CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/’98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017) (art. 5, comma 1, L. 431/’98 e art. 2, D.M. 16 gennaio 2017) (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/’98 e art. 3, D.M. 16 gennaio 2017)
CONTRATTI AGEVOLATI. Ex art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e art. 1 del D.M. 30.12.02
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 43 1/98)
CONTRATTI AGEVOLATI. (ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 30-12-2002)
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2 comma tre Legge 431/98 e art. 1 D.M. 30/12/02)
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e decreto ministero Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/98 applicando, per la determinazione del canone, i criteri e le modalità definite ai punti successivi del presente Accordo Il canone viene determinato sulla base della moltiplicazione dei valori, espressi in Euro mq/anno, ricavati tra le fasce di oscillazione predeterminate, per la superficie dell’unità immobiliare stessa. I valori delle fasce di oscillazione del canone di locazione sono determinati in funzione dell’ubicazione, delle caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare.
CONTRATTI AGEVOLATI. (Art. 2 - comma 3, Legge 431/98 e Art. 1 D.M. 30 dicembre 2002) (Art. 5 - comma 1, della Legge 09.12.1998 n. 431 e D.M. 30.12.2002 art. 2)
CONTRATTI AGEVOLATI. (ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 30-12-2002) Si individuano le seguenti aree: - area UNICA Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito: - alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti; - ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza; - alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi; - alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge 431/98); - al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni area le relative sub- fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.
CONTRATTI AGEVOLATI. Tramite le Commissioni Paritetiche territoriali, sarà possibile siglare accordi volti a ratificare assunzioni agevolate che prevedono l’applicazione – per un triennio - di un minimo contrattuale ridotto a fronte della corresponsione di una parte di retribuzione variabile legata ai risultati aziendali, concordata nella misura minima pari all’50% del minimo contrattuale medesimo. Al termine del triennio, al dirigente verrà corrisposto il minimo contrattuale in vigore senza applicare più alcuna decurtazione, ferma restando la possibilità di contrattare nuovamente i criteri di corresponsione della retribuzione variabile. Tali accordi potranno, inoltre, prevedere l’applicazione delle medesime agevolazioni contributive applicate dal Fondo Xxxxx Xxxxx e dall’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx per l’assunzione/nomina di DPN, ma per un periodo massimo di un anno. A titolo esemplificativo, la retribuzione annua lorda del dirigente over 50, considerando il minimo base in vigore dal 1° gennaio 2008 pari a 3.500 euro, sarà determinata come segue: minimo base 3.500 n. mensilità 14 totale annuo 49.000 minimo ridotto retribuzione variabile minima retribuzione totale contribuzione Negri/Pastore riduzione 1° anno 20% 39.200 50% 19.600 58.800 agevolata riduzione 2° anno 10% 44.100 50% 22.050 66.150 ordinaria riduzione 3° anno 5% 46.550 50% 23.275 69.825 ordinaria L’articolo 10 stabilisce una maggiore tutela per i dirigenti licenziati, tramite una rimodulazione dell’indennità risarcitoria che può essere comminata alle aziende in caso di licenziamento riconosciuto ingiustificato. In particolare, sono state incrementate le mensilità dovute a chi viene licenziato entro i 55 anni di età e ridotte proporzionalmente per coloro che sono più vicini all’età fissata dal legislatore per il pensionamento di vecchiaia. Unico limite all’applicazione della suddetta indennità è individuato nella situazione pensionistica del dirigente licenziato. Il dirigente, infatti, in sede di contenzioso deve provare di non essere stato, al momento del licenziamento, in possesso dei requisiti per accedere alla pensione o che, anche avendo maturato i requisiti necessari, la pensione liquidata risultava inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS in vigore nell’anno della cessazione del rapporto di lavoro. Naturalmente, la rimodulazione dell’indennità risarcitoria si applicherà alle comunicazioni di licenziamento pervenute successivamente alla data di stipula dell’accordo. ▪ OUTPLACEMENT L’articolo 9 dell’acco...
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/1999) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo. Il territorio del Comune di Rovigo, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l'estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, nonchéla zonizzazione eseguita a suo tempo dal Comune per la determinazione dell'equo canone", viene suddiviso in 3 zone omogenee: Centro Storico allargato (corrispondnete alle zone individuate nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera A), zona Periferica (corrispondente alla descrizione fattane nell'allegato "B"); zona Agricola — Insediamenti Produttivi (corrispondente alla descrizione fattane nell'allegato "C"). Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite: