CHIUSURA DEL CONTO DI PAGAMENTO DEL RICHIEDENTE Clausole campione

CHIUSURA DEL CONTO DI PAGAMENTO DEL RICHIEDENTE. 10.1 Qualora il Richiedente non sia parte di alcun Contratto di Finanziamento in essere, può in qualsiasi momento chiudere il proprio Conto di Pagamento. In caso contrario, il Richiedente dovrà attendere la scadenza di ogni Contratto di Finanziamento in essere al fine di chiudere il proprio Conto di Pagamento. 10.2 Con la chiusura del Conto di Pagamento Richiedente, il Richiedente prende atto e accetta che non potrà più ricevere alcun servizio di TSL né richiedere ulteriori Finanziamenti attraverso la Piattaforma.
CHIUSURA DEL CONTO DI PAGAMENTO DEL RICHIEDENTE. Nel caso in cui il Richiedente sia parte di un Contratto di Finanziamento e chiuda il proprio Conto di Pagamento del Richiedente, sarà tenuto a corrispondere a TSL, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, una somma pari alla success fee applicabile ai sensi dell’allegato 3 (Condizioni Economiche) moltiplicata per le annualità di durata del Finanziamento rimanenti alla data di chiusura del Conto di Pagamento del Richiedente (arrotondata per difetto nel caso in cui la durata residua del Finanziamento sia pari ad una frazione di anni), fermo il diritto di TSL alla risarcibilità del danno ulteriore.

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  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, visibile sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.