CONTRATTI AGEVOLATI Clausole campione

CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/’98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017) 1) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall’intero territorio amministrativo del Comune di Rimini. 2) Il territorio del Comune di Rimini, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da “Allegato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini). 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione sono aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. L’aggiornamento è calcolato in base all’indice ISTAT del mese antecedente a quello di stipula del presente accordo ed è applicato a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di stipula del presente accordo. L’aggiornamento è calcolato con il metodo della variazione assoluta e cioè calcolando l’intera variazione verificatasi nel periodo di riferimento e riducendo poi il risultato così ottenuto al 75%. 5) L’appartenenza dell’unità immobiliare locata e dei relativi accessori alla fascia di oscillazione minima o massima di ciascuna area omogenea è data dalla ricorrenza degli elementi oggettivi di cui all’ “Allegato 3” (Elementi oggettivi per la determinazione del canone). 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti moltiplicando la superficie convenzionale dell’unità immobiliare e dei relativi accessori per i valori minimo e massimo della fascia di oscillazione di appartenenza dell’immobile risultanti dall’ “Al- legato 2” (Fasce di oscillazione del Comune di Rimini) e pattuendo un canone compreso all’interno dell’intervallo così ottenuto fra il valore minimo ed il valore massimo della fascia di oscillazione, salvo quanto previsto al paragrafo 19) di questo Titolo. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. 7) Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmatarie del presente accordo. 8) La superficie convenzionale da considerare per il...
CONTRATTI AGEVOLATI. (Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30/12/2002)
CONTRATTI AGEVOLATI. Ex art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e art. 1 del D.M. 30.12.02 Art. 1 Oggetto. 1. Il presente Accordo disciplina i Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, legge 431 del 9 Dicembre 1998 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2002.
CONTRATTI AGEVOLATI. (ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 30-12-2002) A) CIRCA LE AREE: A-1) Si individuano le seguenti aree: - area 1 Centro - area 2 Semicentro - area 3 Periferia - area 4 Collinare aventi caratteristiche omogenee (per valori di mercato; dotazione infrastrutturali; trasporti pubblici; verde pubblico; servizi scolastici e sanitari; attrezzature commerciali eccetera; tipi edilizi, come meglio delimitate in elenco viario ed elaborato cartografico a colori che si allega come parte integrante del presente testo (allegato 1). A-2) All’interno delle suddette aree omogenee si ravvisa la necessità e l’opportunità di evidenziare zone di particolare pregio; - nell’area 1 Centro sono di pregio le microzone: 1.1p; 2.1p; 3.1p; 4.1p; 5.1p; 6.1p; - nell’area 2 Semicentro è di pregio la microzona: 2.2p; - nell’area 4 Collinare sono di pregio le microzone: 1.4p; 2.4p.
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2 comma tre Legge 431/98 e art. 1 D.M. 30/12/02)
CONTRATTI AGEVOLATI. (ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 30-12-2002) A) Circa le aree: B) Circa i valori del canone: B-1) Convengono di determinare i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente (allegati 2 e 3). B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata. B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. C) Circa il metro quadro utile: C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa il concetto di metro quadro utile; ciò per un avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all’80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze.
CONTRATTI AGEVOLATI. (Art. 2 comma 3, Legge 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 43 1/98) a) l’intera superficie calpestabile; b) il 50% della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare. g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%. La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%. Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie èaumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq. Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20% fino ad un un massimo di 50,6. I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n 236 del 18/6/1987. 1) Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a € 21.434,00 (limite di decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21 comma primo della legge 45 7/78. 2)Il valore unitario al mq. delle fasce e delle subfasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq.. 3) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato A, relativa al Comune e alle zone ove è ubicato l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 4% per i contratti di durata di quattro anni, del 6%, per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 10% per i contratti superiori a sei anni, a valere per l’intera durata contrattuale. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett.a), L.43 1/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al conima precedente, ove ricorrente. Per le unità immobiliari ...
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2 comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 5/3/99) A) A) CIRCA LE AREE: A-1) Si individuano le seguenti aree: 1. area 1 Centro 2. area 2 Semicentro 3. area 3 Periferia aventi caratterisitche omogenee: per valori di mercato; dotaizoni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); tipi edilizia, come meglio delimitate in elaborato cartografico che si allega come parte integrante del presente (Allegato 1). A-2) All’interno delle suddette aree omogenee non si ravvisa la necessità e l’opportunità di evidenziare zone di particolare pregio o degrado.
CONTRATTI AGEVOLATI. (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/1999) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo. Il territorio del Comune di Rovigo, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l'estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, nonchéla zonizzazione eseguita a suo tempo dal Comune per la determinazione dell'equo canone", viene suddiviso in 3 zone omogenee: Centro Storico allargato (corrispondnete alle zone individuate nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera A), zona Periferica (corrispondente alla descrizione fattane nell'allegato "B"); zona Agricola — Insediamenti Produttivi (corrispondente alla descrizione fattane nell'allegato "C"). Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite: