Common use of CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE Clause in Contracts

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati: Livelli professionali Posizioni retributive F - Generici F2 F1 E - Operatori E3 E2 E1 D - Operatori Specializzati D3 D2 D1 C - Tecnici C2 C1 B - Tecnici Specializzati B3 B2 B1 A - Direttivi A1 Q - Quadri Q2 Q1 1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie generali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale, così come definite nel presente articolo. Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle stesse non ha carattere esaustivo. Le declaratorie dei livelli e le caratteristiche complementari delle figure professionali esemplificative consentono, per analogia, di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL. Nell’ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti posizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di ciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse figure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata nello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con riferimento alle abilitazioni/patenti. 1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito ovvero, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e mantenendo la retribuzione relativa al livello professionale/parametro retributivo di provenienza di cui al punto 1.1 ed alla lettera c) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nonché degli altri elementi fissi e continuativi eventualmente riconosciuti a livello aziendale. Le restanti voci retributive di cui al presente CCNL, nonché gli eventuali ulteriori elementi retributivi previsti a livello aziendale, saranno riconosciuti in relazione alla figura professionale rivestita e all’attività effettivamente svolta, secondo quanto previsto dai medesimi contratti. Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi. 1.4 In caso di assunzione i lavoratori saranno inquadrati nel livello professionale cui appartiene la figura professionale di assunzione, alla posizione retributiva minima prevista per la medesima figura professionale, fatto salvo quanto previsto nella Parte II “Mercato del Lavoro” del presente CCNL. 1.5 Le parti convengono che, tramite accordi anche a livello aziendale, potranno essere concordati gli opportuni adeguamenti della presente disciplina qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali, in coerenza con l’impianto classificatorio definito nel presente articolo.

