Clausola penale. La Stazione appaltante può applicare una clausola penale se l’Appaltatore non adempie integralmente ai propri obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al Capitolato speciale d’appalto. Se l’Appaltatore non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal Contratto, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale dell’Appaltatore e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di risolvere il Contratto, la Stazione appaltante può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo, una clausola penale. L’Appaltatore può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione dell’Appaltatore o di revoca scritta da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva. Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di liquidazione dei danni e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Clausola penale. Qualora, per effetto della violazione di una Parte dei limiti all’acquisto di ulteriori azioni di Ratti e/o di movimentazione di Azioni Vincolate – o, comunque, in conseguenza della violazione dell’obbligo generale di non porre in essere comportamenti, azioni, iniziative o a concludere accordi, patti, intese in qualunque forma, che facciano sorgere a carico delle Parti, anche in via solidale tra loro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria di acquisto di tutte le azioni Ratti –, sorgesse in capo all’altra Parte l’obbligo, anche in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica totalitaria di acquisto delle azioni di Ratti, senza pregiudizio del diritto della Parte non inadempiente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito: a) la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevare l’altra Parte in relazione ad ogni costo, onere, pregiudizio derivante dall’obbligo di promuovere in via solidale l’offerta pubblica totalitaria, fermo restando che tutti gli oneri finanziari di qualsiasi natura saranno a carico esclusivo della Parte inadempiente; b) senza pregiudizio di quanto sopra, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, mediante l’invio di comunicazione scritta all’altra Parte. Al di fuori dell’ipotesi prevista dalla clausola precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire l’eventuale danno ulteriore, la violazione di uno qualunque degli impegni assunti dalle Parti ai sensi delle clausole relative al deposito delle Azioni Vincolate, al divieto di trasferimento delle Azioni Vincolate, all’obbligo di concordare l’acquisto di ulteriori azioni di Ratti, al diritto di prelazione, all’obbligo di co-vendita, all’esercizio dei diritti previsti dall’Accordo-Quadro e all’esercizio dei diritti di voto, comporterà per la Parte inadempiente l’obbligo di pagare una penale, calcolata ai sensi del punto 11.2 del Patto.
Clausola penale. Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell’autoveicolo concesso in comodato, sarà dovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.
Clausola penale. L’Ente del SSR responsabile dell’esecuzione del contratto, quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all’Ente, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dei beni per l’uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell’Ente destinatario: • addebito della penale nella misura di 0,15% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa; • addebito degli eventuali danni; • addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, XXX xxxxxxx. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.
Clausola penale. Qualora l’Aggiudicatario non provveda a consegnare i farmaci entro il termine di cui all’art. 4 del Capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardo. Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa aggiudicataria che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Azienda Mandante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Impresa aggiudicataria le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare annuale della fornitura di ciascuna azienda mandante, a pena di risoluzione di diritto del Contratto. L'applicazione delle penali non preclude alle Aziende Mandanti di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto. L’Azienda mandante provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienza, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L’applicazione delle penali non preclude alla Azienda Mandante di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Clausola penale. In caso di violazione del Key Managers Lock Up Undertaking, eventualmente esteso in caso di IPO o del Lock Up Esival, gli Investitori possono richiedere il risarcimento di danni, a titolo di clausola penale ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, per la maggior somma fra: (i) il 50% del prezzo di vendita della partecipazione ceduta in violazione del Key Managers Lock Up Undertaking o del Lock Up Esival; (ii) il 50% del valore della partecipazione ceduta in violazione del Key Managers Lock Up Undertaking o del Lock Up Esival determinato come pro-quota del Net Asset Value Adjusted di Europa Investimenti.
Clausola penale. Qualora il contratto venisse risolto per colpa o inadempienza dell’AFFITTUARIO, le parti convengono quale clausola essenziale, che l’AFFITTUARIO dovrà pagare una penale a titolo di indennizzo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), salvo il maggior danno.
Clausola penale. Qualora la Banca applichi la penale di cui all’articolo 11 comma 1 in relazione all’utilizzo a garanzia di prestiti conferiti all’interno di un portafoglio, la stessa sarà calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato A delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria sull’ammontare risultante dalla somma del valore cauzionale dei prestiti per i quali sia stata riscontrata l’inadempienza.
Clausola penale. 14.1 La violazione degli obblighi contrattuali obbligherà il Cliente al versamento a favore del Fornitore di una penale pari a tre volte l’importo totale concordato nell’Offerta Economica oggetto della violazione, fatta salva ogni altra azione prevista dalla vigente normativa sul diritto d’autore da parte del Produttore o dei suoi danti causa.
Clausola penale. 1) Qualora il CLIENTE non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1, e 1.11.2., sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso dodici o consumo annuo ricostruito sul minor periodo di durata del rapporto), fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo. Art. 1.13. -