Ricavi caratteristici Clausole campione

Ricavi caratteristici. I ricavi caratteristici devono essere iscritti nella voce A) 1) del Conto Economico con riferimento al momento effettivo di svolgimento della prestazione, ossia alla data di svolgimento della partita (o delle partite nel caso dei ricavi relativi agli abbonamenti). Per quanto attiene alla rilevazione contabile dei ricavi da abbonamenti, ai fini della corretta imputazione del ricavo all’esercizio di competenza, è necessario distinguere fra abbonamenti annuali e pluriennali. I ricavi da abbonamenti annuali devono essere rilevati contabilmente per l’importo complessivo mediante utilizzo dell’apposita sottovoce “Abbonamenti” della voce A) 1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Nel caso in cui la campagna abbonamenti relativa alla stagione successiva abbia inizio prima della chiusura dell’esercizio, occorrerà rilevare il debito nei confronti degli abbonati e l’entrata di cassa o banca connessa alla vendita degli abbonamenti. Si dovrà, quindi, contabilizzare soltanto l’effetto finanziario della campagna abbonamenti rinviando all’esercizio successivo, in applicazione del principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi, la contabilizzazione a Conto Economico del ricavo. Nell’ipotesi di abbonamenti pluriennali, poiché i corrispettivi incassati nell’esercizio sono maggiori della quota di competenza dell’esercizio stesso, deve essere rilevato un risconto passivo per la parte di competenza degli esercizi successivi; nel caso di campagna abbonamenti iniziata nell’esercizio precedente a quello relativo alla prima stagione sportiva compresa negli abbonamenti pluriennali resta ferma l’applicazione del criterio contabile sopra esaminato con riferimento agli abbonamenti annuali. Gli altri ricavi e proventi delle società calcistiche elencati nel punto A. della presente Raccomandazione Contabile devono essere iscritti nella voce A) 5) del Conto Economico. I contributi federali si riferiscono a contributi in conto esercizio erogati alle società calcistiche dalla Lega competente. I contributi in parola devono essere rilevati nell’esercizio in cui è sorto il diritto a percepirli. Il loro regolamento avviene tramite il conto “Lega c/campionato”, che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti fra società calcistiche e Lega competente. Il titolo giuridico che consente la contabilizzazione nel Conto Economico degli altri ricavi e proventi tipici delle società calcistiche è il contratto. Ai fini della partecipazione al risultato d’esercizio è, i...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).