Common use of CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE Clause in Contracts

CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE. I crediti verso le società calcistiche, in relazione alla natura del debitore, devono essere iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, utilizzando le apposite sottovoci “Crediti verso società calcistiche nazionali” e “Crediti verso società calcistiche estere” della seguente voce: La previsione di questa voce specifica si rende necessaria ai sensi dell’art. 2423 ter, comma 3, del Codice Civile e permette una netta distinzione di questi crediti da quelli compresi nella voce residuale “Crediti verso altri”. Si sottolinea che, come per tutte le altre voci di credito, è necessaria l’indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. In considerazione del fatto che generalmente i crediti trattati nella presente Raccomandazione Contabile sono di importo significativo, gli stessi devono essere distintamente indicati in Nota Integrativa. In relazione alla scadenza, i crediti verso società calcistiche si distinguono in: ▪ crediti a breve o correnti, ossia crediti con esigibilità prevista entro i dodici mesi; ▪ crediti a medio e lungo termine o non correnti, ossia crediti con esigibilità prevista oltre i dodici mesi. Ai fini della predetta classificazione si precisa che, con particolare riferimento ai crediti derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori a società estere, la scadenza deve essere determinata in base ai prevedibili termini del realizzo quando questi risultino diversi rispetto a quanto previsto contrattualmente. Deve essere, quindi, effettuata dagli amministratori della società una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere che non verranno incassati entro i dodici mesi. I crediti derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori trovano separata indicazione in bilancio nei seguenti casi: ▪ cessioni di diritti ad altre società calcistiche nazionali, per la quota del corrispettivo esigibile negli esercizi successivi (clausola di pagamento pluriennale); ▪ cessioni di diritti a società calcistiche estere, nel caso in cui sia previsto un pagamento rateale. Nella sottovoce “Crediti verso società calcistiche estere” devono essere ricompresi anche gli eventuali contributi di solidarietà ed indennità di formazione spettanti secondo quanto stabilito dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si precisa, infine, che il regolamento dei corrispettivi delle cessioni dei diritti a società calcistiche nazionali avviene mediante il conto “Lega c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti delle società calcistiche derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti.

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CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE. I crediti debiti verso le società calcistiche, in relazione alla natura del debitorecreditore, devono essere iscritti nell’attivo nel passivo dello Stato Patrimoniale, utilizzando le apposite sottovoci “Crediti Debiti verso società calcistiche nazionali” e “Crediti Debiti verso società calcistiche estere” della seguente voce: La previsione di questa voce specifica si rende necessaria ai sensi dell’art. 2423 ter, comma 3, del Codice Civile e permette una netta distinzione di questi crediti debiti da quelli compresi nella voce residuale “Crediti verso altriAltri debiti. Si sottolinea che, come per tutte le altre voci di credito, è necessaria l’indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. In considerazione del fatto che generalmente i crediti debiti trattati nella presente Raccomandazione Contabile sono di importo significativo, gli stessi devono essere distintamente indicati in Nota Integrativa. Si sottolinea che, come per tutte le altre voci di debito, è necessaria l’indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. In relazione alla scadenza, i crediti debiti verso società calcistiche si distinguono in: ▪ crediti debiti a breve o correnti, ossia crediti debiti con esigibilità scadenza prevista entro i dodici mesi; ▪ crediti debiti a medio e lungo termine o non correnti, ossia crediti debiti con esigibilità scadenza prevista oltre i dodici mesi. Ai fini della predetta classificazione si precisa che, con particolare riferimento ai crediti debiti derivanti dalla cessione dall’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori a da società estere, la scadenza deve essere determinata in base ai prevedibili termini del realizzo pagamento quando questi risultino diversi rispetto a quanto previsto contrattualmente. Deve essere, quindi, effettuata dagli amministratori della società una valutazione per determinare determinare, in base ad elementi concreti, quali crediti è ragionevole prevedere che debiti non verranno incassati pagati entro i dodici mesi. I Analogamente a quanto indicato per i crediti derivanti dalla cessione trattati nella Raccomandazione Contabile n. 5, i debiti verso le società calcistiche sorti per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori trovano separata indicazione sportive devono essere separatamente indicati in bilancio nei seguenti casi: ▪ cessioni acquisizioni di diritti ad da altre società calcistiche nazionali, per la quota del corrispettivo esigibile pagabile negli esercizi successivi (clausola di pagamento pluriennale); ▪ cessioni acquisizioni di diritti a da società calcistiche estere, nel caso in cui sia previsto un pagamento rateale. Nella sottovoce “Crediti Debiti verso società calcistiche estere” devono essere ricompresi anche gli eventuali contributi di solidarietà ed indennità di formazione spettanti dovuti secondo quanto stabilito dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Si precisa, infine, che il regolamento dei corrispettivi delle cessioni relativi all’acquisizione dei diritti a da società calcistiche nazionali avviene mediante il conto “Lega c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti delle società calcistiche derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti.

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