico-amministrativa delle apparecchiature in suo possesso. Nel caso in cui l’Amministrazione non disponesse della documentazione tecnico-amministrativa relativa a talune apparecchiature (es. manuali d’uso e di manutenzione, la copia dell’ordine d’acquisto), la Ditta aggiudicataria supporterà il loro reperimento. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire tale documentazione (es. per rifiuto del Fabbricante, Fornitore), la Ditta aggiudicataria, dovrà effettuare un’analisi dettagliata della apparecchiatura in oggetto e quindi procedere alla stesura della documentazione tecnica minima necessaria per la gestione delle apparecchiature stesse. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le proprie mansioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione del fabbricante, obbligatori ai sensi delle direttive CE, e tener conto del livello di criticità associato alle caratteristiche tecniche di ogni singola apparecchiatura oltre che all’ambiente sanitario e relativi impianti in cui è collocata. Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell’entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite per apparecchiature di identica classe dai fabbricanti o da associazioni riconosciute a livello internazionale. Nell’esecuzione degli interventi, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale originale e/o certificato compatibile ed appropriato agli impieghi, impiegando personale qualificato. All'Amministrazione contraente è riservata la facoltà di effettuare ogni attività ritenuta più idonea per verificare il livello delle prestazioni erogate con o senza preavviso in contraddittorio con il Responsabile di Commessa. Qualora dagli accertamenti dovessero risultare vizi e/o omissioni di interventi, difetti, malfunzionamenti o qualunque altra irregolarità imputabile a difetti di manutenzione preventiva e/o correttiva, dovrà immediatamente provvedere a porre in essere gli interventi necessari per il ripristino dell’ottimale funzionamento del bene, salvo il diritto dell’Amministrazione contraente di comminare le sanzioni e di adottare i provvedimenti previsti dal presente Capitolato per i casi di violazione degli obblighi contrattuali. La Ditta aggiudicataria è tenuta a partecipare a riunioni (organizzative, di verifica, ecc.) ogni qual volta si rendessero necessarie, a semplice richiesta dell’Amministrazione contraente, anche per queste specifiche circostanze. Le prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell’esecuzione delle relative prove e misure e con l’impiego di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata di certificazione.
Definitions For the purposes of these Terms and Conditions, the following general definitions will apply:
Esclusioni generali L’Assicurazione non è operante nei casi di: a) eventi derivanti dalla pratica di sport aerei e motonautici; b) eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato; c) eventi derivanti da situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive; d) cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi; e) aborto volontario; f) eventi conseguenti ad abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni assunti volontariamente; g) eventi derivanti da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti e allucinogeni; h) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, terremoti, influenze atmosferiche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità; i) conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) cure o eliminazione di difetti fisici o di malformazioni congenite, applicazioni di apparecchi protesici, cure infermieristiche, termali e dimagranti; k) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio avvenuto a seguito di incidente stradale verificatosi nel corso della garanzia; l) le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del contratto e, in ogni caso, le protesi dentarie; m) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l’intervento; n) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); o) il suicidio o il tentato suicidio.
Descrizione del rischio L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali. Qualora dette attività vengano svolte da Xxxxx, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa. L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 8 "Rischi esclusi dall’assicurazione".
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.