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Samples: CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati: Livelli professionali Posizioni retributive F - Generici F2 F1 E - Operatori E3 E2 E1 D - Operatori Specializzati D3 D2 D1 C - Tecnici C2 C1 B - Tecnici Specializzati B3 B2 B1 A - Direttivi A1 Q - Quadri Q2 Q1Q2 1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie generali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale, così come definite nel presente articolo. Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle stesse non ha carattere esaustivo. Le declaratorie dei livelli e le caratteristiche complementari delle figure professionali esemplificative consentono, per analogia, di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL. Nell’ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti posizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di ciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse figure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata nello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con riferimento alle abilitazioni/patenti. 1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito ovvero, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e mantenendo la retribuzione relativa al livello professionale/parametro retributivo di provenienza di cui al punto 1.1 ed alla lettera c) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nonché degli altri elementi fissi e continuativi eventualmente riconosciuti a livello aziendale. Le restanti voci retributive di cui al presente CCNL, nonché gli eventuali ulteriori elementi retributivi previsti a livello aziendale, saranno riconosciuti in relazione alla figura professionale rivestita e all’attività effettivamente svolta, secondo quanto previsto dai medesimi contratti. Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi. 1.4 In caso di assunzione i lavoratori saranno inquadrati nel livello professionale cui appartiene la figura professionale di assunzione, alla posizione retributiva minima prevista per la medesima figura professionale, fatto salvo quanto previsto nella Parte II “Mercato del Lavoro” del presente CCNL. 1.5 Le parti convengono che, tramite accordi anche a livello aziendale, potranno essere concordati gli opportuni adeguamenti della presente disciplina qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali, in coerenza con l’impianto classificatorio definito nel presente articolo.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1.1 I Ai lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli professionalidella Serfer è applicato l'inquadramento nei livelli, cui corrispondono profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall'art. 21 del CCNL 16 posizioni retributive e i relativi valori dei minimi retributivi aprile 2003 delle Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dalla data di cui all’art. 68 (Retribuzione) applicazione del presente CCNLaccordo, nei termini con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito indicati: Livelli professionali Posizioni retributive F - Generici F2 F1 E - Operatori E3 E2 E1 D - Operatori Specializzati D3 D2 D1 C - Tecnici C2 C1 B - Tecnici Specializzati B3 B2 B1 A - Direttivi A1 Q - Quadri Q2 Q1riportato. 1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie generali per ciascun 1. Per ì lavoratori provenienti dall'ex 7° livello professionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale, così come definite dagli ex profili di manovale e pulitore l'inquadramento avviene nel presente articololivello H; 2. Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle stesse non ha carattere esaustivo. Le declaratorie dei livelli e le caratteristiche complementari delle figure professionali esemplificative consentono, per analogia, di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL. Nell’ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti posizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di ciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse figure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata nello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con riferimento alle abilitazioni/patenti. 1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito ovvero, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e mantenendo la retribuzione relativa al livello professionale/parametro retributivo di provenienza di cui al punto 1.1 ed alla lettera c) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nonché degli altri elementi fissi e continuativi eventualmente riconosciuti a livello aziendale. Le restanti voci retributive di cui al presente CCNL, nonché gli eventuali ulteriori elementi retributivi previsti a livello aziendale, saranno riconosciuti in relazione alla figura professionale rivestita e all’attività effettivamente svolta, secondo quanto previsto dai medesimi contratti. Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore Per i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolteprovenienti dall'ex 7° livello, destinati ad attività di ausiliario di bordo, operatore polivalente di condotta e l’assegnazione stessa diviene definitivamanovra nei raccordi, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive meccanico di altro lavoratore in servizioofficina fissa e mobile, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi. 1.4 In caso di assunzione i lavoratori saranno inquadrati armatore ferroviario raccordi, l’inquadramento avviene nel livello professionale cui appartiene la figura G - operatori qualificati - al parametro G2; 3. Per i lavoratori provenienti dagli ex 6° e 5° livello professionale l'inquadramento avviene nel livello professionale G - operatori qualificati - al parametro G2; 4. Per i lavoratori provenienti dall'ex 4° livello professionale l'inquadramento avviene direttamente nel livello professionale G parametro G1; 5. Per i lavoratori provenienti dall' ex 4° livello professionale individuabili per le attività in ambito di assunzionestazioni ferroviarie, per gli operatori provenienti dall'ex 3° livello e per gli impiegati ex 3° livello senza compiti dl coordinamento l'inquadramento avviene nel livello professionale F - operatori specializzati - al parametro F2; 6. Per i lavoratori provenienti dall'ex 3° livello, coordinatore di cantiere e coordinatore armamento, l’inquadramento avviene nel livello professionale F - operatori specializzati - direttamente al parametro F1; 7. Per i lavoratori provenienti dall'ex 3° livello, esclusi gli operatori disciplinati come al punto 5, l’inquadramento avverrà direttamente nel livello E - tecnici -, come da quadro di equiparazione; 8. Per i lavoratori provenienti dall' ex 2° livello professionale l'inquadramento avviene nel livello professionale D - Specialista tecnico amministrativo - parametro D2. 9. Per i lavoratori provenienti dall’ex 1° livello professionale I’inquadramento avviene nel livello professionale C – direttivi; 10. Per i lavoratori provenienti dall' ex livello "Quadro” l’inquadramento avviene nel livello professionale B - Quadri. Le anzianità maturate nelle qualifiche professionali alla posizione retributiva minima prevista per la medesima figura professionaledata del 30 aprile 2005 non sono utili ai fini del passaggio ai parametri superiori dei livelli G, fatto salvo quanto previsto nella Parte II “Mercato del Lavoro” F, D. Le parti, considerate le premesse del presente CCNL. 1.5 Le parti convengono cheaccordo, tramite accordi anche a livello aziendale, potranno essere concordati gli opportuni adeguamenti della presente disciplina qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, hanno inteso integrare I'art. 21 CCNL delle Attività Ferroviarie con le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove seguenti ulteriori figure professionali, in coerenza con l’impianto classificatorio definito nel presente articolo.:

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Samples: Accordo Di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie