Clausole di risoluzione espressa. 4. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 32 la Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicataria, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: • frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • ingiustificata sospensione del servizio; • subappalto non autorizzato; • cessione in tutto o in parte dell'Accordo quadro a terzi, in violazione dell’art. 18 del presente capitolato; • mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; • riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla Committente presso l’Aggiudicataria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Committente stessa, in conformità all’art. 16, comma 3, del presente capitolato; • applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 30 del presente capitolato; • il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; • ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committente; • mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; • mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; • il non aver proceduto all’apertura di anche uno solo dei centri di ritiro;
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Clausole di risoluzione espressa. 41. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 32 la Committente all’articolo precedente, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadroil contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicatariadell’Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: • − frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicataria dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • − ingiustificata sospensione del servizio; • subappalto non autorizzato; • − cessione in tutto o in parte dell'Accordo quadro del capitolato a terzi, in violazione dell’art. 18 del presente capitolato; • − mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; • − subappalto non autorizzato; − applicazione di penali tali da superare il 10% dell’importo contrattuale; − il venire meno dei requisiti posti alla base dell’affidamento dell’appalto; − riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla Committente presso l’Aggiudicatariada Opera Universitaria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Committente a Opera Universitaria stessa, in conformità all’art. 16, comma 3, del presente capitolato; • applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 30 del presente capitolato; • il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; • − ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committenteda Opera Universitaria; • − utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di Opera Universitaria; − mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; • − destinazione dei locali di cui al comma 1 dell’art. 1 per usi diversi da quelli consentiti dal presente Capitolato; − mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; • il non aver proceduto all’apertura di anche uno solo dei centri di ritiro;.
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Clausole di risoluzione espressa. 41. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 32 la Committente all’articolo precedente, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadroil contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicatariadell’Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: • frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicataria dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • ingiustificata sospensione del servizio; • subappalto non autorizzato; • cessione in tutto o in parte dell'Accordo quadro del capitolato a terzi, in violazione dell’art. 18 del presente capitolato; • mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; • subappalto non autorizzato; applicazione di penali tali da superare il 10% dell’importo contrattuale; il venire meno dei requisiti posti alla base dell’affidamento dell’appalto; riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla Committente presso l’Aggiudicatariada Opera Universitaria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Committente a Opera Universitaria stessa, in conformità all’art. 16, comma 3, del presente capitolato; • applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 30 del presente capitolato; • il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; • ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committenteda Opera Universitaria; • utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di Opera Universitaria; mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; • destinazione dei locali di cui al comma 1 dell’art. 1 per usi diversi da quelli consentiti dal presente Capitolato; mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; • il non aver proceduto all’apertura di anche uno solo dei centri di ritiro;.
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Clausole di risoluzione espressa. 4. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 32 la Committente all’articolo 26, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadroil contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicatariadell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: • frode, - ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell’espletazione del servizio; - frode perpetrata a qualsiasi titolo, titolo da parte dell’Aggiudicataria dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • - ingiustificata sospensione del servizio; • - subappalto non autorizzato; • - cessione in tutto o in parte dell'Accordo quadro dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi a terzi, in violazione dell’art. 18 dell’articolo 28 del presente capitolato; • - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; • riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla Committente presso l’Aggiudicataria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Committente stessa, in conformità all’art. 16, comma 3, del presente capitolato; • - applicazione di penali tali tale da superare complessivamente il limite previsto dall’art10% dell'importo netto contrattuale. 30 del presente capitolato; • - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; • - ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committentedall’Ente appaltante; • - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; • - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; • - il non aver proceduto all’apertura iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dall’Ente appaltante; - ripetute e gravi inadempienze contestate per mancato rispetto delle indicazioni fornite sulle diete speciali indicate nell’allegato B. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di anche uno solo volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei centri danni subiti ed in particolare si riserva di ritiro;esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.
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Clausole di risoluzione espressa. 4. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 32 29, la Committente Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadroil contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicatariadell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: • frodemancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comando, a qualsiasi titoloanche ai sensi dei precedenti articoli 19, 27 e 28; • mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 22 del presente Capitolato; • nei casi di risoluzione previsti dagli articoli 11 (Avvio e sospensione dell’esecuzione), 19 (cauzione definitiva), 21 (Valutazione dei rischi per la sicurezza), 23 (Riservatezza), 25 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 27 (Penalità), 35 (Clausola di rinvio e richiamo Codice di comportamento) del presente atto; • reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; • inosservanza, da parte dell’Aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • ingiustificata sospensione del servizio; • subappalto non autorizzato; • cessione dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tutto o materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in parte dell'Accordo quadro a terzi, in violazione dell’art. 18 applicazione del presente capitolato); • mancato rispetto ripetuto in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivicontrattuali; • riscontroin caso di abbandono dell’appalto, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla Committente presso l’Aggiudicatariaanche parzialmente, salvo che per cause di “forza maggiore. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Ente, sino al subentro del nuovo appaltatore o alla data indicata dall’Ente stesso. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’Ente avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo dello stesso. Ove non conformità” sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Committente stessasarà comunicata all’Appaltatore con PEC. In ogni caso, in conformità all’art. 16, comma 3, del presente capitolato; • applicazione di penali tali da superare resta fermo il limite previsto dall’art. 30 del presente capitolato; • il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; • ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committente; • mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro; • mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; • il non aver proceduto all’apertura di anche uno solo dei centri di ritiro;diritto dell’Ente al risarcimento dell’ulteriore danno.
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