CIRCA I VALORI DEL CANONE. B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in elenco viario e cartografia i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come parte integrante del presente testo (allegati 2 e 3). Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito: - alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; - ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza; - alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi; - alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge 431/98); - al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento. B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata. B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
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Samples: Accordo Per Contratti Agevolati, Rinnovo Accordo Territoriale, Rinnovo Accordo Territoriale
CIRCA I VALORI DEL CANONE. B-1) Convengono Si conviene di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione i ndividuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in elenco viario e cartografia aree, i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili Euro per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano Allegato 3, qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente testo (allegati 2 e 3)accordo. Tali valori sono stati determinatideterminati , anche fatte - per quanto occorrere possa occorrere - le opportune valutazioni in meritomerito : - alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; - ai canoni di locazioni d i locazione in generale correnti su piazza; - alla complessità e difficoltà di individuare individuare, in concreto concreto, marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza piazza, dei valori locativi; - alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge 431/98); - al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.;
B-2) Convengono che Salva l 'applicazione di diverso regime fiscale, il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga locazione potrà essere aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento nell'anno precedente , e decorrerà a seguito di dal mese successivo alla richiesta con inoltrata dal locatario al conduttore tramite lettera raccomandata. Il canone fissato dall'Accordo Territoriale non può essere aggiornato in sede di sottoscrizione di contratto d i locazione .
B-3) Convengono di determinare Si conviene d i determnare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di l 'assenza d i diversi e più utili criteri negli usi locali su piazzapiazza .
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Samples: Accordo Territoriale
CIRCA I VALORI DEL CANONE. B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in elenco viario e cartografia allegata, i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili lire annuali per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative tabella riepilogativa (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano allega come parte integrante del al presente testo (allegati 2 e Allegato 3). Tali valori sono stati determinatideteterminati, anche fatte - fate – per quanto occorrere possa occorrere - – le opportune valutazioni in merito: - ⚫ alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; - ⚫ ai canoni di locazioni locazione in generale correnti su piazza; - ⚫ alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità omogeneità, su piazza piazza, dei valori locativi; - ⚫ alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),introdotte competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano intedano ricorrere alla contrattazione del «“secondo canale» ” (previsto dall’artall’art. 2, comma 3 3, legge 431/98); - ⚫ al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma riforma, individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi oggetivi di riferimento.
B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali contrattuali, ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi verificatesi nell’anno precedente; l’aggiornamento . L’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.
B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese lire annuali per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
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Samples: Territorial Agreement
CIRCA I VALORI DEL CANONE. B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in elenco viario e cartografia i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come parte integrante del presente testo (allegati 2 1 e 32). Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito: - • alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; - • ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza; - • alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi; - • alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),introdotte competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge 431/98); - • al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.
B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.
B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale
CIRCA I VALORI DEL CANONE. B-1) Convengono Si conviene di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in elenco viario e nella cartografia di cui all’Allegato 1, i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili Euro per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano Allegato 3, qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente testo (allegati 2 e 3)accordo. Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto occorrere possa occorrere - le opportune valutazioni in merito: - alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; - ai canoni di locazioni locazione in generale correnti su piazza; - alla complessità e difficoltà di individuare individuare, in concreto concreto, marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza piazza, dei valori locativi; - alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge 431/98); - al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.;
B-2) Convengono che Salva l’applicazione di diverso regime fiscale, il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga locazione potrà essere aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento , e decorrerà a seguito di dal mese successivo alla richiesta con inoltrata dal locatario al conduttore tramite lettera raccomandata. Il canone fissato dall’Accordo Territoriale non può essere aggiornato in sede di sottoscrizione di contratto di locazione.
B-3) Convengono Si conviene di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
B-4) Si conviene che, essendo parametri rientranti nella tabella di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente accordo, garage e cantina non potranno essere oggetto di separato contratto di locazione.
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Samples: Accordo Territoriale